INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tribunali 777<br />
attrice chiedeva un congruo rinvio della causa dando atto che era stato preparato apposito<br />
ricorso per il regolamento di giurisdizione a norma ex art 41 cpc; il giudice in<br />
accoglimento dell’istanza disponeva il rinvio all’udienza del 9.5.2005; alla successiva<br />
udienza del 29.1.2005 il procuratore di parte attrice dava atto della circostanza di aver<br />
rinunciato alla presentazione di ricorso diretto all’intervento regolatore della giurisdizione<br />
da parte della Suprema Corte; infine la causa discussa dai procuratori veniva<br />
decisa all’udienza del 30 gennaio 2007, come da allegato dispositivo pubblicamente<br />
letto.<br />
La tesi difensiva dell’INPS che denuncia esservi nella controversia introdotta da<br />
controparte, difetto di giurisdizione del Giudice ordinario è fondata. Ai fini di. causa, è<br />
utile precisare che il B. non richiede la condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento<br />
pensionistico a seguito del riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 13<br />
Legge n. 257/92 e successive integrazioni, limitandosi a richiedere la condanna dell’ente<br />
alla rivalutazione della contribuzione.<br />
Peraltro l’oggetto della domanda, come appena evidenziato, non conduce ad<br />
avviso di questo Giudice alla ricognizione della sussistenza della giurisdizione<br />
dell’AGO.<br />
Va infatti rilevato che la norma ex art. 13 comma 8 Legge 257/92 e successive<br />
modifiche individua e riconosce il beneficio della rivalutazione del periodo lavorativo<br />
di esposizione ad amianto, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche;<br />
la norma configura pertanto il bene giuridico della rivalutazione della contribuzione<br />
versata non come una prestazione previdenziale autonoma ma come un beneficio che<br />
determina i contenuti del diritto alla pensione; in altri termini la rivalutazione della<br />
contribuzione spettante a seguito dell’esposizione all’amianto è strettamente funzionale<br />
all’incremento della misura del trattamento pensionistico, in linea logica con l’attribuzione<br />
al beneficio di una funzione essenzialmente indennitaria del grave rischio cui<br />
il lavoratore è stato esposto durante l’attività pericolosa.<br />
Nel caso di specie il ricorrente risulta aver lavorato con mansioni di manovale e<br />
poi di tecnico elettromeccanico della manutenzione alle dipendenze delle a Ferrovie<br />
dello Stato; orbene il trattamento pensionistico del personale dipendente da FS grava<br />
su un Fondo che viene ad essere alimentato, almeno in parte, da contributi versati dallo<br />
Stato, con le modalità previste dall’art. 210 DPR n. 1092/1973.<br />
La norma, come risulta confermato dalla sentenza n 1212/2000 resa dalla Corte<br />
Cass. a Sezioni Unite, non è stata nè sostituita nè modificata; pur nella successione dei<br />
numerosi interventi legislativi che hanno riguardato direttamente la personalità giuridica<br />
del soggette esercente l’attività ferroviaria, che negli anni ‘70 aveva veste pubblicistica<br />
di Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.<br />
In sostanza il legislatore ha modificato negli anni radicalmente la personalità giuridica<br />
dell’originaria Azienda Autonoma, ma nulla ha innovato rispetto alla previsione<br />
della contribuzione dei Fondo pensioni attraverso la finanza statale.<br />
Va quindi dichiarato il difetto ci giurisdizione del Giudice ordinario, rientrando la<br />
controversia nelle funzioni giurisdizionali della Corte dei Conti; appare equa la compensazione<br />
totale delle spese.<br />
(Omissis)