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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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744 Sezioni Civili<br />

dell’operato del prestatore anche soltanto a lavorazione avvenuta, dal momento che<br />

questa si verifica in ambiente diverso rispetto a quello tradizionale di lavoro.<br />

In questa prospettiva il lavoro a domicilio viene riconosciuto come tipica forma<br />

di lavoro subordinato decentrato, organizzato in funzione sostitutiva o complementare<br />

rispetto al lavoro svolto in fabbrica. Con la conseguenza che la subordinazione assume<br />

un carattere prevalentemente tecnico, per cui, in presenza dei requisiti posti dalla rammentata<br />

disposizione, è riconducibile in tale nozione anche quel lavoro che, in altro<br />

ambiente, orbiterebbe nell’ambito della prestazione autonoma.<br />

In sostanza il lavoro a domicilio - secondo la configurazione risultante dalla<br />

disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973 n. 877 - realizza una forma di<br />

decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l’oggetto della prestazione del<br />

lavoratore viene in rilievo non come risultato ("opus"), ma come energie lavorative<br />

("operae") utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito<br />

all’interno dell’azienda e, quindi, in esso, il vincolo di subordinazione consiste nell’inserimento<br />

dell’attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale di cui quest’ultimo<br />

- benché operante all’esterno e con la predisposizione di propri mezzi ed<br />

attrezzature - diviene elemento integrativo (fra le tante: Cass. Sez. Lav. 21.5.2002 n°<br />

7469; 3.4.1992 n° 4118; Sez. I 16.6.2000 n° 8221 (1)).<br />

Come questa Corte ha da tempo esposto (v., ad es., sentenza 25.10.2002 n° 519 in<br />

causa INPS. c. M. D. SpA.), la giurisprudenza di legittimità, chiamata più volte ad<br />

esprimersi sui criteri di distinzione fra il lavoro subordinato a domicilio ed il lavoro<br />

autonomo, ha avuto modo di chiarire che:<br />

- nel lavoro a domicilio le direttive datoriali - che devono riguardare, oltre che le<br />

modalità di esecuzione della prestazione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da<br />

svolgere - possono essere impartite una volta per tutte inizialmente, anche mediante la<br />

consegna di un modello da seguire in tutti i particolari (Cass. Sez. Lav. 4.2.1993 n°<br />

1361);<br />

- il controllo del datore può anche non avere carattere continuativo, come per<br />

i lavoratori interni all’azienda (Cass. Sez. Lav. 1°.2.1993 n° 1179 (2)), ma deve<br />

essere esercitato al momento della consegna del prodotto (Cass. Sez. Lav. 2002 n°<br />

7328; 7.4.2001 n° 5227; 15.12.1999 n° 14120 (3); 25.8.1998 n° 9516; 2.2.1989 n°<br />

628 (4));<br />

- non costituiscono, ciascuno, elementi idonei di per sé ad escludere la sussistenza<br />

del lavoro subordinato a domicilio le seguenti circostanze:<br />

a) la possibilità di avvalersi della collaborazione dei membri della famiglia conviventi<br />

e a carico, espressamente prevista dalla legge (Cass. Sez. Lav. 6.3.2006 n° 4761;<br />

15.11.2004 n° 21594; 3.11.1995 n° 11431 (5));<br />

b) la possibilità di scegliere se utilizzare materie e attrezzature proprie o dell’imprenditore,<br />

con la precisazione che le attrezzature di proprietà del lavoratore possono<br />

essere anche costose (Cass. Sez. Lav. 26.2.1993 n° 2398 (6)), purché non si sconfini<br />

nell’appalto - il che avviene quando il valore dei beni strumentali sia di gran<br />

lunga superiore al compenso pattuito (Cass. 1998/9516 cit); c) l’iscrizione del lavoratore<br />

all’albo delle Imprese artigiane, in forza di un argomento esegetico di natura<br />

storica, poiché nella precedente legge n° 264/1958, regolante la materia, tale iscrizione<br />

era sufficiente ad escludere una tal qualificazione, con evidente agevole elusione della

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