04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

748 Sezioni Civili<br />

FATTO — Con ricorso depositato il 18.12.2001 avanti al Tribunale di Pesare -<br />

Giudice del Lavoro, M. C., D. M. V., D. M. D., S. F. M., M. D. M., B. B., G. L., S. C.,<br />

B. S., D’O. P., C. M., R. M. C., B. A., P. A. M. T. e G. D., tutti dipendenti <strong>Inps</strong> ed ex<br />

docenti transitati all’Istituto nella VII qualifica funzionale a seguito di mobilità volontaria<br />

dal comparto scuola nel settembre 1998, secondo le procedure previste dal dm n.<br />

135 del 19.3.1998 e dall’om n. 217 del 6.5.1998 del Ministero della pubblica istruzione,<br />

convennero in giudizio la parte datoriale chiedendo:<br />

- il riconoscimento che il loro rapporto di lavoro con l’<strong>Inps</strong> era disciplinato dalla<br />

ricordata om n. 217, da cui discendeva l’obbligo dell’Istituto di provvedere alla sottoscrizione<br />

del contratto individuale di lavoro;<br />

- la condanna dell’<strong>Inps</strong> al computo del trattamento economico in base alla tabella<br />

allegata all’om n. 217, tenendo conto anche dell’anzianità di servizio maturata<br />

nell’Amministrazione di provenienza e al pagamento delle relative differenze stipendiali<br />

relative a competenze fisse ed accessorie;<br />

- la condanna dell’<strong>Inps</strong> alta corresponsione degli incrementi stipendiali ed accessori<br />

derivanti dall’applicazione delle competenze riportate nella tabella allegata all’om<br />

n. 217, - incrementate annualmente nella stessa misura prevista per gli altri dipendenti<br />

<strong>Inps</strong>;<br />

- in ogni caso, la condanna dell’<strong>Inps</strong> alla corresponsione della componente accessoria<br />

corrispondente al cosiddetto "salario di professionalità";<br />

- l’accertamento del loro diritto al mantenimento del trattamento economico più<br />

favorevole, con esclusione del riassorbimento della differenza stipendiale tra il trattamento<br />

scuola e il trattamento <strong>Inps</strong>, con condanna dell’Istituto alla corresponsione delle<br />

somme corrispondenti al riassorbimento già effettuato;<br />

- in subordine, l’accertamento che il riassorbimento non poteva incidere sul valore<br />

delle competenze come indicato nella prima colonna dell’om n. 217 in relazione<br />

all’anzianità di servizio loro riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, con<br />

condanna dell’<strong>Inps</strong> al ripristino dei relativi valori stipendiali;<br />

- l’accertamento del loro diritto al riconoscimento da parte dell’<strong>Inps</strong> dell’anzianità<br />

di servizio maturata dai ricorrenti nel comparto scuola, con condanna dell’<strong>Inps</strong> al<br />

loro inquadramento nella VII qualifica funzionale fin dalla data del relativo riconoscimento<br />

ad opera dei competenti organi del comparto scuola.<br />

Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza dell’<strong>Inps</strong>, il Giudice adito, con sentenza<br />

del 12.3 -15.4.2004, così provvide:<br />

- dichiarò che, ai sensi dell’om n. 217 del 6.5.1998 i ricorrenti,<br />

collocati nella VII qualifica funzionale del ruolo <strong>Inps</strong>, avevano diritto alla retribuzione<br />

determinata in ragione della anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza,<br />

comprensiva dei trattamenti economici, anche accessori, previsti per il personale<br />

<strong>Inps</strong>, secondo la tabella allegata nella predetta ordinanza, e come indicato dall’art<br />

19, comma 2, CCN 1999, secondo la riclassificazione operata da quest’ultimo;<br />

- condannò l’<strong>Inps</strong> al pagamento delle differenze retributive maturate a favore dei<br />

ricorrenti, dall’1.9.1998, maggiorate degli interessi dalle singole scadenze, in ragione<br />

di quanto sopra statuito;<br />

- condannò l’<strong>Inps</strong> al pagamento delle spese processuali.<br />

In motivazione il primo Giudice specificò che la domanda di condanna dell’<strong>Inps</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!