04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Corte di Appello 757<br />

l’art. 8, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223 in relazione al comma 1 ed<br />

alla L. 29 aprile 1949, n. 264, cit. articolo 15, comma 6) non compete ai datori di lavoro<br />

che assumano lavoratori in mobilità, ma lungi dal realizzare Io scopo della loro rioccupazione,<br />

che il beneficio in questione intende incentivare, continuino ad occuparli,<br />

tuttavia, nella medesima azienda, intesa in senso oggettivo, sebbene ne sia mutato il<br />

titolare come nel caso di mero passaggio del personale per effetto della cessione di un<br />

ramo di azienda (v. da ult. Cass. 8 marzo 2007 n. 5304; conf. in termini Cass. 10 agosto<br />

2004, n. 15445; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20832).<br />

L’iter argomentativo della Corte di Cassazione muove dalla considerazione che il<br />

beneficio del contributo è escluso nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia tenuto<br />

all’assunzione ai sensi del primo comma della medesima disposizione, ossia nell’ipotesi<br />

in cui abbia assunto lavoratori in mobilità ai quali si applica il diritto di precedenza<br />

nell’assunzione previsto dal sesto comma dell’art. 15 della cit. legge n. 264 del 1949.<br />

Disposizione quest’ultima che prevede che "lavoratori licenziati da un’azienda per<br />

riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima<br />

azienda entro un anno". "La fattispecie esclusa-si legge - è definita dall’art. 8 cit., non<br />

già direttamente, bensì mediante un duplice rinvio: quello (interno) del comma 4 al<br />

comma 1 (perché il beneficio del comma 4 non si applica se il datore di lavoro è tenuto<br />

all’assunzione ai sensi del comma 1) e quello (esterno) del comma 1 all’art. 15 (e<br />

segnatamente al suo comma 6) della legge 29 aprile 1949 n. 264, cit (atteso che il<br />

comma 1 dell’art. 8 estende ai lavoratori in mobilità il diritto di precedenza nell’assunzione<br />

di cui al comma 6 dell’art. 15). Per il tramite di questo duplice rinvio la fattispecie<br />

esclusa risulta definita dallo stesso ambito del diritto di precedenza dei lavoratori<br />

licenziati per riduzione di personale nella riassunzione presso la "medesima azienda"<br />

entro un anno, diritto che il cit. primo comma dell’art. 8 estende a tutti i lavoratori in<br />

mobilità e quindi anche a quelli già dipendenti in un’azienda che abbia del frutto cessata<br />

la sua attività. L’interpretazione della norma così individuata che definisce la fattispecie<br />

esclusa ruota intorno alla nozione di "medesima azienda" che nella sua accezione<br />

letterale ha una portata oggettiva perché si riferisce (ex art. 2555 c.c., letto in combinato<br />

disposto con l’art. 2082 c.c.) al complesso dei beni organizzati dall’imprenditore<br />

per l’esercizio dell’impresa. All’evidenza quindi l’azienda non è l’imprenditore, ma<br />

rappresenta il riferimento oggettivo dell’attività di quest’ultimo. L’azienda, nella sua<br />

connotazione oggettiva, rimane la stessa in caso di vendita (art. 2555 c.c.), usufrutto<br />

(art. 2561 c.c.), affitto (art. 2562 c.c.); muta, sotto l’aspetto soggettivo, l’imprenditore<br />

giacché cessa di esser tale il cedente e tale diventa il cessionario".<br />

Nel caso in esame i licenziamenti di tutti i lavoratori sono stati intimati "per cessazione<br />

attività" con decorrenza 9 agosto 2001, ma in base all’accordo sindacale sottoscritto<br />

in data 19 luglio 2001 (doc. 16 fase. I grado appellante). Poiché la stipulazione<br />

del contratto di affitto d’azienda è antecedente (31 luglio 2001) alla decorrenza dei<br />

licenziamenti, con effetti differiti al 1° settembre 2001, la violazione dell’art. 2112 c.c.<br />

è palese.<br />

Se il trasferimento d’azienda non è di per sé motivo di licenziamento da parte del<br />

cedente, cosicché la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il<br />

nuovo datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del<br />

datore di lavoro, ma l’effetto di un obbligo di legge, il cui adempimento, non traducen-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!