INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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748 Sezioni Civili<br />
FATTO — Con ricorso depositato il 18.12.2001 avanti al Tribunale di Pesare -<br />
Giudice del Lavoro, M. C., D. M. V., D. M. D., S. F. M., M. D. M., B. B., G. L., S. C.,<br />
B. S., D’O. P., C. M., R. M. C., B. A., P. A. M. T. e G. D., tutti dipendenti <strong>Inps</strong> ed ex<br />
docenti transitati all’Istituto nella VII qualifica funzionale a seguito di mobilità volontaria<br />
dal comparto scuola nel settembre 1998, secondo le procedure previste dal dm n.<br />
135 del 19.3.1998 e dall’om n. 217 del 6.5.1998 del Ministero della pubblica istruzione,<br />
convennero in giudizio la parte datoriale chiedendo:<br />
- il riconoscimento che il loro rapporto di lavoro con l’<strong>Inps</strong> era disciplinato dalla<br />
ricordata om n. 217, da cui discendeva l’obbligo dell’Istituto di provvedere alla sottoscrizione<br />
del contratto individuale di lavoro;<br />
- la condanna dell’<strong>Inps</strong> al computo del trattamento economico in base alla tabella<br />
allegata all’om n. 217, tenendo conto anche dell’anzianità di servizio maturata<br />
nell’Amministrazione di provenienza e al pagamento delle relative differenze stipendiali<br />
relative a competenze fisse ed accessorie;<br />
- la condanna dell’<strong>Inps</strong> alta corresponsione degli incrementi stipendiali ed accessori<br />
derivanti dall’applicazione delle competenze riportate nella tabella allegata all’om<br />
n. 217, - incrementate annualmente nella stessa misura prevista per gli altri dipendenti<br />
<strong>Inps</strong>;<br />
- in ogni caso, la condanna dell’<strong>Inps</strong> alla corresponsione della componente accessoria<br />
corrispondente al cosiddetto "salario di professionalità";<br />
- l’accertamento del loro diritto al mantenimento del trattamento economico più<br />
favorevole, con esclusione del riassorbimento della differenza stipendiale tra il trattamento<br />
scuola e il trattamento <strong>Inps</strong>, con condanna dell’Istituto alla corresponsione delle<br />
somme corrispondenti al riassorbimento già effettuato;<br />
- in subordine, l’accertamento che il riassorbimento non poteva incidere sul valore<br />
delle competenze come indicato nella prima colonna dell’om n. 217 in relazione<br />
all’anzianità di servizio loro riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, con<br />
condanna dell’<strong>Inps</strong> al ripristino dei relativi valori stipendiali;<br />
- l’accertamento del loro diritto al riconoscimento da parte dell’<strong>Inps</strong> dell’anzianità<br />
di servizio maturata dai ricorrenti nel comparto scuola, con condanna dell’<strong>Inps</strong> al<br />
loro inquadramento nella VII qualifica funzionale fin dalla data del relativo riconoscimento<br />
ad opera dei competenti organi del comparto scuola.<br />
Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza dell’<strong>Inps</strong>, il Giudice adito, con sentenza<br />
del 12.3 -15.4.2004, così provvide:<br />
- dichiarò che, ai sensi dell’om n. 217 del 6.5.1998 i ricorrenti,<br />
collocati nella VII qualifica funzionale del ruolo <strong>Inps</strong>, avevano diritto alla retribuzione<br />
determinata in ragione della anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza,<br />
comprensiva dei trattamenti economici, anche accessori, previsti per il personale<br />
<strong>Inps</strong>, secondo la tabella allegata nella predetta ordinanza, e come indicato dall’art<br />
19, comma 2, CCN 1999, secondo la riclassificazione operata da quest’ultimo;<br />
- condannò l’<strong>Inps</strong> al pagamento delle differenze retributive maturate a favore dei<br />
ricorrenti, dall’1.9.1998, maggiorate degli interessi dalle singole scadenze, in ragione<br />
di quanto sopra statuito;<br />
- condannò l’<strong>Inps</strong> al pagamento delle spese processuali.<br />
In motivazione il primo Giudice specificò che la domanda di condanna dell’<strong>Inps</strong>