04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

752 Sezioni Civili<br />

gli importi retribuitivi indicati nelle tabelle allegate all’om n. 217/98 sol perché oggetto<br />

di siffatta indicazione, osserva la Corte che la pretesa azionata non può ritenersi fondata,<br />

poiché il "salario di professionalità", in base al contratto collettivo decentrato<br />

<strong>Inps</strong> del 1998. venne riconosciuto, a decorrere dall’1.1.1998, al personale interessato<br />

in servizio alla stessa data.<br />

Nel caso che ne occupa, ancorché debba riconoscersi la continuità del rapporto di<br />

lavoro originariamente instaurato dalle parti appellate nel comparto scuola, è indubbio<br />

che alla data anzidetta le stesse non erano ancora dipendenti dell’<strong>Inps</strong>, con la conseguenza<br />

che non può trovare applicazione nei loro confronti la voce retributiva accessoria<br />

di che trattasi.<br />

Proprio per il collegamento temporale anzidetto è infatti evidente che tale voce<br />

retributiva non competeva indiscriminatamente a tutti i dipendenti <strong>Inps</strong>. ma soltanto a<br />

quelli già in servizio alla data dell’1.1.1998.<br />

Essa non può quindi essere ricompresa nella ricordata disposizione dell’art 6 dell’ordinanza<br />

n. 217/98 (relativa ai "trattamenti accessori previsti per il personale dello<br />

stesso <strong>Inps</strong>"), che, per la finalità sua propria di perequazione tra il trattamento economico<br />

del lavoratore trasferito e quello spettante al personale dell’Ente di destinazione,<br />

deve essere letta come riferentesi a quelle voci retributive accessorie spettanti indistintamente<br />

ai dipendenti <strong>Inps</strong> alla data del trasferimento e con esclusione quindi di quei<br />

compensi aggiuntivi che la contrattazione collettiva aveva espressamente limitato soltanto<br />

a favore di quanti già avessero prestato servizio ad una precedente data.<br />

È di conforto alle suddette argomentazioni l’insegnamento della giurisprudenza<br />

di legittimità (cfr, Cass., n. 18500/2005; Cass., n. 8693/2006).<br />

Nè può giovare alle parti appellate la circostanza che il successivo Contratto<br />

Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto nel 1999. abbia previsto la conservazione<br />

di quel trattamento ai beneficiari. istituendo, all’art. 19, “l’assegno di garanzia della<br />

retribuzione", trattandosi di previsione contrattuale che, a sua volta, mira al mantenimento<br />

delle quote di salario accessorio previamente attribuite ai dipendenti e che quindi,<br />

di per sé, è ininfluente al fine di valutare la spettanza o meno della voce retributiva<br />

di che trattasi al personale trasferito da altra amministrazione.<br />

Anche sul punto il gravame va dunque accolto, con la reiezione della corrispondente<br />

domanda svolta al riguardo.<br />

5. — In ordine alla questione del riassorbimento dell’assegno ad personam attribuito<br />

a seguito del trasferimento all’<strong>Inps</strong> degli odierni appellati, la giurisprudenza di<br />

legittimità, dal cui insegnamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha<br />

avuto modo di precisare che, in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di<br />

mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico<br />

collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera<br />

nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti<br />

di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili<br />

per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall’art.<br />

34 dl.vo n. 29/93, come sostituito dall’art 19 dl.vo n. 80/98 (ora art. 31 dl.vo n.<br />

165/01), ed osservando le regole dettate dalla disposizione de qua nella parte in cui<br />

richiama le regole dettate dall’art 2112 cc, rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento<br />

di azienda; pertanto, con riferimento all’assegno ad personam, previsto dal-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!