04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tribunali 775<br />

di aspirazioni varie), atteso che in una zona come quella dei forni le temperature sono<br />

notevoli, tante che i lavoratori venivano costretti a porre delle lastre di amianto allo<br />

scopo di ridurre l’effetto calorifico.<br />

Spiegava ancora il Consulente che mentre la Finitura consiste nella lavorazione e<br />

modellazione dell’elettrodo al fine di avere il prodotto finito delle dimensioni richieste,<br />

lo Stoccaggio consisteva nella collocazione in un ampio magazzino sito a ridosso del<br />

Reparto Finitura di materiale proveniente dalle acciaierie, ricoperto di amianto e destinato<br />

al ciclo produttivo dell’elettrodo.<br />

Concludeva, infine, il Consulente, nella premessa dell’attività lavorativa svolta<br />

dal ricorrente nelle zone esaminate, che lo stesso era stato esposto ad una concentrazione<br />

media annuale di fibre di amianto dai valori rispettivamente indicati per ogni<br />

periodo che segue: dal 16/11/1976 al 31/12/1977 superiori a 100 ff/1:<br />

dall’1/1978 al 31 5/1978 inferiori a 100 ff/1; dall’1/6/1978 al 31/12/1991 superiori<br />

a 100 ff/1; dall’1/1/1992 in poi valori inferiori a 100 ff/1 in conseguenza della sostituzione<br />

di amianto con altri materiali.<br />

Ora. posto che il valore di 100 ff/1 corrisponde al valore di 0.1 ff/c., quale valore<br />

medio su otto ore lavorative al giorno, non vi è dubbio che il ricorrente si trovi nelle<br />

condizioni di cui all’art.24. comma 3 d.lgs. 15/8/1991 n.277.<br />

Condivisa la consulenza tecnica, perché basata su molteplici, significativi ed univoci<br />

elementi di analisi elencati nella relazione depositata, deve rilevarsi tuttavia, come<br />

dette condizioni in oggi non siano più ritenute sufficienti perché il lavoratore possa<br />

ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8 della legge<br />

27/3/1992 n.257.<br />

Invero, secondo Cass. 1/8/2005 n. 16119, colui che ha fatto richiesta del beneficio<br />

di cui all’art.13, comma 8 della legge 257/92, dopo aver indicato e provato la specifica<br />

lavorazione praticata, deve dimostrare che l’ambiente nel quale la stessa si svolgeva<br />

presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limiti di<br />

cui all’art.3 della menzionata legge. Secondo tale disposizione normativa, i valori delle<br />

polveri di amianto che rendono l’aria dell’ambiente di lavoro respirabile e quindi non<br />

morbigena, non devono superare il limite di 0,2 fibre di centimetro cubo di cui<br />

all’art.31 del d.lg. 15/8/1991 n.277 espressamente richiamato da detta norma.<br />

Da qui la conclusione da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito<br />

secondo cui i benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 257/92<br />

richiedono il superamento non della soglia di prevenzione di cui all’art.24. comma 3<br />

del d.lgs.277 91 di o,1 fibre al centimetro cubo, oltre il quale il datore di lavoro deve<br />

adottare le disposizioni dello stesso d.lgs. di cui agli artt.25. 1° comma (notifica all’<br />

organo di vigilanza) e 26. comma 2 (informazione dei lavoratori), bensì la diversa<br />

soglia di valori limite prevista all’art.31 dello stesso d.lgs. 277/91(0,2 fibre per centimetro<br />

cubo) superata la quale il datore di lavoro è tenuto, previa identificazione, alla<br />

rimozione della causa dell’evento adottando quanto prima misure appropriate.<br />

(Cass.277/1991; Cass.22300/2004; Corte Appello Ancona 397/05 e 133/06).<br />

Resta a questo punto da affrontare il problema della legittimazione passiva<br />

dell’INAIL in relazione alla domanda del lavoratore diretta ad ottenere i benefici di cui<br />

all’art.13, comma 8, della legge 257/92, imposto dalle deduzioni dello stesso Istituto in<br />

base a cui ne afferma l’insussistenza.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!