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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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766 Sezioni Civili<br />

ciazioni sindacali più rappresentative su base nazionale” (Cass. 16873/05).<br />

Emerge, leggendo la norma, che la definizione di tale “minimale” viene tipicamente<br />

effettuata con riferimento non solo ad un determinato rapporto tra ammontare<br />

della retribuzione (imponibile) e tempo lavorato (comma 1 del citato art.1 DL 338/89),<br />

ma anche con individuazione di una unità minima di tempo che deve comunque essere<br />

per intero assoggettata a contribuzione anche se in concreto lavorata (e retribuita) parzialmente.<br />

Tale unità minima nel nostro ordinamento è individuata in generale nella giornata<br />

lavorativa (art.20 L.843/78, art.7 L. 638/83 modificato dal comma 2 del citato art.1 DL<br />

338/89), proprio nel senso che si deve ritenere non frazionabile: cioè il contributo deve<br />

essere pagato per l’intero, anche se la prestazione viene eseguita e retribuita per una<br />

durata inferiore, su accordo delle parti.<br />

Il principio è stato applicato, ad esempio in caso di part-time orizzontale.<br />

Nell’ambito di questo sistema, non pare potersi negare che la norma qui in esame<br />

(all’art. 29 del DL 244/95) abbia voluto introdurre una disciplina speciale di settore,<br />

che prevede una diversa e maggiore unità di tempo - la settimana - minimo assoggettabile<br />

a contribuzione infrazionabile, al di fuori dei casi tassativamente previsti, i quali<br />

non includono ipotesi di minor orario settimanale concordate (per tutto il rapporto, o di<br />

volta in volta) dalle parti.<br />

La Cassazione del 2006 fa salva, quindi, l’ipotesi di sospensione (concordata)<br />

dell’attività lavorativa per periodi superiori alla settimana (e che quindi non incide<br />

sulla commisurazione dell’orario settimanale); la cassazione, richiama i precedenti<br />

orientamenti consolidati tra cui la citata sentenza 16873/05, nella quale si era proprio<br />

trattato, in concreto, di un lavoratore che si era assentato dal lavoro per motivi non<br />

(risultati, in punto di fatto) inclusi in quelli tassativamente indicati dall’ordinamento,<br />

escludendo che ciò potesse comportare una corrispettiva diminuzione della obbligazione<br />

contributiva.<br />

Dunque, deve trattarsi di sospensione concordata dell’attività lavorativa per un<br />

tempo considerevole, e sicuramente superiore alla settimana.<br />

Nel caso che ci occupa, non risulta specificamente allegata e provata la sospensione<br />

consensuale concordata dell’attività lavorativa.<br />

Vale la pena precisare che i lavoratori oggetto dell’accertamento non svolgevano<br />

nell’ambito della società opponente una specifica attività, per determinati tipi di cantieri<br />

o per periodi limitati, né risulta allegato che i periodi di lavoro fossero stati previamente<br />

concordati tra le parti sulla base delle rispettive esigenze.<br />

Sul punto la parte opponente ha dedotto che i lavoratori oggetto dell’accertamento<br />

svolgevano le mansioni di capo cantiere e "nello svolgimento della predetta attività<br />

si alternavano nei vari cantieri aperti coordinandosi ed alternandosi direttamente tra di<br />

loro a seconda degli impegni di ciascuno; se uno di essi che avrebbe dovuto visitare un<br />

cantiere sarebbe stato impossibilitato, non si rivolgeva alla opponente, ma chiamava<br />

uno degli altri tre per trovare direttamente chi lo sostituisse".<br />

Secondo la prospettazione di parte ricorrente i giorni non lavorati non erano il<br />

frutto di un accordo tra lavoratore e datrice di lavoro, volto alla sospensione consensuale<br />

dell’attività di lavoro, ma frutto di un accordo intercorso tra gli stessi lavoratori,<br />

in cui alcun ruolo assumeva il datore di lavoro.

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