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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 777<br />

attrice chiedeva un congruo rinvio della causa dando atto che era stato preparato apposito<br />

ricorso per il regolamento di giurisdizione a norma ex art 41 cpc; il giudice in<br />

accoglimento dell’istanza disponeva il rinvio all’udienza del 9.5.2005; alla successiva<br />

udienza del 29.1.2005 il procuratore di parte attrice dava atto della circostanza di aver<br />

rinunciato alla presentazione di ricorso diretto all’intervento regolatore della giurisdizione<br />

da parte della Suprema Corte; infine la causa discussa dai procuratori veniva<br />

decisa all’udienza del 30 gennaio 2007, come da allegato dispositivo pubblicamente<br />

letto.<br />

La tesi difensiva dell’INPS che denuncia esservi nella controversia introdotta da<br />

controparte, difetto di giurisdizione del Giudice ordinario è fondata. Ai fini di. causa, è<br />

utile precisare che il B. non richiede la condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento<br />

pensionistico a seguito del riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 13<br />

Legge n. 257/92 e successive integrazioni, limitandosi a richiedere la condanna dell’ente<br />

alla rivalutazione della contribuzione.<br />

Peraltro l’oggetto della domanda, come appena evidenziato, non conduce ad<br />

avviso di questo Giudice alla ricognizione della sussistenza della giurisdizione<br />

dell’AGO.<br />

Va infatti rilevato che la norma ex art. 13 comma 8 Legge 257/92 e successive<br />

modifiche individua e riconosce il beneficio della rivalutazione del periodo lavorativo<br />

di esposizione ad amianto, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche;<br />

la norma configura pertanto il bene giuridico della rivalutazione della contribuzione<br />

versata non come una prestazione previdenziale autonoma ma come un beneficio che<br />

determina i contenuti del diritto alla pensione; in altri termini la rivalutazione della<br />

contribuzione spettante a seguito dell’esposizione all’amianto è strettamente funzionale<br />

all’incremento della misura del trattamento pensionistico, in linea logica con l’attribuzione<br />

al beneficio di una funzione essenzialmente indennitaria del grave rischio cui<br />

il lavoratore è stato esposto durante l’attività pericolosa.<br />

Nel caso di specie il ricorrente risulta aver lavorato con mansioni di manovale e<br />

poi di tecnico elettromeccanico della manutenzione alle dipendenze delle a Ferrovie<br />

dello Stato; orbene il trattamento pensionistico del personale dipendente da FS grava<br />

su un Fondo che viene ad essere alimentato, almeno in parte, da contributi versati dallo<br />

Stato, con le modalità previste dall’art. 210 DPR n. 1092/1973.<br />

La norma, come risulta confermato dalla sentenza n 1212/2000 resa dalla Corte<br />

Cass. a Sezioni Unite, non è stata nè sostituita nè modificata; pur nella successione dei<br />

numerosi interventi legislativi che hanno riguardato direttamente la personalità giuridica<br />

del soggette esercente l’attività ferroviaria, che negli anni ‘70 aveva veste pubblicistica<br />

di Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.<br />

In sostanza il legislatore ha modificato negli anni radicalmente la personalità giuridica<br />

dell’originaria Azienda Autonoma, ma nulla ha innovato rispetto alla previsione<br />

della contribuzione dei Fondo pensioni attraverso la finanza statale.<br />

Va quindi dichiarato il difetto ci giurisdizione del Giudice ordinario, rientrando la<br />

controversia nelle funzioni giurisdizionali della Corte dei Conti; appare equa la compensazione<br />

totale delle spese.<br />

(Omissis)

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