INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Tribunali 769<br />
Contributi - Sgravi triennali ex art. 3, comma 5, Legge 23 dicembre 1998,<br />
n. 448 - Limitazione ai dipendenti effettivamente impiegati nelle regioni del<br />
Mezzogiorno indicate nella norma - Sussistenza.<br />
Tribunale di Caltanissetta - 09/18.01.2007, n 2 - Dott. De Marchi - A.S.<br />
A. Service s.a.s. (Avv. Lupo) - INPS (Avv. Russo).<br />
Il diritto dei datori di lavoro privati agli sgravi contributivi triennali previsti<br />
dall’art. 3, comma 5, Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sussiste esclusivamente<br />
in relazione ai lavoratori effettivamente impiegati nelle regioni del<br />
Mezzogiorno indicate nella norma (1).<br />
FATTO e DIRITTO — Con ricorso depositato in data 5.1.2004 e ritualmente<br />
notificato, la A.S. A. Service s.a.s. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale<br />
n. 292 2003 00279814 16 avente ad oggetto il pagamento della somma di €<br />
9.863,59 a titolo di contributi omessi, somme aggiuntive e sanzione una tantum relativi<br />
al periodo dal maggio 2001-giugno2002<br />
A sostegno della propria pretesa la società opponente deduceva:<br />
- che il debito contributivo indicato in cartella deve essere ricondotto al verbale di<br />
accertamento, notificato alla società opponente in data 28 agosto 2002, con il quale<br />
funzionari dell’INPS accertavano a carico della stessa opponente una violazione della<br />
legge 1369/1960 e procedevano al recupero dei contributi che sarebbero stati indebita-<br />
(1) Con riferimento agli sgravi contributivi di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive<br />
modifiche e integrazioni, nel senso che essi non spettano per i lavoratori impiegati al di fuori delle aree<br />
del Mezzogiorno, anche se inviati in trasferta o in missione, si è più volte pronunciata la giurisprudenza<br />
(fra le tante, Cass., Sez. lav., 27 luglio 2004, n. 14129, in CD Rom Foro it., 1987-2004; id. 1 dicembre<br />
2003, n. 18347, ivi, 1987-2003; id. 28 novembre 2001, n. 15046, in Giust. Civ. Mass., 2001, 2026;<br />
id. 22 aprile n. 5311, in Foro it., 2000, I, 1784; di recente, tuttavia, sempre la Suprema Corte ha riconosciuto<br />
il diritto agli sgravi contributivi alle aziende del Meridione anche relativamente ai dipendenti<br />
“esterni”, come i manutentori, i piazzisti, ecc., che svolgano la loro attività lavorativa necessariamente<br />
e continuativamente al di fuori dei territori del Mezzogiorno, nelle località alle quali sono destinati i<br />
prodotti delle aziende medesime: Cass. 19 dicembre 2005, n. 27915, in Foro it. Mass., 2005, 2092).<br />
Sempre con riguardo agli sgravi ex D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, secondo le Sezioni unite della<br />
Cassazione (n. 753/SU del 25 ottobre 1999 e n. 761/SU del 12 novembre 1999), oltre all’effettivo utilizzo<br />
dei lavoratori nelle aree oggetto di tutela era necessario che i lavoratori fossero anche residenti<br />
nei medesimi territori. Tuttavia, il requisito della residenza dei lavoratori nelle aree del Mezzogiorno<br />
è stato successivamente eliminato dal legislatore con l’art. 3, comma 5, Legge 23 dicembre 1999, n.<br />
488, anche con riferimento ai periodi precedenti la sua entrata in vigore e fatte salve le maggiori contribuzioni<br />
già pagate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.<br />
Con la Sentenza che si annota (a quanto consta, la prima ad avere affrontato la relativa questione),<br />
confermata anche in appello, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Caltanissetta, con motivazione<br />
esauriente, ha ritenuto che il principio dell’effettivo impiego dei lavoratori nei territori del Meridione<br />
valga anche ai fini del diritto agli sgravi contributivi triennali introdotti dall’art. 3, comma 5, Legge 23<br />
dicembre 1998, n. 448 in favore dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici operanti<br />
nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Molise, relativamente<br />
ai nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 (per l’Abruzzo e il Molise soltanto nell’anno 1999) ad<br />
incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 31 dicembre 1998 (beneficio che il successivo<br />
art. 44, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso ai nuovi assunti nel corso dell’anno 2002).