04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tribunali 761<br />

ruolo e della cartella esattoriale (omessa e/o insufficiente motivazione della cartella).<br />

L’art. 24 d.lgs. 46/1999 limita la competenza del giudice del lavoro alle questioni connesse<br />

alla sussistenza e all’entità del credito contributivo. Infatti, soltanto per le questioni<br />

inerenti il merito della pretesa contributiva (comma 6 art. 24 citato) il procedimento<br />

è regolato dall’art. 442 c.p.c. e seguenti. Ne deriva che i problemi attinenti alla<br />

regolarità formale esulano dal contenzioso disciplinato dalla richiamata norma.<br />

Va, altresì, precisato che nel procedimento di riscossione mediante ruolo quest’ultimo<br />

assolve la funzione di titolo esecutivo, mentre la cartella di pagamento assume<br />

quella di precetto. Le opposizioni per vizi formali contro questi atti, esulando dall’applicazione<br />

dell’art. 24 d.lgs. 46/99, seguono le regole generali e vanno qualificate<br />

come opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.<br />

Dispone l’art. 617 che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo<br />

esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l’esecuzione con atto di<br />

citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del<br />

titolo esecutivo o del precetto. Precisa l’art 618 bis che, nelle materie di cui ai capi I e<br />

II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni agli atti esecutivi sono disciplinate<br />

dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.<br />

Pertanto, nel procedimento che ci occupa l’atto che deve essere compiuto nel termine<br />

di cinque giorni dalla notifica della cartella esattoriale è il deposito del ricorso in<br />

opposizione (detto termine a decorrere dal marzo 2006 è stato aumentato a giorni<br />

venti, ma trattandosi di ricorso giurisdizionale proposto in epoca precedente l’intervenuta<br />

modifica, deve applicarsi la disciplina previgente).<br />

Al contrario, come emerge dalla stessa prospettazione di parte ricorrente, la cartella<br />

di pagamento è stata notificata in data 21.07.2004, mentre il ricorso in opposizione<br />

è stato depositato in data 31.08.2004, ossia oltre il termine perentorio di cinque<br />

giorni, sicché è inammissibile l’opposizione proposta ex art 617 c.p.c.<br />

Quanto alle doglianze relative alla regolarità formale della cartella esattoriale<br />

(mancanza di motivazione), va, altresì, precisato che la stessa contiene tutti i requisiti<br />

previsti dalla legge.<br />

L’art. 17 del dec. Leg. vo 46/99 prevede che la riscossione coattiva delle entrate<br />

dello Stato deve avvenire mediante ruolo. I ruoli sono formati dall’ente creditore o con<br />

l’intervento del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari. I ruoli sono<br />

redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai concessionari<br />

del servizio di riscossione.<br />

Dopo la consegna al concessionario il ruolo viene riprodotto nella cartella di<br />

pagamento che viene notificata dal concessionario al debitore. Il decreto dirigenziale<br />

del 28.06.1999 ha approvato un nuovo modello di cartella di pagamento che ha sostituito<br />

i precedenti, composta da;<br />

- un frontespizio riepilogativo, nel quale è indicato l’importo totale da pagare ed<br />

è riportata l’intimazione di pagamento;<br />

- il dettaglio degli addebiti, nel quale compaiono i singoli importi dovuti, la denominazione<br />

l’indirizzo ed il numero di telefono dell’ufficio impositore e la sintetica<br />

motivazione della pretesa inserita dall’ente creditore nel ruolo;<br />

- le istruzioni per il pagamento, recanti le scadenze per i versamenti e l’illustrazione<br />

delle modalità di pagamento;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!