04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Corte di Appello 749<br />

alla stipula per iscritto del contratto individuale di lavoro era da ritenersi assorbita dall’accoglimento<br />

del ricorso. Avverso l’anzidetta sentenza, non notificata, l’<strong>Inps</strong>, con<br />

ricorso depositato il 7.4.2005, ha proposto tempestivo appello, svolgendo le domande<br />

nel senso in atti indicato e deducendo a sostegno che:<br />

- il primo Giudice non si era pronunciato sulla eccezione di nullità della domanda<br />

relativa al riconoscimento del trattamento economico risultante dall’om n. 217/1998, ivi<br />

comprese le tabelle allegate, domanda da ritenersi comunque infondata, sia perché tale<br />

ordinanza era atto di normazione secondaria del Ministero dell’istruzione non direttamente<br />

opponibile all’Istituto, sia perché l’art. 6 della stessa ordinanza prevedeva che il<br />

docente era collocato nei ruoli dell’<strong>Inps</strong> (con effetto dal 1° settembre dell’anno in cui si<br />

svolge la procedura di mobilità) alla VII qualifica funzionale, conservando l’anzianità<br />

maturata e il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, se più favorevole<br />

oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso <strong>Inps</strong>;<br />

- con riferimento alla domanda relativa al riconoscimento da parte dell’<strong>Inps</strong> dell’anzianità<br />

di servizio maturata nel comparto scuola, gli originari ricorrenti non avevano<br />

provato che l’<strong>Inps</strong> avesse disconosciuto tale diritto, né l’Istituto in corso di causa lo<br />

aveva mai negato, avendolo anzi riconosciuto e monetizzato fin dall’inizio;<br />

- pur in difetto di un’esplicita pronunzia sulla spettanza del cosiddetto salario di<br />

professionalità da parte del primo Giudice, doveva essere escluso che lo stesso competesse<br />

agli originari ricorrenti, siccome derivante dall’avvenuto svolgimento da parte<br />

del personale già in servizio presso l’<strong>Inps</strong> di precedenti corsi di formazione e aggiornamento<br />

professionale;<br />

- doveva riconoscersi il riassorbimento dei trattamenti economici ad personam<br />

erogati agli originali ricorrenti.<br />

Gli appellati si sono costituiti eccependo l’improcedibilità dell’appello per non<br />

avere l’appellante depositato una copia autentica della sentenza impugnata e l’inammissibilità<br />

- improcedibilità - nullità dell’appello difettando l’esposizione sommaria<br />

dei fatti; nel merito hanno resistito al gravame, chiedendone la reiezione con la conferma<br />

della sentenza di prime cure.<br />

All’udienza di discussione l’<strong>Inps</strong> ha depositato i prospetti di pagamento delle<br />

spese legali (di data successiva alla proposizione del gravame), chiedendo che in<br />

caso di accoglimento del ricorso, la Corte condannasse alla restituzione delle somme<br />

pagate.<br />

Quindi la causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte.<br />

DIRITTO — 1.1 — Per una migliore conoscenza del precedente svolgimento del<br />

processo e delle relative domande, eccezioni e deduzioni delle parti si fa rinvio alla<br />

esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che si dà per già nota.<br />

1.2 — L’appellante, pur non indicandolo nel ricorso introduttivo, ha depositato<br />

copia conforme della sentenza impugnata; è dunque infondata l’eccezione di improcedibilità<br />

al riguardo sollevata dagli appellati.<br />

1.3 — II ricorso introduttivo d’appello contiene altresì una succinta esposizione<br />

dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr, pag. 2); inoltre più dettagliata indicazione<br />

delle posizioni delle parti è rinvenibile nell’esposizione dei motivi di gravame.<br />

Deve dunque riconoscersi l’infondatezza anche dell’eccezione svolta dagli appel-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!