INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Appello 751<br />
"...l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti<br />
e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la<br />
decadenza del diritto alla produzione dei documenti, salvo che la produzione non sia<br />
giustificata dalla loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente<br />
al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di riconvenzionale<br />
o di intervento o chiamata in causa del terzo)" (cfr, ancora, Cass,, SU, n.<br />
8202/2005, in motivazione).<br />
Il rilevato difetto di allegazione e di prova, nel ricorso introduttivo del giudizio,<br />
del preteso mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso<br />
l’Amministrazione di provenienza, con le preclusioni che ne conseguono, non consente<br />
di tener conto delle migliori specificazioni esposte nelle successive memorie di<br />
primo grado e rendono inammissibile la produzione dei documenti che tali migliori<br />
specificazioni dovrebbero comprovare.<br />
Anche la domanda in parola non può dunque trovare accoglimento.<br />
4.1 — Per ciò che specificamente riguarda la pretesa spettanza del cosiddetto<br />
"salario di professionalità", gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità della relativa<br />
censura sul duplice rilievo che:<br />
- avendo il primo Giudice riconosciuto loro il trattamento economico e così le competenze<br />
fisse ed accessorie come riportate nella tabella allegata all’om n. 217/98, la<br />
doglianza svolta al riguardo dall’Istituto e limitata alla voce stipendiale "salario di professionalità"<br />
veniva ad incidere su questione che non era stata oggetto di statuizione;<br />
- la mancata impugnazione della statuizione inerente al riconoscimento del trattamento<br />
economico (fisso ed accessorio) ex tabella allegata all’om n. 217/98, aveva reso<br />
definitiva ed esecutiva tale parte della sentenza.<br />
Osserva anzitutto la Corte che l’avvenuto riconoscimento del trattamento economico<br />
contemplato dalle tabelle allegate all’om n. 217/98 è stato oggetto del già esaminato<br />
(ed accolto) primo motivo di gravame; il secondo dei suddetti rilievi degli appellati<br />
è dunque senz’altro infondato.<br />
Anche quanto al primo (invero singolare, perché l’asserita mancata statuizione<br />
sulla spettanza del salario di professionalità comporterebbe, prima ancora dell’inammissibilità<br />
dell’appello sul punto, il riconoscimento dell’implicita reiezione della relativa<br />
domanda e il passaggio in giudicato di tale reiezione per difetto di appello incidentale<br />
al riguardo) deve rilevarsene l’infondatezza; giova precisare in proposito che gli<br />
originari ricorrenti, con il ricorso introduttivo del giudizio, avevano espressamente<br />
dedotto che gli importi indicati nella tabelle stipendiali allegate all’om n. 217/98 erano<br />
comprensive dell’importo del cosiddetto salario di professionalità; ne consegue che<br />
tale voce stipendiale deve ritenersi ricompresa nell’ambito dei trattamenti accessori di<br />
cui il primo Giudice ha riconosciuto la spettanza (cfr il dispositivo).<br />
L’eccezione di inammissibilità del gravame proposto sul punto non può dunque<br />
essere accolta.<br />
4.2 — Venendo al merito della doglianza, deve osservarsi che gli originari ricorrenti<br />
hanno fatto riferimento al disposto dell’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n.<br />
217/98. che stabilisce la spettanza a favore dei dipendenti trasferiti dei "trattamenti<br />
accessori per il personale dello stesso <strong>Inps</strong>".<br />
Richiamato quanto già rilevato in ordine alla insussistenza del diritto a percepire