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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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770 Sezioni Civili<br />

mente conguagliati per il lavoratore S.G.;<br />

- che il verbale di accertamento e, di conseguenza, la cartella esattoriale opposta<br />

non sono sufficientemente motivati;<br />

- che l’agevolazione prevista dall’art. 3 comma V legge 448/1998, relativa agli<br />

sgravi contributivi per i lavoratori neo assunti per gli anni 1999/2000/2001 deve applicarsi<br />

“a tutti i datori di lavoro privati ... operanti nelle regioni” dell’area del<br />

Mezzogiorno;<br />

- che tale disposizione legislativa non prevede che il singolo lavoratore non possa<br />

prestare la propria attività fuori dalle regioni indicate per un certo periodo di tempo,<br />

ma richiede solamente che il datore di lavoro operi regolarmente nel territorio regionale<br />

indicato;<br />

- che la società opponente, come risulta comprovato dall’ampia documentazione<br />

prodotta, opera nel territorio della Regione Sicilia e che in ragione dello svolgimento<br />

della propria attività ha temporaneamente comandato il dipendente G. per il tempo<br />

occorrente a svolgere un’indagine di mercato;<br />

- che, pertanto, non sussiste alcun ostacolo all’applicazione degli sgravi previsti<br />

dalla legge 448 del 1998.<br />

Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro,<br />

di annullare la cartella impugnata, con vittoria delle spese di lite.<br />

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva INPS chiedendo il rigetto<br />

dell’opposizione, in considerazione della sua infondatezza in fatto e in diritto, dovendo<br />

gli l’art. 3 comma V legge 448/1998 essere applicati in favore dei lavoratori neo assunti,<br />

anche non residenti nel Mezzogiorno, effettivamente impiegati in tale area territoriale.<br />

Non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, Montepaschi Serit S.p.a.<br />

La stessa deve, pertanto, essere dichiarata contumace.<br />

All’udienza del 9.1.2007, il giudice (tabellarmente competente in base al provvedimento<br />

del Presidente del Tribunale del 27 febbraio 2006), ritenuta la causa matura<br />

per la decisione, invitava le parti alla discussione e decideva la causa come da dispositivo<br />

ritualmente letto.<br />

Il primo motivo di doglianza relativo alla carenza di motivazione del verbale<br />

ispettivo e della cartella esattoriale opposta, oltre che generico, è privo totalmente di<br />

fondamento.<br />

Da una parte, il verbale ispettivo risulta sufficientemente motivato e provvisto di<br />

ogni elemento in grado di consentire, come effettivamente è avvenuto nel caso di specie,<br />

a parte opponente di apprendere le ragioni giustificative di un determinato provvedimento<br />

e di approntare un’adeguata difesa; dall’altra, la cartella opposta risulta<br />

conforme rispetto al contenuto minimo di cui al D.M. 321/1999.<br />

Venendo all’esame del merito, la causa verte sul diritto della società ricorrente a<br />

usufruire o meno del beneficio degli sgravi contributivi ai sensi dell’art. 3 comma V<br />

della legge 448 del 1998 per il dipendente S. G., assunto in data 7.5.2001 regolarmente<br />

a Caltanissetta, ma temporaneamente comandato a Roma per svolgere un’indagine di<br />

mercato.<br />

La soluzione della controversia deve necessariamente muovere dal dato letterale<br />

dell’art. 3 comma V della legge 448 del 1998 che dispone “per i nuovi assunti negli<br />

anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicem-

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