INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Appello 755<br />
Contributi - Agevolazione contributiva ex L. 223/1991 - Affitto di ramo<br />
d’azienda - Non spetta.<br />
Corte d’Appello di Milano - 29.05/27.06.2007, n. 608 - Pres. Salmeri -<br />
Rel. Trogni - C. srl (Avv.ti Monti, Toffoletto) - INPS (Avv.ti Mogavero,<br />
Guerrera) - R. spa.<br />
Il beneficio contributivo di cui all’art. 8 comma 4 della legge 23 luglio 1991<br />
n. 223 non compete ai datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità<br />
ma, lungi dal realizzare lo scopo della loro rioccupazione, che il beneficio<br />
intende incentivare, continuino ad occuparli nella medesima azienda, intesa<br />
in senso oggettivo, sebbene ne sia mutato il titolare, come nel caso di mero<br />
passaggio del personale per effetto dell’affitto di un ramo d’azienda.<br />
FATTO — Con sentenza n. 271 del 2005 il Tribunale di Como, nel contraddittorio<br />
con INPS, SCCCI s.p.a. e R. s.p.a. ha respinto l’opposizione di C. s.r.l. alla cartella<br />
esattoriale emessa per la riscossione di € 388.422,48 chiesti in restituzione per la indebita<br />
percezione del contributo di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991 per ventitré<br />
lavoratori licenziati in data 9 agosto 2001 da F. & C. s.r.l. e assunti in data 3 settembre<br />
2001 da C. s.r.l.<br />
Ha rilevato il primo giudice che: a) le due società hanno la medesima sede sociale<br />
in Como, via Pannilani 20, occupano gli stessi immobili, hanno la medesima linea<br />
telefonica; b) amministratori delle società sono padre e figlio, rispettivamente E. e G.<br />
C.; G. C. è socio di entrambe le società e una società ha una partecipazione nel capitale<br />
dell’altra nella misura del 12%; c) entrambe le società operano nel mondo tessile producendo<br />
e vendendo manufatti.<br />
Ha quindi ritenuto che la fattispecie rientri nelle ipotesi di esclusione di cui all’art<br />
4 bis, introdotto dall’art 2, comma 1, della legge n. 19.7.1994, n. 451, trattandosi di<br />
licenziamenti avvenuti nell’arco dei sei mesi fra società collegate.<br />
Ha proposto appello C. s.r.l. censurando la ricostruzione dei rapporti fra le due<br />
società operata dal primo giudice. Ha poi contestato che sussistano fra le due società i<br />
rapporti di collegamento o di controllo ex art 2359 c.c., rapporti che giustificano l’applicazione<br />
dell’art. 8 comma 4 bis della legge n. 223/1991.<br />
Si è costituito l’<strong>Inps</strong> e ha resistito. All’udienza del 29 maggio 2007 in esito alla<br />
discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.<br />
DIRITTO — Avendo C. s.r.l proposto appello sul punto, non può che riaffermarsi<br />
la inapplicabilità dell’art. 14 della legge n. 1981/689 relativo al procedimento di opposizione<br />
all’ordinanza ingiunzione di sanzioni amministrative al procedimento, regolato<br />
dalla legge n. 46/1999, di opposizione alla cartella esattoriale per la riscossione di contributi<br />
previdenziali.<br />
La cartella esattoriale opposta è stata emessa da R. s.p.a. a seguito di iscrizione a<br />
ruolo da parte dell’<strong>Inps</strong> della somma di € 388.422,48 chiesta in restituzione a C. s.r.l<br />
per la indebita percezione del contributo di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991