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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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760 Sezioni Civili<br />

attività di capi cantiere o di operai specializzati; che al momento dell’accertamento<br />

tutti erano stati collocati in quiescenza, ma erano tornati a lavorare per la ditta opponente;<br />

che l’attività svolta dagli stessi era stata erroneamente qualificata di lavoro<br />

subordinato, difettando gli elementi tipici caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato,<br />

vale a dire il vincolo di orario, il controllo sulle modalità di svolgimento della<br />

prestazione lavorativa, il vincolo di presenza presso specifici cantieri; che gli operai<br />

oggetto dell’accertamento avevano tutti una specifica professionalità, acquisita nel<br />

corso del rapporto lavorativo precedente, avendo tutti svolto mansioni di capo cantiere<br />

ed avendo acquisito un alto livello di esperienza; che, invero, nello svolgimento di<br />

detta attività essi si alternavano nei vari cantieri coordinandosi ed alternandosi tra di<br />

loro a seconda degli impegni di ciascuno; che i lavoratori avevano pattuito con la C. di<br />

riservare a se stessi la decisione sulla quantità di prestazione lavorativa da rendere,<br />

nonché le modalità di espletamento della stessa; che, pertanto, il rapporto lavorativo<br />

intercorso con i predetti lavoratori, lungi dal potersi qualificare come lavoro subordinato,<br />

risultava caratterizzato dalla totale autonomia; che il rapporto era organizzato in<br />

maniera tale che i lavoratori si impegnavano a segnare le giornate e le ore di presenza<br />

nel libro presenza della opponente, senza alcun controllo da parte di quest’ultima; che<br />

gli stessi non dovevano giustificare le assenze; che sulla base delle ore di presenza<br />

dagli stessi segnate nei libri aziendali, si procedeva alla erogazione del compenso ed<br />

alle relative contribuzioni.<br />

Precisava, inoltre, che l’art. 29 DL 244/95 non poteva essere applicato nei confronti<br />

di lavoratori già titolari di trattamento pensionistico, eccependo, in via subordinata,<br />

la illegittimità costituzionale della norma nel senso di equiparare il lavoratore non<br />

ancora pensionato a quello già titolare di trattamento pensionistico in relazione agli<br />

articoli 3 e 38 della Cost.; in via subordinata evidenziava, rilevata la inconfigurabilità<br />

di rapporti di lavoro subordinato, la non applicabilità della disciplina delineata dalla<br />

legge 244/95 alla fattispecie specifica; in via subordinata rilevava la configurabilità di<br />

rapporti a tempo parziali, in considerazione delle ore di effettivo svolgimento dell’attività<br />

lavorativa e, in via ulteriormente subordinata, evidenziava la necessità di applicazione<br />

del regime virtuale dell’art. 29 del dl. 244/95, convertito in legge 341/95, parametrandola<br />

alle ore di effettivo svolgimento dell’attività di lavoro, con esclusione delle<br />

ore in cui era mancata la prestazione lavorativa.<br />

Eccepiva, poi, la non intelligibilità degli importi per somme aggiuntive, sicché la<br />

cartella esattoriale doveva ritenersi nulla.<br />

Si costituiva e resisteva in giudizio l’INPS, rilevando la infondatezza della eccepita<br />

nullità della cartella esattoriale per mancanza di motivazione; ribadendo la fondatezza<br />

degli addebiti, in quanto la norma in esame prevedeva che la contribuzione fosse<br />

commisurata all’orario di lavoro previsto nella contrattazione collettiva ad eccezione<br />

di specifiche ipotesi indicate dalla disposizione di legge.<br />

La causa è stata discussa, previo scambio di memorie autorizzate, all’udienza del<br />

18.1.2007 e decisa, anche sulla scorta dei documenti depositati dalle parti nei rispettivi<br />

fascicoli, con dispositivo di cui si dava lettura in udienza.<br />

DIRITTO — II ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.<br />

Primariamente vanno esaminate le doglianze relative alla regolarità formale del

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