04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

750 Sezioni Civili<br />

lati al riguardo.<br />

2. — Gli odierni appellati hanno espressamente dedotto (e il primo Giudice ha accolto<br />

tale impostazione della questione) che il trattamento economico loro riservato a seguito<br />

del trasferimento all’<strong>Inps</strong> doveva essere regolato dalle tabelle di cui all’om n. 217/1998.<br />

Tale assunto non può tuttavia esser condiviso, poiché il trattamento economico previsto<br />

per il personale che sarebbe transitato all’<strong>Inps</strong> era quello contemplato dall’art. 6<br />

della ricordata ordinanza n. 217/98, vale a dire quello in godimento all’atto del trasferimento,<br />

se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dell’<strong>Inps</strong>.<br />

In altri termini l’ordinanza in parola, sulla base della quale i soggetti interessati<br />

hanno richiesto il trasferimento, non prevedeva specificamente l’attribuzione del trattamento<br />

economico contemplato nella tabella, alla quale, pertanto, deve essere riconosciuta<br />

soltanto una funzione esemplificativa, discendendo il trattamento economico<br />

effettivamente spettante dopo il trasferimento (fatto salvo quello eventualmente più<br />

favorevole) dalla normativa contrattuale disciplinante quello del personale dell’<strong>Inps</strong><br />

(trova infatti applicazione la previsione di cui all’art:. 49, comma 1, dl.vo n. 29/93,<br />

come sostituito dall’art:. 23, dl.vo n. 546/93, secondo cui "il trattamento economico<br />

fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”).<br />

Devono quindi essere disattese tutte quelle domande degli odierni appellati fondate<br />

sull’erroneo presupposto che l’indicazione di determinate spettanze retributive<br />

nelle tabelle allegate alla sopraricordata ordinanza avesse comportato di per sé il diritto<br />

di beneficiare di siffatte spettanze.<br />

3. — Quanto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’Ente<br />

di provenienza (diritto che l’appellante non nega e che anzi afferma di aver rispettato),<br />

gli odierni appellati, con il ricorso introduttivo del giudizio, hanno affermato che l’<strong>Inps</strong><br />

avrebbe "sottratto" loro "vari periodi di anzianità, già riconosciuti", tali periodi di<br />

anzianità risultavano "sottratti nei programmi software relativi alla gestione del personale<br />

utilizzato dall’INPS"; in sostanza, in violazione del punto 6.2 dell’om n.<br />

217/1998, l’<strong>Inps</strong> non li aveva inquadrati nella VII qualifica funzionale fin dalla data<br />

della loro assunzione presso il comparto scuola.<br />

Osserva la Corte che, a mente dell’art 414 cpc, il ricorso introduttivo del giudizio<br />

deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda<br />

con le relative conclusioni e l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente<br />

intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che si offrono in comunicazione.<br />

Il ricorso introduttivo del giudizio e le relative conclusioni non contengono l’indicazione<br />

dei periodi di anzianità di servizio che non sarebbero stati riconosciuti ai singoli<br />

ricorrenti, ne la documentazione allegata al ricorso (cfr docc. 16 e 17) consente di<br />

appurare tali indispensabili elementi.<br />

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, al riguardo, "...come<br />

nel rito del lavoro si riscontri tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri<br />

di prova una indubbia circolarità, con reciproco condizionamento, come è attestato<br />

dall’evidente impossibilità di richiedere la prova oltre i termini preclusivi stabiliti dal<br />

codice di rito su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come<br />

presupposti del diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo specifico nel ricorso<br />

introduttivo del giudizio" (cfr Cass., SU, n. 8202/2005, in motivazione).<br />

In correlazione a tali principi è stato enunciato il principio di diritto secondo cui

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!