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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 773<br />

to, minutamente elencate in ricorso, comportavano contatto con l’amianto; che, pertanto,<br />

nell’ambiente di lavoro si sprigionavano fibre di detto materiale di indubbia<br />

natura morbigena; che avendo inalato polveri di amianto dal 1976 al 1992, formulava<br />

istanza all’INPS per vedersi riconosciuti i benefici previdenziali di cui all’art. 13,<br />

comma 8 della legge 27/3/1992 n.257; che l’INPS sia in prime cure che in sede di<br />

ricorso, non dava alcun riscontro a detta istanza; tutto ciò premesso, citava in giudizio<br />

dinanzi all’intestato Tribunale (Giudice del Lavoro) l’INPS e l’INAIL, per sentirsi<br />

dichiarare ope iudicis la sussistenza del diritto preteso e non riconosciuto in sede<br />

amministrativa.<br />

Si costituiva I’INPS il quale contestava la domanda deducendo di non aver alcun<br />

autonomo potere dispositivo in relazione al beneficio richiesto, essendo la sua concessione<br />

subordinata ad accertamenti di carattere tecnico affidati istituzionalmente<br />

all’INAIL.<br />

A sua volta l’INAIL, con l’atto di costituzione, contestava che il giudizio de<br />

quo dovesse svolgersi nel contraddittorio con esso Istituto, atteso che il suo compito<br />

si limitava per legge soltanto ad attestare che il lavoratore fosse assicurato per il<br />

rischio amianto, specificando se la lavorazione dallo stesso effettuata fosse o meno<br />

da ricomprendersi tra quelle ritenute a rischio amianto. Che detti oneri erano stati<br />

nella specie tutti adempiuti, se pure con esito negativo; che sul punto esisteva ricca<br />

ed abbondante giurisprudenza di merito rispetto alla quale non sussistevano ragioni<br />

per discostarsi.<br />

Prodotta documentazione, espletata attività istruttoria, disposta consulenza tecnica<br />

di ufficio, la causa veniva decisa all’udienza del 26/3/2007 come dal sotto indicato<br />

dispositivo, di cui veniva data contestuale lettura, per i seguenti.<br />

DIRITTO — Come in una sintesi globale esposto in superiore narrativa, il ricorrente<br />

si lamenta del mancato riconoscimento da parte dell’INPS dei benefici di cui<br />

all’art.13, comma 8, della legge 257/92 previsti per i lavoratori esposti al rischio<br />

amianto, nonostante si trovasse nelle condizioni richieste dalla menzionata legge e dal<br />

d.lgs. 15/8/1991 n.277 (ultradecennale esposizione al rischio di inalare fibre di amianto<br />

oltre la soglia minima di 0,1 per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di lavoro<br />

giornaliero di otto ore).<br />

Invero, secondo l’assunto del ricorrente, dal combinato disposto dei predetti<br />

provvedimenti legislativi, l’attribuzione del beneficio richiesto, presuppone l’assegnazione<br />

ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo,<br />

un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di<br />

lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che per essere superiore ai valori<br />

limite indicati nella legislazione prevenzionale, renda concreta la possibilità del manifestarsi<br />

delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare.<br />

Detto questo, si osserva, così come riferisce l’INPS, che nel caso del ricorrente,<br />

dipendente della SGL C. G. (già E.) presso lo stabilimento di Ascoli Piceno, sia<br />

con riguardo all’ambiente di lavoro in cui svolgeva la propria attività, sia con<br />

riguardo alle mansioni concretamente espletate, non vi sarebbe stata alcuna esposizione<br />

all’amianto, così come attestato dall’INAIL con lettera del 13/7/2004, inviata,<br />

oltre che al ricorrente, alla S.G.L. ed al patronato INAS, anche alla sede INPS.

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