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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 763<br />

degli obblighi contributivi in relazione all’art. 29 dl. 244/95, sopra citato.<br />

In particolare gli ispettori dell’INPS con il verbale di accertamento del<br />

17.02,2004 hanno provveduto a ricalcolare l’imponibile contributivo sulla base della<br />

retribuzione virtuale, secondo il principio fissato dall’art,. 29 dl. 2.44/95.<br />

Sulla base del principio generale vigente nell’ordinamento della previdenza ed<br />

assistenza obbligatoria la retribuzione parametro, quale imponibile contributivo, è<br />

quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative<br />

a livello nazionale (art. 1, comma 1, L. 389/89).<br />

Nel campo edilizio, detta norma va interpretata in combinato disposto con quella<br />

di cui all’art. 29 dl. 244/95, secondo cui per le imprese edili la retribuzione parametro<br />

deve essere commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di<br />

lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni<br />

sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali<br />

di attuazione, con esclusione delle assenze o sospensioni dal lavoro per le cause<br />

appositamente indicate e di seguito riportate: malattie, infortuni, scioperi, sospensione<br />

e riduzione dell’attività lavorativa con intervento della CIG ed altri eventi indennizzati,<br />

eventi per i quali il trattamento economico è assolto per gli operai mediante accantonamento<br />

presso le casse Edili.<br />

L’opponente ha sostenuto la inapplicabilità di dette disposizioni alla fattispecie<br />

specifica, sul presupposto di fatto che i lavoratori oggetto dell’accertamento erano<br />

lavoratori già posti in quiescenza.<br />

Sul punto ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 29 dl.<br />

244/95 in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione.<br />

Ritiene questo giudice che la questione non possa ritenersi fondata.<br />

Innanzitutto deve rilevarsi che la norma appena citata non fa alcun distinguo tra<br />

lavoratori e pensionati. Ne può ritenersi che ciò comporti illegittimità costituzionale; di<br />

converso sarebbe illegittimo il trattamento differenziato per due ordini di motivi: 1) in<br />

primo luogo perché il lavoratore pensionato potrebbe beneficiare dei contributi versati<br />

sulla base della retribuzione virtuale, chiedendo supplementi di pensione; 2) nell’ordinamento<br />

previdenziale attuale vige il principio solidaristico, per cui il versamento contributivo<br />

non deve trovare esclusiva giustificazione nella utilità che il singolo lavoratore<br />

possa trovarne, in quanto tutti i versamenti concorrono al finanziamento del sistema.<br />

Quanto alla eccezione secondo cui i lavoratori oggetto dell’accertamento non<br />

possano essere considerati lavoratori subordinati, avendo gli stessi espletato attività di<br />

lavoro in autonomia, liberi dal controllo della datrice di lavoro e svincolati dall’obbligo<br />

di osservanza di predeterminati orari di lavoro, va osservato che la stessa società<br />

opponente ha registrato regolarmente - iscrivendoli a libro paga e matricola i lavoratori<br />

oggetto dell’accertamento come lavoratori subordinati, che hanno fruito di indennità di<br />

integrazione salariale, ed indennità di malattia erogata dall’INPS; in relazione agli<br />

stessi lavoratori la società ha pagato i contributi previdenziali in relazione alle ore di<br />

lavoro effettivamente svolte.<br />

Le iscrizioni contenute nei libri aziendali e le denunce effettuate dalla società agli<br />

enti previdenziali in relazione a detti lavoratori costituiscono confessioni stragiudiziali<br />

che fanno piena prova dei fatti in esse contenuti e sono vincolanti per la parte e per il<br />

giudice, che a sua volta non può valutare liberamente la prova né accertare diversa-

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