INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Il diritto del lavoratore alla integrità contributiva 559<br />
Diversamente dall’azione per la costituzione della rendita vitalizia, sottoposta al<br />
rigoroso onere della prova documentale della esistenza del rapporto di lavoro, per l’azione<br />
di risarcimento del danno - che può essere radicata anche nel caso in cui il lavoratore<br />
abbia personalmente provveduto al versamento della riserva matematica, ma<br />
non sia più esercitabile l’azione restitutoria per intervenuta prescrizione della relativa<br />
azione (52) - non sono previste restrizioni probatorie, neanche quando il lavoratore, ai<br />
soli fini della quantificazione del danno, faccia riferimento al criterio previsto dal citato<br />
art. 13 per il risarcimento in forma specifica (53).<br />
La responsabilità del datore di lavoro, che permane anche qualora il lavoratore<br />
non abbia provveduto a chiedere all’ente il controllo della propria posizione assicurativa<br />
(54), ha natura contrattuale, perché deriva dalla violazione di una specifica obbligazione<br />
imposta dalla legge, e dà così luogo - anche ai fini della competenza territoriale -<br />
ad una controversia di lavoro, e non previdenziale (55), per la quale l’interesse ad agire<br />
sussiste al momento della prescrizione dei contributi, indipendentemente dal verificarsi<br />
degli eventi che condizionano l’erogazione della prestazione previdenziale, potendo il<br />
lavoratore avvalersi della domanda di condanna generica volta ad accertare la potenzialità<br />
dell’omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire<br />
l’azione risarcitoria al momento del prodursi dell’evento dannoso (56).<br />
Ai sensi dell’art. 2115, comma terzo, Cod. Civ., i patti diretti ad eludere gli obblighi<br />
previdenziali sono nulli, ma secondo un consolidato orientamento la nullità in<br />
esame non si estende alle transazioni sul danno subito dal lavoratore per l’irregolare<br />
versamento dei contributi stessi (57), che tuttavia sono radicalmente nulle se compiute<br />
(52) Cass. 29 dicembre 1999, n. 14680, cit. sub n. 42.<br />
(53) Cass. 7 giugno 2003, n. 9168, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, II, 41, con nota di F. SANTINI, La<br />
subordinazione nel lavoro a domicilio: una questione ancora aperta.<br />
(54) Cass. 29 maggio 1991, n. 6092, in questa Rivista, 1991, 1087)<br />
(55) Cass. 28 novembre 1994, n. 10121, in Rep. Foro It., 1994, Lavoro e previdenza (controversie),<br />
n. 74.<br />
(56) Cfr. Cass. 26 maggio 1995, n. 5825, in Not. Giur. Lav., 1995, 938: “Nel caso di omissione<br />
contributiva, se è vero che il diritto al risarcimento del danno, fondandosi sul duplice presupposto<br />
dell'inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro e della perdita della pensione, sorge nel<br />
momento in cui sarebbe maturato il diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale, tanto che da<br />
tale momento decorre la prescrizione, è altrettanto vero che il lavoratore può chiedere la tutela della<br />
sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti<br />
l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna<br />
generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva<br />
a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione<br />
risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., o quella diversa, in forma specifica, ex art.<br />
13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Principio costante: Cass. 13 febbraio 1982, n. 924, in Foro It.,<br />
1982, I, 1015; Cass. 2 novembre 1998, n. 10945, in Rep. Foro it., 1998, Previdenza sociale, n. 746;<br />
Cass. 20 marzo 2001, n. 3963, in Not. Giur. Lav., 2001, 512; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751, in<br />
Rep. Foro It., 2004, Previdenza sociale, n. 578; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4004, in Prev. Ass. Pubbl.<br />
Priv., 2005, 626, con nota di M. FERRARESI, La (im)prescrittibilità del diritto alla rendita vitalizia ex<br />
art. 13, l. n. 1338/1962.<br />
(57) Cass. 7 agosto 2004, n. 15308, in Rep. Foro It., 2004, Lavoro (rapporto), n. 443; Cass. 21<br />
novembre 1984, n. 5977, in Rep. Foro It., 1984, Previdenza sociale, 439; Cass. 5 dicembre 1985, n.<br />
6111, in Rep. Foro It., 1985, Previdenza sociale, 512.