INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Tribunali 771<br />
bre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti<br />
nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto<br />
lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale<br />
della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di<br />
assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per<br />
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti” e richiede necessariamente di interpretare l’espressione<br />
“datori di lavoro...operanti nelle Regioni...”.<br />
Parte opponente sostiene, infatti, che la disposizione deve essere interpretata nel<br />
senso che sia sufficiente, al fine di usufruire degli sgravi in oggetto, l’operatività dell’impresa<br />
che ha effettuato la nuova assunzione nei territori indicati dalla norma e non<br />
che il singolo lavoratore debba necessariamente essere adibito in tale area. La convenuta<br />
INPS evidenzia, al contrario, che il disposto della norma richiede necessariamente<br />
che i lavoratori, anche non necessariamente residenti nei territori del Mezzogiorno,<br />
siano effettivamente impiegati in tale area.<br />
Tale interpretazione deve essere preferita.<br />
Pur riconoscendo questo giudicante che le pronunce citate dall’Ente<br />
Previdenziale nella propria memoria di costituzione (Cass. SS.UU. 753/1999; Cass<br />
SS.UU. 761/1999) si riferiscono agli sgravi contributivi previsti dall’art. 59 del D.P.R.<br />
218/1998 e non a quelli di cui all’art. 3 comma V della legge 448/1998 oggetto della<br />
presente controversia e che diverse sono le condizioni per usufruire di tali agevolazioni<br />
contributive (2), non si ritiene di poter accedere alla tesi di parte opponente riguardo<br />
alla quale sarebbe possibile scindere - al fine di usufruire delle agevolazioni contributive-<br />
tra l’area in cui opera l’impresa che ha effettuato l’assunzione e il luogo in cui il<br />
lavoratore esplica la propria prestazione lavorativa.<br />
Tale lettura andrebbe a snaturare la ratio propria della normativa in materia di<br />
sgravi che è quella di sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e di incentivare lo<br />
sviluppo di quelle zone, favorendo con tali benefici contributivi la creazione di nuovi<br />
posti di lavoro e l’incremento occupazionale delle aziende che operano in tali territori.<br />
Accedendo alla tesi di parte attrice, si verrebbero a porre nel nulla gli effetti di<br />
tali agevolazioni e a privare l’area del Mezzogiorno, per la quale è stato introdotto il<br />
beneficio, di un reale incremento del livello occupazionale e si darebbe luogo ad una<br />
variazione solo formale e apparente del livello occupazionale di tali territori.<br />
Tale interpretazione, volta a correlare i benefici contributivi alla realtà territoriale<br />
nell’ambito della quale i lavoratori neo assunti devono operare, è anche suffragata dall’art.<br />
38 comma V della legge 488/1999 che ha esteso soggettivamente l’ambito di<br />
operatività della disciplina degli sgravi previsti dall’art. 59 del D.P.R. 218/1978, anche<br />
ai lavoratori non residenti nelle aree del meridione, purché esplichino concretamente<br />
ed effettivamente la loro attività in tali territori<br />
Una lettura contraria potrebbe ingenerare comportamenti elusivi delle disposizioni<br />
in materia di sgravi e consentire ad imprese che abbiano una sede operativa nei territori<br />
del Mezzogiorno, ma anche altre sedi non ricomprese in tale zona, di usufruire di<br />
agevolazioni per lavoratori solo formalmente assunti nei territori interessati, ma nella<br />
sostanza adibiti (tramite trasferta, comando, distacco etc) in territori che il legislatore<br />
non ha ritenuto bisognevoli di incentivi occupazionali al fine di favorire lo sviluppo<br />
della produzione.