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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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764 Sezioni Civili<br />

mente il fatto confessato (v. Cass. 10.08.2000 n. 10581; Cass. 20.03.2001 n. 3975),<br />

eccetto che non si provi di essere incorsi in un errore di fatto rilevante e riconoscibile<br />

dalla controparte.<br />

Ne deriva che priva di rilievo ai fini della decisione è la prova per testi articolata<br />

da parte opponente, volta a dimostrare l’autonomia del rapporto di lavoro.<br />

Parimenti non rilevante è la configurabilità del rapporto di lavoro a tempo parziale,<br />

stante la disciplina vigente in materia edilizia di cui all’art. 29 dl. 244/95.<br />

Quanto all’ultima eccezione contenuta nel par. III. 4 del ricorso introduttivo, va<br />

detto quanto segue.<br />

Sostiene il ricorrente che escluderebbero l’obbligo di contribuzione tutte le<br />

sospensioni e riduzioni dell’attività lavorativa per qualsiasi motivo disposte dall’impresa,<br />

anche se non tassativamente individuate dalla legge.<br />

Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. 16873/2005), interpretando l’art.<br />

29 dl. 244/95, ha ritenuto che la disposizione in esame abbia imposto il versamento di<br />

contributi in base ad una retribuzione che può essere meramente virtuale, nei casi in<br />

cui quella dovuta ed erogata si riferisca ad un orario di lavoro inferiore a quello normale.<br />

La Cassazione ha precisato che tale disposizione opera unicamente sul piano contributivo<br />

e non su quello retributivo, dovendo la retribuzione corrispondere all’orario<br />

effettivamente svolto; nel settore dell’edilizia, caratterizzato da rapporti di lavoro<br />

frammentari, il legislatore ha voluto, dunque, imporre che, quale che sia l’orario di<br />

lavoro effettivamente svolto, la contribuzione da versare si debba in ogni caso parametrare<br />

all’orario stabilito dalla contrattazione collettiva e ciò al fine di assicurare la<br />

necessaria provvista e garantire così l’equilibrio finanziario della gestione.<br />

Si legge, nella citata sentenza, che “il legislatore ha imposto che, quale che sia<br />

l’orario di lavoro effettivamente svolto, la contribuzione da versare si debba in ogni<br />

caso parametrare all’orario "normale" quale stabilito dalla contrattazione collettiva, al<br />

fine di assicurare la necessaria provvista e garantire così l’equilibrio finanziario della<br />

gestione”. La medesima disposizione, ossia il citato art. 29, esclude però dal minimale<br />

alcuni casi in cui la prestazione lavorativa non viene per nulla effettuata, ovvero viene<br />

effettuata in misura inferiore: si tratta delle assenze per malattia, infortuni, scioperi,<br />

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione<br />

guadagni, di altri eventi indennizzati, e degli eventi per i quali il trattamento economico<br />

è assolto mediante accantonamento presso le casse edili (si tratta tipicamente del<br />

caso di ferie). La medesima disposizione precisa poi che: "Altri eventi potranno essere<br />

individuati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto<br />

con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette". Se tale è la previsione<br />

normativa, non vi è dubbio che le ipotesi in cui si esclude la regola del minimale<br />

siano da considerarsi tassative: ossia solo nei casi contemplati è possibile ragguagliare<br />

la retribuzione su cui versare la contribuzione, sulla base di un orario di lavoro<br />

inferiore a quello "normale". Infatti la esistenza stessa di una precisa elencazione conduce<br />

ad escludere che siano ammesse deroghe al principio generale diverse rispetto a<br />

quelle espressamente previste.<br />

Sempre sulla base della suddetta impostazione, le sospensioni e riduzioni cui<br />

deve darsi rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 29 in esame sono unicamente quelle<br />

disposte per periodi di tempo continuativi e di apprezzabile durata e legate all’attività

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