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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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756 Sezioni Civili<br />

per ventitré lavoratori licenziati in data 9 agosto 2001 da F. & C. s.r.l e assunti in data<br />

3 settembre 2001 da C. s.r.l.<br />

II Tribunale di Como ha respinto l’opposizione, ritenendo che la fattispecie rientri<br />

nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 4 bis, introdotto dall’art. 2, comma 1, della<br />

legge n. 19.7.1994, n. 451, trattandosi di licenziamenti avvenuti nell’arco dei sei mesi<br />

fra società collegate. Ha ravvisato il collegamento tra società sulla base di alcuni significativi<br />

elementi di fatto, contestati con l’atto di appello. L’appellante peraltro cita, a<br />

sostegno della non corretta ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado, il<br />

contenuto del contratto di affitto di azienda.<br />

Ritiene tuttavia la Corte che sia assorbente il fatto, prospettato ancora dall’appellato<br />

istituto, secondo cui il ramo d’azienda cui erano addetti i ventitré lavoratori licenziati<br />

è stato affittato da F. & C. s.r.l a C. s.r.l con atto Notaio Fulvio Francoli 31 luglio<br />

2001 (doc. 6 fase. I grado <strong>Inps</strong>). L’affitto è stato poi prorogato in data 14 ottobre 2004<br />

(doc. 5 appellante).Il contenuto dell’atto e l’esecuzione che ne è stata data sono coerenti<br />

con il negozio scelto dalle parti.<br />

Con l’atto in questione, premesso che “La Locatrice e l’Affittuario, hanno quale<br />

oggetto sociale ed esercitano attività nel settore della tintura, stampa e finitura di tessuti<br />

e di filati di qualsiasi fibra", F. & C. s.r.l, avente sede e unità produttiva in Como,<br />

via Panniliani n. 12 e legale rappresentante G. C., ha affittato a C. s.r.l, con identica<br />

sede e legale rappresentante E. C., il ramo d’azienda costituito dai cespiti e dai rapporti<br />

giuridici indicati. In particolare dai beni immateriali descritti (clientela, brevetti, know<br />

how, licenze ecc), da "lo stabilimento e gli uffici" di via Pannilani 62, come indicati<br />

nell’allegato A2 e che "facciano parte del ramo d’azienda in affitto" (art.1). Sono poi<br />

indicati i beni materiali facenti parte del ramo d’azienda (macchine, macchinari, attrezzature,<br />

arredi, EDP e materiale informatici ecc). Sono stati concessi in "custodia gratuità"<br />

gli archivi F. & C. s.r.l. La società ha trasferito a C. s.r.l. le “ordinarie utenze<br />

necessarie per la conduzione del ramo d’azienda in affitto” (art. 1 lett. b).<br />

Sono stati indicati come facenti parte del ramo d’azienda i rapporti giuridici in<br />

essere. Quanto al personale della Locatrice addetto al ramo d’azienda e indicato nell’allegato<br />

C vi è l’impegno dell’affittuaria a riassumerlo.<br />

C. s.r.l., il cui rappresentante e amministrare unico è E. C., è stata costituita in<br />

data 16 luglio 2001 (doc. 2 <strong>Inps</strong>). Amministratore unico di F. & C. s.r.l. è G. C., figlio<br />

di E..<br />

F. & C., nelle stesse allegazioni di C., ha cessato ogni attività in data 10 agosto<br />

2001, proseguendo, con un dipendente per altri sei mesi per regolare le questioni<br />

amministrative pendenti. C. s.r.l., con sede e unità produttiva in Como, via Panniliani<br />

n. 12, ha proseguito l’attività di tintura, stampa e finitura di tessuti e filati. Sembra<br />

dunque doversi parlare, ma la circostanza non è rilevante ai fini del presente giudizio,<br />

di affitto d’azienda e non di mero ramo d’azienda. Il canone pattuito per l’affitto era di<br />

£ 500.000.000.<br />

Se, come s’è detto, il ramo d’azienda cui erano addetti i lavoratori licenziati con<br />

decorrenza 9 agosto 2001 da F. & C. s.r.l. era stato da questa società affittato in data 31<br />

luglio 2001, sia pure con decorrenza 1° settembre 2001, a C. s.r.l., che ha riassunti i<br />

lavoratori in data 3 settembre 2001, non può che rilevarsi, in conformità alla condivisibile<br />

e costante giurisprudenza di legittimità, che il beneficio contributivo previsto dal-

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