INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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752 Sezioni Civili<br />
gli importi retribuitivi indicati nelle tabelle allegate all’om n. 217/98 sol perché oggetto<br />
di siffatta indicazione, osserva la Corte che la pretesa azionata non può ritenersi fondata,<br />
poiché il "salario di professionalità", in base al contratto collettivo decentrato<br />
<strong>Inps</strong> del 1998. venne riconosciuto, a decorrere dall’1.1.1998, al personale interessato<br />
in servizio alla stessa data.<br />
Nel caso che ne occupa, ancorché debba riconoscersi la continuità del rapporto di<br />
lavoro originariamente instaurato dalle parti appellate nel comparto scuola, è indubbio<br />
che alla data anzidetta le stesse non erano ancora dipendenti dell’<strong>Inps</strong>, con la conseguenza<br />
che non può trovare applicazione nei loro confronti la voce retributiva accessoria<br />
di che trattasi.<br />
Proprio per il collegamento temporale anzidetto è infatti evidente che tale voce<br />
retributiva non competeva indiscriminatamente a tutti i dipendenti <strong>Inps</strong>. ma soltanto a<br />
quelli già in servizio alla data dell’1.1.1998.<br />
Essa non può quindi essere ricompresa nella ricordata disposizione dell’art 6 dell’ordinanza<br />
n. 217/98 (relativa ai "trattamenti accessori previsti per il personale dello<br />
stesso <strong>Inps</strong>"), che, per la finalità sua propria di perequazione tra il trattamento economico<br />
del lavoratore trasferito e quello spettante al personale dell’Ente di destinazione,<br />
deve essere letta come riferentesi a quelle voci retributive accessorie spettanti indistintamente<br />
ai dipendenti <strong>Inps</strong> alla data del trasferimento e con esclusione quindi di quei<br />
compensi aggiuntivi che la contrattazione collettiva aveva espressamente limitato soltanto<br />
a favore di quanti già avessero prestato servizio ad una precedente data.<br />
È di conforto alle suddette argomentazioni l’insegnamento della giurisprudenza<br />
di legittimità (cfr, Cass., n. 18500/2005; Cass., n. 8693/2006).<br />
Nè può giovare alle parti appellate la circostanza che il successivo Contratto<br />
Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto nel 1999. abbia previsto la conservazione<br />
di quel trattamento ai beneficiari. istituendo, all’art. 19, “l’assegno di garanzia della<br />
retribuzione", trattandosi di previsione contrattuale che, a sua volta, mira al mantenimento<br />
delle quote di salario accessorio previamente attribuite ai dipendenti e che quindi,<br />
di per sé, è ininfluente al fine di valutare la spettanza o meno della voce retributiva<br />
di che trattasi al personale trasferito da altra amministrazione.<br />
Anche sul punto il gravame va dunque accolto, con la reiezione della corrispondente<br />
domanda svolta al riguardo.<br />
5. — In ordine alla questione del riassorbimento dell’assegno ad personam attribuito<br />
a seguito del trasferimento all’<strong>Inps</strong> degli odierni appellati, la giurisprudenza di<br />
legittimità, dal cui insegnamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha<br />
avuto modo di precisare che, in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di<br />
mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico<br />
collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera<br />
nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti<br />
di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili<br />
per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall’art.<br />
34 dl.vo n. 29/93, come sostituito dall’art 19 dl.vo n. 80/98 (ora art. 31 dl.vo n.<br />
165/01), ed osservando le regole dettate dalla disposizione de qua nella parte in cui<br />
richiama le regole dettate dall’art 2112 cc, rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento<br />
di azienda; pertanto, con riferimento all’assegno ad personam, previsto dal-