INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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774 Sezioni Civili<br />
Infatti, quest’ultimo Istituto, con la predetta lettera dichiarava, in relazione alla<br />
domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto presentata dal ricorrente ai<br />
fini della concessione dei benefici previdenziali (art.13, comma 8 legge 257/92,<br />
modificato dalla legge 271/93 e art.3, comma 13, legge 650/03), che sulla base degli<br />
accertamenti effettuati e del curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro,<br />
presso la SGL C. S.p.A. S. M., nato a Porto San Giorgio il 22/5/1952, non è stato<br />
esposto all’amianto.<br />
In siffatto contesto e dopo ampia istruttoria svolta a mezzo testi che confermava<br />
la postazione di lavoro del ricorrente e la polverizzazione dell’amianto in detta postazione,<br />
veniva disposta consulenza tecnica.: il ricorrente lavorava con mansioni di Capo<br />
Tecnico - Capo Turno presso il reparto finitura ospitato nello stesso capannone dove<br />
risultavano essere dislocati i Forni di Cottura e senza che sussistessero barriere o pareti<br />
divisorie.<br />
All’esito dei lavori, premetteva il consulente che allo stato poteva pervenirsi ad<br />
una quantificazione dell’esposizione del ricorrente solo ricorrendo a modelli matematici<br />
descrittivi, in quanto non era possibile stabilire analiticamente e quantitativamente<br />
lo stato di inquinamento e relative fibre di amianto presenti nel periodo in cui il ricorrente<br />
aveva svolto la sua attività presso la SGL C. di Ascoli Piceno (dal 1976 al 1991).<br />
Che l’attendibilità che può avere un modello di calcolo, dipende dalla accuratezza con<br />
cui vengono individuate le condizioni di lavoro, la tipologia dei materiali usati ed utilizzati,<br />
le modalità con cui questi venivano manipolati, il tempo di contatto con i materiali<br />
stessi, le mansioni del personale, le precauzioni e prescrizioni qualora ne fossero.<br />
Chiariva, pertanto, che per detta ragione, prendeva contatti con l’azienda e chiedeva<br />
alla stessa l’autorizzazione ad una ispezione dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento<br />
ai Reparti Cottura, Stoccaggio e Finitura, posto che l’ufficio del ricorrente insisteva<br />
in un corridoio a cui si accedeva ai detti Reparti, peraltro collocato di fronte alla<br />
cosiddetta prova a scoppio, ad una distanza di circa quattro, cinque metri, dove di volta<br />
in volta due elettrodi venivano portati ad altissime temperature, sì che venivano apposte<br />
opportune schermature con lastre di amianto.<br />
Spigava il consulente che i forni di cottura venivano coperti con pesanti coperchi.<br />
Detti coperchi dovevano avere una adeguata guarnizione in materiale di amianto.<br />
Lo scoperchiamento del pozzo di cottura e la successiva chiusura portavano inevitabilmente<br />
alla necessità di dover sostituire le guarnizioni usurate che poi venivano<br />
accantonale. Tale manutenzione prevedeva un modellamento della fibra di amianto che<br />
doveva adeguarsi per la sua larghezza alla forma del coperchio.<br />
Quindi, il materiale di amianto, raschiato, diveniva friabile e arrecava per questo<br />
pericolo di esposizione sia in fase di maneggio della guarnizione, sia in fase di stoccaggio.<br />
Inoltre i forni a pozzo presentavano un rivestimento refrattario che con il calore<br />
e con il tempo tendeva a formare delle fessurazioni, onde una manutenzione con<br />
riempimento delle fessure spingendo all’interno pezzi di tessuto di amianto.<br />
Per evitare che i fondelli dei forni che consentono il passaggio dei fumi e dell’aria<br />
calda venissero ostruiti venivano utilizzati pezzi di tessuto di amianto, opportunamente<br />
sagomati.<br />
Ad avviso del Consulente, tutto quanto esposto poteva non esaurire l’uso di altri<br />
materiali di amianto posti a protezioni dell’impiantistica (termocoppie, tubi, condotte