INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Tribunali 775<br />
di aspirazioni varie), atteso che in una zona come quella dei forni le temperature sono<br />
notevoli, tante che i lavoratori venivano costretti a porre delle lastre di amianto allo<br />
scopo di ridurre l’effetto calorifico.<br />
Spiegava ancora il Consulente che mentre la Finitura consiste nella lavorazione e<br />
modellazione dell’elettrodo al fine di avere il prodotto finito delle dimensioni richieste,<br />
lo Stoccaggio consisteva nella collocazione in un ampio magazzino sito a ridosso del<br />
Reparto Finitura di materiale proveniente dalle acciaierie, ricoperto di amianto e destinato<br />
al ciclo produttivo dell’elettrodo.<br />
Concludeva, infine, il Consulente, nella premessa dell’attività lavorativa svolta<br />
dal ricorrente nelle zone esaminate, che lo stesso era stato esposto ad una concentrazione<br />
media annuale di fibre di amianto dai valori rispettivamente indicati per ogni<br />
periodo che segue: dal 16/11/1976 al 31/12/1977 superiori a 100 ff/1:<br />
dall’1/1978 al 31 5/1978 inferiori a 100 ff/1; dall’1/6/1978 al 31/12/1991 superiori<br />
a 100 ff/1; dall’1/1/1992 in poi valori inferiori a 100 ff/1 in conseguenza della sostituzione<br />
di amianto con altri materiali.<br />
Ora. posto che il valore di 100 ff/1 corrisponde al valore di 0.1 ff/c., quale valore<br />
medio su otto ore lavorative al giorno, non vi è dubbio che il ricorrente si trovi nelle<br />
condizioni di cui all’art.24. comma 3 d.lgs. 15/8/1991 n.277.<br />
Condivisa la consulenza tecnica, perché basata su molteplici, significativi ed univoci<br />
elementi di analisi elencati nella relazione depositata, deve rilevarsi tuttavia, come<br />
dette condizioni in oggi non siano più ritenute sufficienti perché il lavoratore possa<br />
ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8 della legge<br />
27/3/1992 n.257.<br />
Invero, secondo Cass. 1/8/2005 n. 16119, colui che ha fatto richiesta del beneficio<br />
di cui all’art.13, comma 8 della legge 257/92, dopo aver indicato e provato la specifica<br />
lavorazione praticata, deve dimostrare che l’ambiente nel quale la stessa si svolgeva<br />
presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limiti di<br />
cui all’art.3 della menzionata legge. Secondo tale disposizione normativa, i valori delle<br />
polveri di amianto che rendono l’aria dell’ambiente di lavoro respirabile e quindi non<br />
morbigena, non devono superare il limite di 0,2 fibre di centimetro cubo di cui<br />
all’art.31 del d.lg. 15/8/1991 n.277 espressamente richiamato da detta norma.<br />
Da qui la conclusione da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito<br />
secondo cui i benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 257/92<br />
richiedono il superamento non della soglia di prevenzione di cui all’art.24. comma 3<br />
del d.lgs.277 91 di o,1 fibre al centimetro cubo, oltre il quale il datore di lavoro deve<br />
adottare le disposizioni dello stesso d.lgs. di cui agli artt.25. 1° comma (notifica all’<br />
organo di vigilanza) e 26. comma 2 (informazione dei lavoratori), bensì la diversa<br />
soglia di valori limite prevista all’art.31 dello stesso d.lgs. 277/91(0,2 fibre per centimetro<br />
cubo) superata la quale il datore di lavoro è tenuto, previa identificazione, alla<br />
rimozione della causa dell’evento adottando quanto prima misure appropriate.<br />
(Cass.277/1991; Cass.22300/2004; Corte Appello Ancona 397/05 e 133/06).<br />
Resta a questo punto da affrontare il problema della legittimazione passiva<br />
dell’INAIL in relazione alla domanda del lavoratore diretta ad ottenere i benefici di cui<br />
all’art.13, comma 8, della legge 257/92, imposto dalle deduzioni dello stesso Istituto in<br />
base a cui ne afferma l’insussistenza.