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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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746 Sezioni Civili<br />

infatti incompatibili con un effettivo inserimento del lavoratore a domicilio nel ciclo<br />

produttivo aziendale che comporta una piena e sicura disponibilità del prestatore di<br />

lavoro ad eseguire i compiti affidatigli ed a soddisfare le esigenze e le finalità programmate<br />

dall’impresa. Nei casi in cui l’accertamento e la valutazione delle modalità<br />

in argomento lascino spazi di incertezza e ambiguità è utile avere riguardo anche alla<br />

volontà delle parti, espressa nella regolamentazione del loro rapporto in termini di<br />

subordinazione o autonomia, quale il possesso da parte del lavoratore a domicilio di<br />

macchinari e attrezzature idonei ad attestare l’esistenza di una piccola impresa e/o la<br />

sua natura artigianale (CASS. n° 6803/2002 cit).<br />

9.2 — Non resta ora che applicare i criteri appena ricordati al caso in disputa.<br />

Che riguarda lavori di carteggiatura di elementi in poliuretano.<br />

Si ravvisa al riguardo la sussistenza dei requisiti precipui del lavoro (subordinato)<br />

a domicilio posto che:<br />

- si tratta di lavorazioni sostanzialmente semplici e quasi sempre ripetitive, consistenti<br />

nella carteggiatura detta, del tutto prive di qualsiasi contenuto creativo;<br />

- integranti altresì un segmento dell’intero ciclo produttivo, nel quale i prestatori<br />

sono perciò inseriti: al punto che la B. ha continuato a tenerli all’opera nonostante l’accoglimento,<br />

da parte dei Giudici di merito, della pretesa contributiva INPS. relativa al<br />

precedente periodo, a dimostrazione del fatto che il sodalizio intendeva contare sul<br />

loro operato, del quale disporre ai fini dell’organizzazione della propria attività;<br />

- non vi è stato rischio di impresa in capo ai lavoratori a domicilio, nel senso che<br />

non vi sono stati dubbi quanto all’assorbimento del prodotto del loro lavoro da parte<br />

della B. - che del resto ha fornito i singoli oggetti da carteggiare (si veda sul punto la<br />

deposizione dell’Ispettore O.).<br />

Del resto i suesposti - e condivisi - principi di diritto rendono prive di pregio, ai<br />

fini decisori, le considerazioni svolte dalla difesa della B., nel corso del giudizio di<br />

primo grado, a sostegno del proprio assunto, quali in particolare: l’assenza di qualsiasi<br />

orario di lavoro (posto che la lavorazione avveniva a domicilio), nonché l’iscrizione<br />

dei due prestatori di cui trattasi nell’albo degli artigiani e l’emissione di fatture, da<br />

parte loro, per le lavorazioni eseguite.<br />

Circa le attrezzature ed i mezzi necessari per lo svolgimento delle prestazioni,<br />

secondo l’incontroversa deposizione dell’Ispettore O., il M. e la P. erano provvisti di<br />

una sola levigatrice, il cui valore non appare di certo tale da far orbitare la prestazione<br />

di lavoro nell’ambito dell’appalto, sulla base del riferito indirizzo della giurisprudenza<br />

di legittimità sul punto.<br />

Merita perciò accoglimento il gravame dell’INPS.<br />

10. — Quanto alle somme aggiuntive chieste da detto Istituto nella riconvenzionale<br />

qui riproposta, va detto che, a mente dell’art 116, comma 18, L. n° 388/2000,<br />

"Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella<br />

misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e<br />

224 dell’articolo I della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato,<br />

pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1<br />

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all’applicazione dei<br />

commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti<br />

dell’ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell’arco di

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