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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 759<br />

TRIBUNALI<br />

Sezioni Civili<br />

Contributi - Ramo edile - Contribuzione cd. virtuale - Lavoratori in quiescenza<br />

- Derogabilità - Esclusione.<br />

Tribunale di Ancona - 13.03.2007, n. 27 - Dott.ssa Viscito - C. s.r.l.<br />

(Avv.ti Lucchetti, Paoletti) - INPS (Avv.ti Pierdominici, Flori, Mazzaferri,<br />

Vittori).<br />

L’art. 29 del d.l. n. 244/1995 non opera alcuna distinzione tra lavoratori e<br />

pensionati, né può ritenersi che ciò comporti illegittimità costituzionale perché,<br />

in primo luogo, il lavoratore pensionato potrebbe beneficiare di contributi<br />

versati sulla base della retribuzione virtuale, chiedendo supplementi di<br />

pensione. Inoltre, nell’ordinamento previdenziale attuale vige il principio<br />

solidaristico, per cui il versamento contributivo non deve trovare esclusiva<br />

giustificazione nell’utilità che il singolo lavoratore possa trovarne, in quanto<br />

tutti i versamenti concorrono al finanziamento del sistema.<br />

FATTO — Con ricorso depositato in data 30.8.2004, la società C. s.r.l. proponeva<br />

opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale dall’Ancona Tributi in data<br />

21.07.2004, con la quale le veniva intimato il pagamento di contributi aziende INPS<br />

per l’ammontare di euro 185691,26.<br />

In via preliminare eccepiva la nullità della cartella di pagamento, per la genericità<br />

della cartella stessa, tale da impedire al contribuente di valutare l’esistenza o meno del<br />

debito e di articolare una adeguata difesa; eccepiva l’omessa osservanza dell’obbligo<br />

di motivazione in relazione al disposto normativo ex art. 3 della legge 241/90; in via<br />

subordinata eccepiva la insussistenza dei credili.<br />

In particolare rilevava che i rapporti irregolari evidenziati dagli ispettori si riferivano<br />

alle posizioni dei sigg. ri Z. C., L. A., B. M., B. A., in relazione ai quali prospettava<br />

la assoluta infondatezza degli addebiti mossi dall’ente previdenziale.<br />

Evidenziava che la società C. si occupa dal 1985, in regime di subappalto, di<br />

lavori di carpenteria edile in strutture di cemento armato in comuni di tutta la provincia<br />

di Ancona; che le principali imprese appaltatrici della C. sono state le ditte B. srl, T.<br />

srl, D. srl, B. srl; che quando la C. realizza lavori di carpenteria edile aperti dalle ditte<br />

subappaltatrici, invia in cantiere, a seconda dei lavori, alcuni operai e un capo cantiere;<br />

che l’accertamento INPS risulta effettuato presso uno dei cantieri della C. e precisamente<br />

presso uno dei cantieri della ditta B. srl dove stavano lavorando due soggetti,<br />

poi interessati dall’accertamento, il sig. Z. C. e B. M.; che i sig. ri Z. C. e B. M., come<br />

gli atri soggetti interessati dall’accertamento, avevano sempre svolto per la opponente

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