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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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754 Sezioni Civili<br />

2005 accoglieva la domanda, condannando l’INPS al pagamento della prestazione.<br />

Avverso la sentenza ha proposto appello l’INPS rilevando che non sussistono i<br />

requisiti extrasanitari per il riconoscimento del beneficio.<br />

Si è costituita in giudizio la signora V. F. che ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />

Alla odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva<br />

discussa dai difensori e decisa dal Collegio con separato dispositivo di cui veniva data<br />

pubblica lettura.<br />

DIRITTO — Risulta da quanto esposto dalla difesa dell’INPS, elementi tutti che<br />

trovano fondamento nel verbale di conciliazione in sede di separazione coniugale, che<br />

la ricorrente avrebbe - dovuto percepire: nel 2002 un totale reddituale pari a €<br />

10340,56 a fronte di un limite di legge pari a 3846,05; nel 2003 un totale reddituale<br />

pari a € 10565,08 a fronte di un limite di legge pari a € 3942,25; nel 2004 un totale<br />

reddituale pari a € 10.340,56 a fronte di un limite di legge pari a € 3846,05; nel 2005<br />

un totale reddituale pari a € 10565,08 a fronte di un limite di legge pari a € 4089,54.<br />

La appellata assume che in realtà i redditi sopra indicati non sono stati concretamente<br />

percepiti in quanto la somma mensile di € 750,00 doveva esserle versata dal<br />

marito per obbligo conseguente alla separazione (assegno di mantenimento), assegno<br />

peraltro limitato (di fatto, senza ricorrere al giudice), a seguito del fallimento del<br />

coniuge, a complessivi € 2000,00 annui.<br />

Deve innanzitutto rilevarsi che i dati sopra riportati non sono nel loro ammontare<br />

sostanzialmente contestati. È infatti pacifico che la ricorrente è debitrice di lire<br />

750.000 (oltre adeguamenti Istat) mensili dal proprio coniuge.<br />

In primo grado la ricorrente con atto notorio aveva dichiarato di avere percepito<br />

somme inferiori. Orbene tale tipo di prova se può ritenersi sufficiente a dare contezza<br />

di quanto non percepito in assenza di elementi positivi, non può di certo assolvere tale<br />

funzione come nel caso in esame in cui la ricorrente è abilitata, in virtù di un preciso<br />

titolo a percepire determinate somme. In altri termini la ricorrente doveva dare la<br />

prova positiva di avere invano tentato di escutere il proprio debitore (producendo ad<br />

esempio verbali di pignoramento negativo) e solo successivamente offrire la prova di<br />

non avere percepito tali somme. Solo in questo grado (v. ricorso in appello, il che comporta<br />

la tardività sia dell’allegazione che della richiesta istruttoria, mai formulate in<br />

primo grado) si chiede invece di provare di non avere percepito le somme, ma non di<br />

avere cercato di ottenerle secondo giustizia.<br />

Diversamente opinando si accollerebbe all’INPS di fare fronte a situazioni che<br />

invece potrebbero essere risolte ricorrendo agli strumenti che l’ordinamento giuridico<br />

mette a disposizione delle parti contrattuali.<br />

L’assegno di invalidità INPS non può infatti essere utilizzato per fare fronte all’inerzia<br />

del creditore.<br />

Per le sovraesposte ragioni l’appello deve trovare accoglimento e la domanda formulata<br />

in primo grado deve essere respinta.<br />

Tenuto conto della complessiva condizione della ricorrente sussistono giuste<br />

ragioni per compensare tra le parti le spese del grado.<br />

(Omissis)

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