INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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l’art 202 dpr n. 3/57, innovato dall’ari 3, comma 57, legge n. 537/93, non risultando<br />
attribuito un trattamento retributivo privilegiato per il personale statale (ex docenti statali)<br />
transitato all’<strong>Inps</strong>, vale la regola generale e non sono applicabili le clausole previste<br />
nei contratti collettivi (nella specie, quelle disciplinanti il personale <strong>Inps</strong>) non venendo<br />
in questione l’art. 2, comma 3, dl.vo n. 80/98 (ora art. 2, comma 3, dl.vo n. 165/01)<br />
che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti retributivi previsti da legge,<br />
regolamenti o atti amministrativi a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo<br />
contrattuale, e il riassorbimento degli stessi con le modalità e nelle misure previste dei<br />
contratti collettivi - presuppone proprio un trattamento retributivo privilegiato e aggiuntivo,<br />
nella specie non esistente (cfr, Cass., n. 8693/2006; conf., Cass. n. 8389/2006).<br />
6. — In definitiva, sulla scorta delle anzidette assorbenti ragioni, l’appello va<br />
dunque accolto, con la reiezione delle domande svolte dagli odierni appellati nel ricorso<br />
introduttivo del giudizio.<br />
7. — Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e delle difformità<br />
interpretative manifestatesi anche nella giurisprudenza, si ravvisano giusti motivi per<br />
dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite relative ad entrambi i<br />
gradi del giudizio.<br />
8. — Consegue la condanna degli appellati alla restituzione all’<strong>Inps</strong>, nei limiti di<br />
quanto indicato nei prospetti dimessi, delle somme percepite, a titolo di spese legali, in<br />
ottemperanza alla sentenza di prime cure.<br />
(Omissis)<br />
Corte di Appello 753<br />
Prestazioni - Invalidità civile - Requisito reddituale - Somme dovute all’assicurato<br />
da terzi ma non percepite - Inclusione.<br />
Corte d’Appello di Genova - 23.03/26.07.2007, n. 424 - Pres. Russo - Rel.<br />
Ravera - <strong>Inps</strong> (Avv. Capurso) - V. F. (Avv. Artisci).<br />
Ai fini del calcolo del requisito reddituale per l’accesso alle prestazioni di<br />
invalidità civile devono essere computate anche le somme che l’assicurato<br />
ha diritto di ricevere, ancorché non effettivamente percepite (nella fattispecie<br />
la Corte ha ritenuto non sussistere il requisito del reddito, avendo la<br />
ricorrente dovuto percepire delle somme risultanti dal verbale di conciliazione<br />
in sede di separazione coniugale, mai concretamente versate).<br />
FATTO — Con ricorso al Tribunale di Genova la signora V. F. conveniva in giudizio<br />
l’INPS per chiedere il riconoscimento dello status di invalido civile e la condanna al<br />
pagamento dell’assegno di invalidità. Il tribunale con sentenza n. 1208 del 25 maggio