INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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762 Sezioni Civili<br />
- i termini per la presentazione del ricorso.<br />
Nella cartella di pagamento impugnata sono analiticamente indicati i contributi<br />
azionati e le sanzioni aggiuntive con il periodo di riferimento cui si riferisce il credito<br />
contributivo, nonché tutte le altre indicazioni e prescrizione previste dalla legge.<br />
Peraltro, la motivazione, nell’accezione contenuta nell’art. 3 della legge 241/90,<br />
non è elemento fondamentale ed essenziale per la validità della cartella esattoriale; in<br />
ogni caso, i vizi formali sia del ruolo che della cartella esattoriale non possono formare<br />
oggetto del giudizio di opposizione che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 dec.<br />
Leg. vo 46/99, deve riguardare il merito della pretesa contributiva dell’ente previdenziale.<br />
Quanto al merito vanno formulate le seguenti osservazioni.<br />
Dispone l’art. 29 DL 244/1995 che "i datori di lavoro esercenti attività edile<br />
anche se in economia operanti sul territorio nazionale ...omissis.<br />
sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una<br />
retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di<br />
lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative<br />
su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione,<br />
con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione<br />
dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri<br />
eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto<br />
mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati<br />
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il<br />
Ministro del tesoro, sentire le organizzazioni sindacali predette".<br />
II dm. 16.12.1996, emanato in attuazione della predetta norma, individua i<br />
seguenti ulteriori eventi che possono dare luogo a sospensione:<br />
1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue,<br />
2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti<br />
agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata chiesta ed<br />
in pendenza di istanza di concessione;<br />
3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le<br />
hanno maturate;<br />
4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non<br />
retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati<br />
dagli enti medesimi.<br />
Innanzitutto va precisato, quanto alla fattispecie oggetto di accertamento, che i<br />
lavoratori oggetto dell’accertamento erano tutti iscritti a libro paga e matricola come<br />
lavoratori subordinati.<br />
Ciò emerge dallo stesso verbale ispettivo, nel quale si fa espresso riferimento al<br />
fatto che, in base a quanto emergente dalla consultazione della documentazione aziendale,<br />
gli ispettori non avevano accertato alcuna irregolarità in merito all’assunzione dei<br />
lavoratori.<br />
Si rileva, inoltre, la circostanza che i lavoratori fossero stati assunti come lavoratori<br />
dipendenti, dal fatto che erano stati retribuiti con buste paga e che avevano usufruito<br />
di trattamento di malattia, così come riferito dagli ispettori escussi in merito.<br />
In forza di ciò gli ispettori hanno addebitato alla C. srl il mancato adempimento