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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Appello 743<br />

DIRITTO — 8. — Il primo motivo svolto dall’INPS. a sostegno del gravame<br />

postula una ricostruzione della pregressa vicenda processuale relativa al precedente<br />

periodo di lavoro dei prestatori P. e M. presso la B..<br />

I documenti versati in atti rendono evidente che la sentenza del Tribunale collegiale<br />

- favorevole all’Istituto e che aveva confermato la decisione del Pretore - è stata<br />

cassata dal Supremo Collegio, adito dalla B., con rinvio a questa Corte.<br />

È pacifico fra le parti che il predetto giudizio di rinvio non è mai stato qui riassunto.<br />

Orbene, detta mancata riassunzione determina, ai sensi dell’art. 393 CPC., l’estinzione<br />

non solo di quel giudizio, ma dell’intero processo: con conseguente caducazione<br />

di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccezion fatta per quelle coperte<br />

da giudicato, in quanto non impugnate (v. Cass., Sez. II 15.10.2004 n° 20311; Sez.<br />

IlI 15.5.2001 n° 6712), restando inapplicabile al giudizio di rinvio il precedente art.<br />

338, che regola gli effetti dell’estinzione nel procedimento di impugnazione (nei termini:<br />

Cass. Sez. V 6.12.2002 n° 17372). Per cui la sentenza di appello favorevole<br />

all’INPS., in quanto cassata in sede di legittimità ed avendo perciò perduto efficacia,<br />

non può rivestire forza di giudicato nell’ambito del presente procedimento.<br />

Il che manifesta l’infondatezza del mezzo.<br />

9. — Il merito della questione involge l’esame del secondo motivo spiegato dall’appellante<br />

INPS. Il che esige un’adeguata ricognizione della fonte normativa relativa<br />

al rapporto di lavoro a domicilio, non disgiunta dall’elaborazione ermeneutica che su<br />

di essa si è formata, al fine di discernere i confini fra detto istituto e l’area di lavoro<br />

autonomo nell’ambito delle prestazioni domiciliari e quindi qualificare adeguatamente<br />

la fattispecie oggetto di esame, così come ricostruita alla stregua delle acquisizioni<br />

orali.<br />

9.1 — "È lavoratore a domicilio - a mente dell’art 1, comma 1°, L. n° 877/1973 -<br />

chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di<br />

cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia<br />

conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti,<br />

lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o<br />

accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il<br />

tramite di terzi".<br />

Il capoverso prosegue con la definizione della "subordinazione". Che, "agli<br />

effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2094 del codice<br />

civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore<br />

circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro<br />

da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di<br />

prodotti oggetto dell’attività dello imprenditore committente".<br />

Se ne è inferito che il dato più qualificante di tale disciplina è rappresentato dal<br />

superamento della vecchia distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato a<br />

domicilio.<br />

Infatti la subordinazione, concepita come species derogatoria rispetto al contesto<br />

normativo dell’art. 2094 CC., nell’ambito del lavoro a domicilio può esaurirsi nell’osservanza<br />

delle direttive, circa le modalità di esecuzione, impartite al momento del conferimento<br />

dell’incarico ad opera dell’imprenditore. Il quale potrà eseguire il controllo

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