04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

l’art 202 dpr n. 3/57, innovato dall’ari 3, comma 57, legge n. 537/93, non risultando<br />

attribuito un trattamento retributivo privilegiato per il personale statale (ex docenti statali)<br />

transitato all’<strong>Inps</strong>, vale la regola generale e non sono applicabili le clausole previste<br />

nei contratti collettivi (nella specie, quelle disciplinanti il personale <strong>Inps</strong>) non venendo<br />

in questione l’art. 2, comma 3, dl.vo n. 80/98 (ora art. 2, comma 3, dl.vo n. 165/01)<br />

che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti retributivi previsti da legge,<br />

regolamenti o atti amministrativi a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo<br />

contrattuale, e il riassorbimento degli stessi con le modalità e nelle misure previste dei<br />

contratti collettivi - presuppone proprio un trattamento retributivo privilegiato e aggiuntivo,<br />

nella specie non esistente (cfr, Cass., n. 8693/2006; conf., Cass. n. 8389/2006).<br />

6. — In definitiva, sulla scorta delle anzidette assorbenti ragioni, l’appello va<br />

dunque accolto, con la reiezione delle domande svolte dagli odierni appellati nel ricorso<br />

introduttivo del giudizio.<br />

7. — Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e delle difformità<br />

interpretative manifestatesi anche nella giurisprudenza, si ravvisano giusti motivi per<br />

dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite relative ad entrambi i<br />

gradi del giudizio.<br />

8. — Consegue la condanna degli appellati alla restituzione all’<strong>Inps</strong>, nei limiti di<br />

quanto indicato nei prospetti dimessi, delle somme percepite, a titolo di spese legali, in<br />

ottemperanza alla sentenza di prime cure.<br />

(Omissis)<br />

Corte di Appello 753<br />

Prestazioni - Invalidità civile - Requisito reddituale - Somme dovute all’assicurato<br />

da terzi ma non percepite - Inclusione.<br />

Corte d’Appello di Genova - 23.03/26.07.2007, n. 424 - Pres. Russo - Rel.<br />

Ravera - <strong>Inps</strong> (Avv. Capurso) - V. F. (Avv. Artisci).<br />

Ai fini del calcolo del requisito reddituale per l’accesso alle prestazioni di<br />

invalidità civile devono essere computate anche le somme che l’assicurato<br />

ha diritto di ricevere, ancorché non effettivamente percepite (nella fattispecie<br />

la Corte ha ritenuto non sussistere il requisito del reddito, avendo la<br />

ricorrente dovuto percepire delle somme risultanti dal verbale di conciliazione<br />

in sede di separazione coniugale, mai concretamente versate).<br />

FATTO — Con ricorso al Tribunale di Genova la signora V. F. conveniva in giudizio<br />

l’INPS per chiedere il riconoscimento dello status di invalido civile e la condanna al<br />

pagamento dell’assegno di invalidità. Il tribunale con sentenza n. 1208 del 25 maggio

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!