INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Tribunali 761<br />
ruolo e della cartella esattoriale (omessa e/o insufficiente motivazione della cartella).<br />
L’art. 24 d.lgs. 46/1999 limita la competenza del giudice del lavoro alle questioni connesse<br />
alla sussistenza e all’entità del credito contributivo. Infatti, soltanto per le questioni<br />
inerenti il merito della pretesa contributiva (comma 6 art. 24 citato) il procedimento<br />
è regolato dall’art. 442 c.p.c. e seguenti. Ne deriva che i problemi attinenti alla<br />
regolarità formale esulano dal contenzioso disciplinato dalla richiamata norma.<br />
Va, altresì, precisato che nel procedimento di riscossione mediante ruolo quest’ultimo<br />
assolve la funzione di titolo esecutivo, mentre la cartella di pagamento assume<br />
quella di precetto. Le opposizioni per vizi formali contro questi atti, esulando dall’applicazione<br />
dell’art. 24 d.lgs. 46/99, seguono le regole generali e vanno qualificate<br />
come opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.<br />
Dispone l’art. 617 che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo<br />
esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l’esecuzione con atto di<br />
citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del<br />
titolo esecutivo o del precetto. Precisa l’art 618 bis che, nelle materie di cui ai capi I e<br />
II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni agli atti esecutivi sono disciplinate<br />
dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.<br />
Pertanto, nel procedimento che ci occupa l’atto che deve essere compiuto nel termine<br />
di cinque giorni dalla notifica della cartella esattoriale è il deposito del ricorso in<br />
opposizione (detto termine a decorrere dal marzo 2006 è stato aumentato a giorni<br />
venti, ma trattandosi di ricorso giurisdizionale proposto in epoca precedente l’intervenuta<br />
modifica, deve applicarsi la disciplina previgente).<br />
Al contrario, come emerge dalla stessa prospettazione di parte ricorrente, la cartella<br />
di pagamento è stata notificata in data 21.07.2004, mentre il ricorso in opposizione<br />
è stato depositato in data 31.08.2004, ossia oltre il termine perentorio di cinque<br />
giorni, sicché è inammissibile l’opposizione proposta ex art 617 c.p.c.<br />
Quanto alle doglianze relative alla regolarità formale della cartella esattoriale<br />
(mancanza di motivazione), va, altresì, precisato che la stessa contiene tutti i requisiti<br />
previsti dalla legge.<br />
L’art. 17 del dec. Leg. vo 46/99 prevede che la riscossione coattiva delle entrate<br />
dello Stato deve avvenire mediante ruolo. I ruoli sono formati dall’ente creditore o con<br />
l’intervento del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari. I ruoli sono<br />
redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai concessionari<br />
del servizio di riscossione.<br />
Dopo la consegna al concessionario il ruolo viene riprodotto nella cartella di<br />
pagamento che viene notificata dal concessionario al debitore. Il decreto dirigenziale<br />
del 28.06.1999 ha approvato un nuovo modello di cartella di pagamento che ha sostituito<br />
i precedenti, composta da;<br />
- un frontespizio riepilogativo, nel quale è indicato l’importo totale da pagare ed<br />
è riportata l’intimazione di pagamento;<br />
- il dettaglio degli addebiti, nel quale compaiono i singoli importi dovuti, la denominazione<br />
l’indirizzo ed il numero di telefono dell’ufficio impositore e la sintetica<br />
motivazione della pretesa inserita dall’ente creditore nel ruolo;<br />
- le istruzioni per il pagamento, recanti le scadenze per i versamenti e l’illustrazione<br />
delle modalità di pagamento;