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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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768 Sezioni Civili<br />

stata mossa con riferimento alla mancata individuazione del CCNL applicato nè con il<br />

ricorso introduttivo nè nel corso del giudizio, di talché quella sollevata in sede di<br />

discussione non può che ritenersi tardiva.<br />

Nemmeno risultano elevate contestazioni specifiche in ordine alla quantificazione<br />

dei contributi o ai criteri di determinazione degli stessi, le quale se tempestivamente<br />

formulate avrebbero assorbito in sé quella in ordine al CCNL applicato.<br />

Dunque, quanto detto deve far ritenere che la non contestazione dei fatti costitutivi<br />

del diritto produca nel processo la irreversibilità degli stessi; ciò in stretta aderenza<br />

alla struttura del processo, che nel rito del lavoro impone che all’udienza di discussione<br />

la causa giunga delineata in modo compiuto sia per quanto afferente l’oggetto sia<br />

con riferimento alle esigenze istruttorie.<br />

Pertanto il limite della contestabilità dei fatti costitutivi originariamente non contestati<br />

si identifica nel rito del lavoro con quello previsto dall’art. 420 c.p.c., per la<br />

modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate.<br />

Si tratta di preclusione desumibile non dall’art. 416 c.p.c., ma dal sistema processuale.<br />

Orbene, alla luce delle osservazioni formulate, il ricorso non può essere accolto.<br />

La società opponente è tenuta al pagamento dei contributi di cui al verbale ispettivo<br />

del 24.02.2004 e di cui alla cartella esattoriale impugnata, nel limite della prescrizione<br />

- così come ammesso dallo stesso ente previdenziale - quinquennale, interrotta<br />

per effetto della notifica della cartella esattoriale.<br />

Invero, risulta dal verbale ispettivo che gli ispettori hanno provveduto all’addebito<br />

delle trattenute di pensione non versate all’INPS per il periodo dal 01.06,1995 al<br />

31.12.2002.<br />

Anche in relazione a detto addebito - con riferimento al quale la prescrizione è<br />

sempre quinquennale, trattandosi di omissione contributiva e non di ripetizione di<br />

indebito - i contributi sono dovuti nel limite della prescrizione quinquennale, interrotta<br />

dalla notifica della cartella esattoriale.<br />

Quanto alle sanzioni applicate, occorre ricordare che con pronuncia resa a<br />

Sezioni Unite la Cassazione, componendo un contrasto giurisprudenziale, ha sancito<br />

che in materia di contributi o premi previdenziali, l’omissione contributiva deve ritenersi<br />

limitata all’ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in<br />

presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie; con la conseguenza<br />

che, la mancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti (ad esempio la mancata<br />

presentazione dei modelli DM 10, recante la dettagliata indicazione dei contributi da<br />

versare) - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto<br />

dell’ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici<br />

dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione contributiva<br />

(Cass. n. 4808/05 (2)).<br />

Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.<br />

(Omissis)<br />

(1) V, in q. Riv., 2006, p. 381<br />

(2) Idem, 2005, p. 629

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