INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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754 Sezioni Civili<br />
2005 accoglieva la domanda, condannando l’INPS al pagamento della prestazione.<br />
Avverso la sentenza ha proposto appello l’INPS rilevando che non sussistono i<br />
requisiti extrasanitari per il riconoscimento del beneficio.<br />
Si è costituita in giudizio la signora V. F. che ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />
Alla odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva<br />
discussa dai difensori e decisa dal Collegio con separato dispositivo di cui veniva data<br />
pubblica lettura.<br />
DIRITTO — Risulta da quanto esposto dalla difesa dell’INPS, elementi tutti che<br />
trovano fondamento nel verbale di conciliazione in sede di separazione coniugale, che<br />
la ricorrente avrebbe - dovuto percepire: nel 2002 un totale reddituale pari a €<br />
10340,56 a fronte di un limite di legge pari a 3846,05; nel 2003 un totale reddituale<br />
pari a € 10565,08 a fronte di un limite di legge pari a € 3942,25; nel 2004 un totale<br />
reddituale pari a € 10.340,56 a fronte di un limite di legge pari a € 3846,05; nel 2005<br />
un totale reddituale pari a € 10565,08 a fronte di un limite di legge pari a € 4089,54.<br />
La appellata assume che in realtà i redditi sopra indicati non sono stati concretamente<br />
percepiti in quanto la somma mensile di € 750,00 doveva esserle versata dal<br />
marito per obbligo conseguente alla separazione (assegno di mantenimento), assegno<br />
peraltro limitato (di fatto, senza ricorrere al giudice), a seguito del fallimento del<br />
coniuge, a complessivi € 2000,00 annui.<br />
Deve innanzitutto rilevarsi che i dati sopra riportati non sono nel loro ammontare<br />
sostanzialmente contestati. È infatti pacifico che la ricorrente è debitrice di lire<br />
750.000 (oltre adeguamenti Istat) mensili dal proprio coniuge.<br />
In primo grado la ricorrente con atto notorio aveva dichiarato di avere percepito<br />
somme inferiori. Orbene tale tipo di prova se può ritenersi sufficiente a dare contezza<br />
di quanto non percepito in assenza di elementi positivi, non può di certo assolvere tale<br />
funzione come nel caso in esame in cui la ricorrente è abilitata, in virtù di un preciso<br />
titolo a percepire determinate somme. In altri termini la ricorrente doveva dare la<br />
prova positiva di avere invano tentato di escutere il proprio debitore (producendo ad<br />
esempio verbali di pignoramento negativo) e solo successivamente offrire la prova di<br />
non avere percepito tali somme. Solo in questo grado (v. ricorso in appello, il che comporta<br />
la tardività sia dell’allegazione che della richiesta istruttoria, mai formulate in<br />
primo grado) si chiede invece di provare di non avere percepito le somme, ma non di<br />
avere cercato di ottenerle secondo giustizia.<br />
Diversamente opinando si accollerebbe all’INPS di fare fronte a situazioni che<br />
invece potrebbero essere risolte ricorrendo agli strumenti che l’ordinamento giuridico<br />
mette a disposizione delle parti contrattuali.<br />
L’assegno di invalidità INPS non può infatti essere utilizzato per fare fronte all’inerzia<br />
del creditore.<br />
Per le sovraesposte ragioni l’appello deve trovare accoglimento e la domanda formulata<br />
in primo grado deve essere respinta.<br />
Tenuto conto della complessiva condizione della ricorrente sussistono giuste<br />
ragioni per compensare tra le parti le spese del grado.<br />
(Omissis)