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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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558 Capurso<br />

al diritto indisponibile all’adempimento degli obblighi assicurativi, e quindi resta soggetto<br />

alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c. c., che decorre dalla data di prescrizione<br />

del credito contributivo dell’ente (46).<br />

6. — Il risarcimento per equivalente del danno pensionistico<br />

Oltre alla possibilità di procedere alla costituzione della rendita vitalizia il lavoratore<br />

può convenire in giudizio il datore di lavoro inadempiente per il risarcimento del<br />

danno pensionistico, secondo la chiara disposizione di cui all’art. 2116, comma secondo,<br />

Cod. Civ., e le due azioni “sono non già connesse e indipendenti bensì del tutto<br />

autonome, anche se si fondano sul presupposto comune dell’omissione contributiva<br />

del datore di lavoro, e sono quindi separatamente esperibili dal lavoratore in due<br />

distinti giudizi nei confronti dei rispettivi legittimati” (47).<br />

Evidenti le diversità tra i due rimedi, sia riguardo ai presupposti che all’oggetto,<br />

perché l’azione di costituzione della rendita vitalizia è volta ad ottenere il versamento<br />

della riserva all’<strong>Inps</strong>, e deve quindi essere svolta in contraddittorio con l’ente previdenziale<br />

(48), mentre l’azione risarcitoria di cui all’art. 2116 Cod. Civ. postula sia l’inadempienza<br />

contributiva che la perdita della prestazione assicurativa, e non prevede<br />

la partecipazione al giudizio dell’ente (49).<br />

Trattandosi di azioni alternative la domanda diretta al risarcimento del danno per<br />

equivalente non potrà sfociare in una sentenza di condanna alla rendita vitalizia (50),<br />

così come il giudicato formatosi su quella domanda preclude la possibilità di una successiva<br />

azione di condanna del datore di lavoro ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (51).<br />

(46) Cass. 13 marzo 2003, n. 3756, in Foro It., 2003, I, 1735; Cass. 29 dicembre 1999, n. 14680,<br />

in Mass. Giur. Lav., 2000, 400, con nota di G. CIOCCA, L’automaticità delle prestazioni previdenziali<br />

e le azioni del lavoratore: un ulteriore contributo della giurisprudenza; Cass. 2 novembre 1998, n.<br />

10945, in Rep. Foro It., 1998, Previdenza sociale, n. 822; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9270, in questa<br />

Rivista, 1988, 654; trib. Mantova, 29 marzo 2000, n. 24, in questa Rivista, 2000, 1726; trib. Bergamo<br />

6 luglio 2000, n. 537, in questa Rivista, 2000, 1709.<br />

(47) In questi termini, Cass. 13 giugno 1990, n. 5742, in Rep. Foro It., 1990, Previdenza sociale,<br />

n. 421.<br />

(48) Cass. 23 gennaio 1989, n. 389, n. 379, in questa Rivista, 1989, 656.<br />

(49) Cass. 22 novembre 1999, n. 12946, in Rep. Foro It., 1999, Previdenza sociale, n. 339.<br />

(50) Cass. 1 ottobre 1985, n. 4733, in Rep. Foro It., 1985, Previdenza sociale, n. 1117.<br />

(51) Cass. 10 giugno 1992, n. 7104, in questa Rivista, 1992, 1304. Con successiva pronuncia<br />

(Cass. 11 maggio 2000, n. 6063, in Rep. Foro It., 2000, Previdenza sociale, n. 414) la S. C. ha tuttavia<br />

ritenuto legittimo il comportamento del giudice di merito che “investito della domanda di condanna<br />

del datore di lavoro a costituire presso l’<strong>Inps</strong>, a mezzo di versamento dell’importo da determinarsi<br />

in corso di causa, la riserva matematica necessaria a garantire al lavoratore dipendente, all’atto del<br />

pensionamento, una pensione uguale a quella che avrebbe percepito se fossero stati versati i contributi<br />

obbligatori, ed esclusa l’attualità dell’interesse in ordine alla domanda di costituzione di una rendita<br />

vitalizia, perché non ancora maturato il diritto alla prestazione previdenziale richiesta - emette,<br />

anche senza l’espressa richiesta della parte o l’eventuale acquiescenza della controparte, la declaratoria<br />

del diritto dell’assicurato a veder risarcito il danno subito in conseguenza del mancato accreditamento<br />

dei contributi obbligatori”.

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