INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tribunali 763<br />
degli obblighi contributivi in relazione all’art. 29 dl. 244/95, sopra citato.<br />
In particolare gli ispettori dell’INPS con il verbale di accertamento del<br />
17.02,2004 hanno provveduto a ricalcolare l’imponibile contributivo sulla base della<br />
retribuzione virtuale, secondo il principio fissato dall’art,. 29 dl. 2.44/95.<br />
Sulla base del principio generale vigente nell’ordinamento della previdenza ed<br />
assistenza obbligatoria la retribuzione parametro, quale imponibile contributivo, è<br />
quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative<br />
a livello nazionale (art. 1, comma 1, L. 389/89).<br />
Nel campo edilizio, detta norma va interpretata in combinato disposto con quella<br />
di cui all’art. 29 dl. 244/95, secondo cui per le imprese edili la retribuzione parametro<br />
deve essere commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di<br />
lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni<br />
sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali<br />
di attuazione, con esclusione delle assenze o sospensioni dal lavoro per le cause<br />
appositamente indicate e di seguito riportate: malattie, infortuni, scioperi, sospensione<br />
e riduzione dell’attività lavorativa con intervento della CIG ed altri eventi indennizzati,<br />
eventi per i quali il trattamento economico è assolto per gli operai mediante accantonamento<br />
presso le casse Edili.<br />
L’opponente ha sostenuto la inapplicabilità di dette disposizioni alla fattispecie<br />
specifica, sul presupposto di fatto che i lavoratori oggetto dell’accertamento erano<br />
lavoratori già posti in quiescenza.<br />
Sul punto ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 29 dl.<br />
244/95 in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione.<br />
Ritiene questo giudice che la questione non possa ritenersi fondata.<br />
Innanzitutto deve rilevarsi che la norma appena citata non fa alcun distinguo tra<br />
lavoratori e pensionati. Ne può ritenersi che ciò comporti illegittimità costituzionale; di<br />
converso sarebbe illegittimo il trattamento differenziato per due ordini di motivi: 1) in<br />
primo luogo perché il lavoratore pensionato potrebbe beneficiare dei contributi versati<br />
sulla base della retribuzione virtuale, chiedendo supplementi di pensione; 2) nell’ordinamento<br />
previdenziale attuale vige il principio solidaristico, per cui il versamento contributivo<br />
non deve trovare esclusiva giustificazione nella utilità che il singolo lavoratore<br />
possa trovarne, in quanto tutti i versamenti concorrono al finanziamento del sistema.<br />
Quanto alla eccezione secondo cui i lavoratori oggetto dell’accertamento non<br />
possano essere considerati lavoratori subordinati, avendo gli stessi espletato attività di<br />
lavoro in autonomia, liberi dal controllo della datrice di lavoro e svincolati dall’obbligo<br />
di osservanza di predeterminati orari di lavoro, va osservato che la stessa società<br />
opponente ha registrato regolarmente - iscrivendoli a libro paga e matricola i lavoratori<br />
oggetto dell’accertamento come lavoratori subordinati, che hanno fruito di indennità di<br />
integrazione salariale, ed indennità di malattia erogata dall’INPS; in relazione agli<br />
stessi lavoratori la società ha pagato i contributi previdenziali in relazione alle ore di<br />
lavoro effettivamente svolte.<br />
Le iscrizioni contenute nei libri aziendali e le denunce effettuate dalla società agli<br />
enti previdenziali in relazione a detti lavoratori costituiscono confessioni stragiudiziali<br />
che fanno piena prova dei fatti in esse contenuti e sono vincolanti per la parte e per il<br />
giudice, che a sua volta non può valutare liberamente la prova né accertare diversa-