INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Tribunali 759<br />
TRIBUNALI<br />
Sezioni Civili<br />
Contributi - Ramo edile - Contribuzione cd. virtuale - Lavoratori in quiescenza<br />
- Derogabilità - Esclusione.<br />
Tribunale di Ancona - 13.03.2007, n. 27 - Dott.ssa Viscito - C. s.r.l.<br />
(Avv.ti Lucchetti, Paoletti) - INPS (Avv.ti Pierdominici, Flori, Mazzaferri,<br />
Vittori).<br />
L’art. 29 del d.l. n. 244/1995 non opera alcuna distinzione tra lavoratori e<br />
pensionati, né può ritenersi che ciò comporti illegittimità costituzionale perché,<br />
in primo luogo, il lavoratore pensionato potrebbe beneficiare di contributi<br />
versati sulla base della retribuzione virtuale, chiedendo supplementi di<br />
pensione. Inoltre, nell’ordinamento previdenziale attuale vige il principio<br />
solidaristico, per cui il versamento contributivo non deve trovare esclusiva<br />
giustificazione nell’utilità che il singolo lavoratore possa trovarne, in quanto<br />
tutti i versamenti concorrono al finanziamento del sistema.<br />
FATTO — Con ricorso depositato in data 30.8.2004, la società C. s.r.l. proponeva<br />
opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale dall’Ancona Tributi in data<br />
21.07.2004, con la quale le veniva intimato il pagamento di contributi aziende INPS<br />
per l’ammontare di euro 185691,26.<br />
In via preliminare eccepiva la nullità della cartella di pagamento, per la genericità<br />
della cartella stessa, tale da impedire al contribuente di valutare l’esistenza o meno del<br />
debito e di articolare una adeguata difesa; eccepiva l’omessa osservanza dell’obbligo<br />
di motivazione in relazione al disposto normativo ex art. 3 della legge 241/90; in via<br />
subordinata eccepiva la insussistenza dei credili.<br />
In particolare rilevava che i rapporti irregolari evidenziati dagli ispettori si riferivano<br />
alle posizioni dei sigg. ri Z. C., L. A., B. M., B. A., in relazione ai quali prospettava<br />
la assoluta infondatezza degli addebiti mossi dall’ente previdenziale.<br />
Evidenziava che la società C. si occupa dal 1985, in regime di subappalto, di<br />
lavori di carpenteria edile in strutture di cemento armato in comuni di tutta la provincia<br />
di Ancona; che le principali imprese appaltatrici della C. sono state le ditte B. srl, T.<br />
srl, D. srl, B. srl; che quando la C. realizza lavori di carpenteria edile aperti dalle ditte<br />
subappaltatrici, invia in cantiere, a seconda dei lavori, alcuni operai e un capo cantiere;<br />
che l’accertamento INPS risulta effettuato presso uno dei cantieri della C. e precisamente<br />
presso uno dei cantieri della ditta B. srl dove stavano lavorando due soggetti,<br />
poi interessati dall’accertamento, il sig. Z. C. e B. M.; che i sig. ri Z. C. e B. M., come<br />
gli atri soggetti interessati dall’accertamento, avevano sempre svolto per la opponente