INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Appello 757<br />
l’art. 8, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223 in relazione al comma 1 ed<br />
alla L. 29 aprile 1949, n. 264, cit. articolo 15, comma 6) non compete ai datori di lavoro<br />
che assumano lavoratori in mobilità, ma lungi dal realizzare Io scopo della loro rioccupazione,<br />
che il beneficio in questione intende incentivare, continuino ad occuparli,<br />
tuttavia, nella medesima azienda, intesa in senso oggettivo, sebbene ne sia mutato il<br />
titolare come nel caso di mero passaggio del personale per effetto della cessione di un<br />
ramo di azienda (v. da ult. Cass. 8 marzo 2007 n. 5304; conf. in termini Cass. 10 agosto<br />
2004, n. 15445; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20832).<br />
L’iter argomentativo della Corte di Cassazione muove dalla considerazione che il<br />
beneficio del contributo è escluso nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia tenuto<br />
all’assunzione ai sensi del primo comma della medesima disposizione, ossia nell’ipotesi<br />
in cui abbia assunto lavoratori in mobilità ai quali si applica il diritto di precedenza<br />
nell’assunzione previsto dal sesto comma dell’art. 15 della cit. legge n. 264 del 1949.<br />
Disposizione quest’ultima che prevede che "lavoratori licenziati da un’azienda per<br />
riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima<br />
azienda entro un anno". "La fattispecie esclusa-si legge - è definita dall’art. 8 cit., non<br />
già direttamente, bensì mediante un duplice rinvio: quello (interno) del comma 4 al<br />
comma 1 (perché il beneficio del comma 4 non si applica se il datore di lavoro è tenuto<br />
all’assunzione ai sensi del comma 1) e quello (esterno) del comma 1 all’art. 15 (e<br />
segnatamente al suo comma 6) della legge 29 aprile 1949 n. 264, cit (atteso che il<br />
comma 1 dell’art. 8 estende ai lavoratori in mobilità il diritto di precedenza nell’assunzione<br />
di cui al comma 6 dell’art. 15). Per il tramite di questo duplice rinvio la fattispecie<br />
esclusa risulta definita dallo stesso ambito del diritto di precedenza dei lavoratori<br />
licenziati per riduzione di personale nella riassunzione presso la "medesima azienda"<br />
entro un anno, diritto che il cit. primo comma dell’art. 8 estende a tutti i lavoratori in<br />
mobilità e quindi anche a quelli già dipendenti in un’azienda che abbia del frutto cessata<br />
la sua attività. L’interpretazione della norma così individuata che definisce la fattispecie<br />
esclusa ruota intorno alla nozione di "medesima azienda" che nella sua accezione<br />
letterale ha una portata oggettiva perché si riferisce (ex art. 2555 c.c., letto in combinato<br />
disposto con l’art. 2082 c.c.) al complesso dei beni organizzati dall’imprenditore<br />
per l’esercizio dell’impresa. All’evidenza quindi l’azienda non è l’imprenditore, ma<br />
rappresenta il riferimento oggettivo dell’attività di quest’ultimo. L’azienda, nella sua<br />
connotazione oggettiva, rimane la stessa in caso di vendita (art. 2555 c.c.), usufrutto<br />
(art. 2561 c.c.), affitto (art. 2562 c.c.); muta, sotto l’aspetto soggettivo, l’imprenditore<br />
giacché cessa di esser tale il cedente e tale diventa il cessionario".<br />
Nel caso in esame i licenziamenti di tutti i lavoratori sono stati intimati "per cessazione<br />
attività" con decorrenza 9 agosto 2001, ma in base all’accordo sindacale sottoscritto<br />
in data 19 luglio 2001 (doc. 16 fase. I grado appellante). Poiché la stipulazione<br />
del contratto di affitto d’azienda è antecedente (31 luglio 2001) alla decorrenza dei<br />
licenziamenti, con effetti differiti al 1° settembre 2001, la violazione dell’art. 2112 c.c.<br />
è palese.<br />
Se il trasferimento d’azienda non è di per sé motivo di licenziamento da parte del<br />
cedente, cosicché la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il<br />
nuovo datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del<br />
datore di lavoro, ma l’effetto di un obbligo di legge, il cui adempimento, non traducen-