04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Corte di Appello 751<br />

"...l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti<br />

e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la<br />

decadenza del diritto alla produzione dei documenti, salvo che la produzione non sia<br />

giustificata dalla loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente<br />

al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di riconvenzionale<br />

o di intervento o chiamata in causa del terzo)" (cfr, ancora, Cass,, SU, n.<br />

8202/2005, in motivazione).<br />

Il rilevato difetto di allegazione e di prova, nel ricorso introduttivo del giudizio,<br />

del preteso mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso<br />

l’Amministrazione di provenienza, con le preclusioni che ne conseguono, non consente<br />

di tener conto delle migliori specificazioni esposte nelle successive memorie di<br />

primo grado e rendono inammissibile la produzione dei documenti che tali migliori<br />

specificazioni dovrebbero comprovare.<br />

Anche la domanda in parola non può dunque trovare accoglimento.<br />

4.1 — Per ciò che specificamente riguarda la pretesa spettanza del cosiddetto<br />

"salario di professionalità", gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità della relativa<br />

censura sul duplice rilievo che:<br />

- avendo il primo Giudice riconosciuto loro il trattamento economico e così le competenze<br />

fisse ed accessorie come riportate nella tabella allegata all’om n. 217/98, la<br />

doglianza svolta al riguardo dall’Istituto e limitata alla voce stipendiale "salario di professionalità"<br />

veniva ad incidere su questione che non era stata oggetto di statuizione;<br />

- la mancata impugnazione della statuizione inerente al riconoscimento del trattamento<br />

economico (fisso ed accessorio) ex tabella allegata all’om n. 217/98, aveva reso<br />

definitiva ed esecutiva tale parte della sentenza.<br />

Osserva anzitutto la Corte che l’avvenuto riconoscimento del trattamento economico<br />

contemplato dalle tabelle allegate all’om n. 217/98 è stato oggetto del già esaminato<br />

(ed accolto) primo motivo di gravame; il secondo dei suddetti rilievi degli appellati<br />

è dunque senz’altro infondato.<br />

Anche quanto al primo (invero singolare, perché l’asserita mancata statuizione<br />

sulla spettanza del salario di professionalità comporterebbe, prima ancora dell’inammissibilità<br />

dell’appello sul punto, il riconoscimento dell’implicita reiezione della relativa<br />

domanda e il passaggio in giudicato di tale reiezione per difetto di appello incidentale<br />

al riguardo) deve rilevarsene l’infondatezza; giova precisare in proposito che gli<br />

originari ricorrenti, con il ricorso introduttivo del giudizio, avevano espressamente<br />

dedotto che gli importi indicati nella tabelle stipendiali allegate all’om n. 217/98 erano<br />

comprensive dell’importo del cosiddetto salario di professionalità; ne consegue che<br />

tale voce stipendiale deve ritenersi ricompresa nell’ambito dei trattamenti accessori di<br />

cui il primo Giudice ha riconosciuto la spettanza (cfr il dispositivo).<br />

L’eccezione di inammissibilità del gravame proposto sul punto non può dunque<br />

essere accolta.<br />

4.2 — Venendo al merito della doglianza, deve osservarsi che gli originari ricorrenti<br />

hanno fatto riferimento al disposto dell’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n.<br />

217/98. che stabilisce la spettanza a favore dei dipendenti trasferiti dei "trattamenti<br />

accessori per il personale dello stesso <strong>Inps</strong>".<br />

Richiamato quanto già rilevato in ordine alla insussistenza del diritto a percepire

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!