INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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776 Sezioni Civili<br />
Ebbene, nel caso di specie, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla giurisprudenza<br />
già da tempo formatasi sul punto. Afferma, invero, detta giurisprudenza, che nel<br />
procedimento previsto per la concessione dei benefici previdenziali che ne occupa,<br />
l’INAIL si inserisce all’interno di detto procedimento limitandosi a svolgere una funzione<br />
esclusivamente tecnica diretta ad accertare sulla base della relazione datoriale<br />
l’eventuale esposizione al rischio di amianto e la durata di tale esposizione, mentre la<br />
concessione del beneficio spetta per legge all’INPS. Pertanto, in un’azione come quella<br />
esperita nel presente giudizio, non si intravede in base a quali elementi giuridici si<br />
delinei la legittimazione passiva dell’INAIL.<br />
In conclusione, per tutto quanto precede, non resta che rigettare la domanda e<br />
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL.<br />
Sussistono nella specie giusti motivi rinvenibili nelle incertezze in cui è stato<br />
indotto il ricorrente in ordine agli effettivi valori limite dell’esposizione al rischio<br />
amianto richiesto per la concessione dei benefici previdenziali di cui all’art. 13.<br />
comma 8, legge 27 3, 1992 n.257 ed alla necessità del contraddittorio con l’INAIL,<br />
affinché possa essere disposto un regolamento delle spese in termini di totale compensazione.<br />
(Omissis)<br />
Pensioni - Benefìci per esposizione a fibre di amianto - Dipendenti delle<br />
Ferrovie dello Stato - Giurisdizione Corte dei Conti.<br />
Tribunale di Genova - 30.01/22.03.2007, n. 178 - Dott. Barenghi - B.<br />
(Avv. Pugliese) - <strong>Inps</strong> (Avv. Lolli).<br />
Vi è difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella controversia del<br />
dipendente delle Ferrovie dello Stato per l’accertamento del diritto ai<br />
benefìci contributivi per esposizione a fibre di amianto.<br />
FATTO e DIRITTO — A seguito di ricorso “ritualmente depositato in cancelleria”<br />
nell’interesse di B. P. F. diretto ad ottenere il riconoscimento in contraddittorio con<br />
l’INPS del diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva del periodo lavorativo<br />
di esposizione alle fibre di amianto, l’ente previdenziale si costituiva in giudizio con<br />
memoria difensiva con cui eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del<br />
Giudice Ordinario in virtù del rilievo che la controversia risulta devoluta dalla legge<br />
alla Corte dei Conti; nel merito l’INPS concludeva per il rigetto della domanda avversaria<br />
in quanto non sorretta da prova.<br />
In corso di causa, in specie all’udienza del 5 ottobre 2004 il procuratore di parte