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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Appello 755<br />

Contributi - Agevolazione contributiva ex L. 223/1991 - Affitto di ramo<br />

d’azienda - Non spetta.<br />

Corte d’Appello di Milano - 29.05/27.06.2007, n. 608 - Pres. Salmeri -<br />

Rel. Trogni - C. srl (Avv.ti Monti, Toffoletto) - INPS (Avv.ti Mogavero,<br />

Guerrera) - R. spa.<br />

Il beneficio contributivo di cui all’art. 8 comma 4 della legge 23 luglio 1991<br />

n. 223 non compete ai datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità<br />

ma, lungi dal realizzare lo scopo della loro rioccupazione, che il beneficio<br />

intende incentivare, continuino ad occuparli nella medesima azienda, intesa<br />

in senso oggettivo, sebbene ne sia mutato il titolare, come nel caso di mero<br />

passaggio del personale per effetto dell’affitto di un ramo d’azienda.<br />

FATTO — Con sentenza n. 271 del 2005 il Tribunale di Como, nel contraddittorio<br />

con INPS, SCCCI s.p.a. e R. s.p.a. ha respinto l’opposizione di C. s.r.l. alla cartella<br />

esattoriale emessa per la riscossione di € 388.422,48 chiesti in restituzione per la indebita<br />

percezione del contributo di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991 per ventitré<br />

lavoratori licenziati in data 9 agosto 2001 da F. & C. s.r.l. e assunti in data 3 settembre<br />

2001 da C. s.r.l.<br />

Ha rilevato il primo giudice che: a) le due società hanno la medesima sede sociale<br />

in Como, via Pannilani 20, occupano gli stessi immobili, hanno la medesima linea<br />

telefonica; b) amministratori delle società sono padre e figlio, rispettivamente E. e G.<br />

C.; G. C. è socio di entrambe le società e una società ha una partecipazione nel capitale<br />

dell’altra nella misura del 12%; c) entrambe le società operano nel mondo tessile producendo<br />

e vendendo manufatti.<br />

Ha quindi ritenuto che la fattispecie rientri nelle ipotesi di esclusione di cui all’art<br />

4 bis, introdotto dall’art 2, comma 1, della legge n. 19.7.1994, n. 451, trattandosi di<br />

licenziamenti avvenuti nell’arco dei sei mesi fra società collegate.<br />

Ha proposto appello C. s.r.l. censurando la ricostruzione dei rapporti fra le due<br />

società operata dal primo giudice. Ha poi contestato che sussistano fra le due società i<br />

rapporti di collegamento o di controllo ex art 2359 c.c., rapporti che giustificano l’applicazione<br />

dell’art. 8 comma 4 bis della legge n. 223/1991.<br />

Si è costituito l’<strong>Inps</strong> e ha resistito. All’udienza del 29 maggio 2007 in esito alla<br />

discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.<br />

DIRITTO — Avendo C. s.r.l proposto appello sul punto, non può che riaffermarsi<br />

la inapplicabilità dell’art. 14 della legge n. 1981/689 relativo al procedimento di opposizione<br />

all’ordinanza ingiunzione di sanzioni amministrative al procedimento, regolato<br />

dalla legge n. 46/1999, di opposizione alla cartella esattoriale per la riscossione di contributi<br />

previdenziali.<br />

La cartella esattoriale opposta è stata emessa da R. s.p.a. a seguito di iscrizione a<br />

ruolo da parte dell’<strong>Inps</strong> della somma di € 388.422,48 chiesta in restituzione a C. s.r.l<br />

per la indebita percezione del contributo di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991

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