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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Appello 745<br />

disciplina, mentre una simile disposizione non è stata ripresa dalla legge n° 877/1973<br />

(Cass. Sez. Lav. 22.4.2002 n° 5840; 14.11.1995 n° 11796, oltre alle già citate<br />

2004/21594; 1998/9516; 1993/1179 e 1992 n° 4118): ne è del resto precluso all’artigiano,<br />

ove lo voglia, operare in regime di lavoro subordinato; d) lo svolgimento di<br />

attività per più imprenditori, stante l’espresso dettato normativo in tal senso (CASS.<br />

21594/2004, 2002/5840 e 9516/1998 cit); e) l’emissione di fatture per le prestazioni<br />

rese (CASS. 21594/2004, 2002,5840 e 11431/1995 cit.); f) la possibilità per il committente<br />

di non retribuire il prodotto non eseguito a regola d’arte o l’obbligo del<br />

prestatore di rieseguire i prodotti risultati non conformi al campione, non dovendo<br />

in questo caso ravvisarsi una assunzione di rischio imprenditoriale, quanto piuttosto la<br />

previsione di un obbligo avente funzione risarcitoria o sanzionatoria (si vedano le già<br />

ricordate CASS. 11431/1995 e 1179/1993); g) la mancanza di rigorosi termini di<br />

riconsegna del prodotto o la possibilità per il prestatore di rifiutare il qualche<br />

caso il lavoro commessogli per impossibilità di adempierlo nei termini temporali<br />

assegnatigli (Cass. Sez. Lav. 15.12.1999 n° 14120 e 2002/5840 cit.); h) la negoziazione,<br />

di volta in volta, del prezzo delle prestazioni (Cass. Sez. Lav. 10.4.1986 n° 2533),<br />

ove limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro (Cass. Sez. Lav. 25.8.2003 n°<br />

12458), ferma l’irretrattabilità della retribuzione, su cui l’imprenditore fonda il proprio<br />

profitto (Cass. Sez. Lav. 20.8.2003 n° 12264); i) la mancanza di continuità delle prestazioni<br />

(Cass. Sez. Lav. 5.5.1989 n° 2109 (7), oltre alla rammentata n° 9516 del<br />

1998).<br />

La diversa fattispecie del lavoro autonomo, dunque, si configurerebbe soltanto<br />

allorché sia riscontrabile, nel soggetto cui l’imprenditore commette un determinato<br />

opus, una distinta organizzazione, a proprio rischio, dei mezzi produttivi ed una struttura<br />

di tipo imprenditoriale (Cass. Sez. Lav. 18.6.1999 n°6150; SEZ. I 26.4.1999 n°<br />

4144, oltre alle più volte richiamate CASS. 9516/1998 e 4118/1992) o quando il prestatore<br />

goda di piena libertà di accettare o rifiutare il lavoro commessogli ovvero abbia<br />

piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso (Cass. Sez. Lav.<br />

11.5.2002 n° 6803).<br />

Infatti l’art. 2 L. n° 443/1985 identifica l’imprenditore artigiano in "colui che<br />

esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana,<br />

assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua<br />

direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale,<br />

nel processo produttivo".<br />

Laddove i casi dubbi sono da qualificare nel senso del riconoscimento della sussistenza<br />

in concreto dello speciale rapporto di lavoro subordinato di cui qui si tratta<br />

(CASS. SEZ. I 9.11.1995 n° 11699; SEZ. LAV. 15.7.1987 n° 6197; oltre alle già viste<br />

CASS. 1998/9516 e 1992/4118).<br />

In particolare, stando alle più recenti pronunce, la configurabilità della subordinazione,<br />

sia pure attenuata, che caratterizza il lavoro a domicilio, non è esclusa dalla<br />

circostanza che il compenso pattuito sia oggetto di trattative tra le parti, atteso che<br />

simili trattative sono compatibili anche con il rapporto subordinato ordinario (v. la già<br />

ricordata n° 5840 del 2002). Mentre deve escludersi allorquando il lavoratore goda di<br />

piena libertà di accettare o rifiutare il lavoro commessogli ovvero abbia piena discrezionalità<br />

in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso. Tali modalità si rendono

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