04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

742 Sezioni Civili<br />

l’accertamento giudiziale nei confronti dell’INPS.<br />

2. — Detto Istituto si costituiva nel termine previsto dall’art 416, comma 1°,<br />

CPC.<br />

2.1 — Concludeva il rigetto della domanda avversaria.<br />

2.2 — Chiedeva quindi in riconvenzione la condanna della controparte al pagamento<br />

di contributi e somme aggiuntive, stante la natura subordinata dei rapporti in<br />

argomento.<br />

2.3 — Sollecitava quindi l’evocazione in giudizio dei nominati prestatori, disposta<br />

dal Tribunale.<br />

3. — I predetti rimanevano peraltro contumaci, mentre la società ricorrente si<br />

opponeva alla riconvenzionale avversaria ed in subordine chiedeva - quanto alle sanzioni<br />

- l’applicazione della più recente disciplina introdotta dalla legge n° 388/2000 (=<br />

art. 116, commi 8 e segg.), anche attraverso un meccanismo di compensazione.<br />

4. — Con sentenza resa il 16.3.2004 e depositata il 30 seguente il Giudice rigettava<br />

le contrapposte domande e compensava integralmente le spese di lite.<br />

Sosteneva che nessuna delle due parti aveva dimostrato il proprio assunto.<br />

4.1 — Non l’originaria ricorrente, che si era avvalsa al riguardo del solo interrogatorio<br />

formale dei due chiamati in causa, i quali non si erano presentati a renderlo.<br />

Sicché, non essendo il mezzo diretto a conseguire la confessione di fatti sfavorevoli<br />

agli interpellati, tanto meno potevano trarsi elementi utili all’assunto dell’istante dalla<br />

mancata risposta da parte degli stessi.<br />

4.2 — Ma neppure l’Istituto aveva ottemperato all’onere probatorio su di esso<br />

incombente, posto che il verbale degli Ispettori faceva riferimento, quanto agli accertamenti,<br />

ai fatti riportati da un precedente verbale del 1994, non versato in atti. Mentre<br />

l’Ispettore O., sentito in qualità di teste, si era limitato a riferire che i due artigiani<br />

lavoravano nel loro domicilio, con l’uso di una sola levigatrice, emettendo a fine mese<br />

fatture in base ai pezzi lavorati - acquisite in copia. Il predetto non era stato neppure in<br />

grado di precisare se gli stessi prestatori fossero tenuti a rifare il lavoro ove questo non<br />

fosse riuscito nella maniera dovuta, pur aggiungendo che non gli risultava che la B.<br />

avesse rifiutato di assorbire lavorazioni commissionate ai terzisti.<br />

Onde l’insufficienza degli elementi a sostegno dell’esistenza del lavoro a domicilio.<br />

5. — Avverso tale decisione, non notificata, ha spiegato gravame - fra l’altro -<br />

l’INPS., con ricorso depositato il 23.3.2005, riproponendo la propria riconvenzionale.<br />

5.1 — Ha sostenuto la pretesa innanzi tutto sulla premessa secondo cui, per il<br />

periodo precedente a quello oggetto della presente causa, si era accertata la sussistenza<br />

di un rapporto di lavoro a domicilio tra la B. e i due lavoratori di cui si tratta con sentenza<br />

passata in giudicato - che doveva produrre effetto anche in questa sede.<br />

5.2 — Ha comunque fatto presente che le acquisizioni del processo militavano<br />

nel senso della sussistenza del lavoro (subordinato) a domicilio e non per la locatio<br />

operis.<br />

6. — Anche in grado di appello i soggetti evocati in giudizio, oltre all’originaria<br />

ricorrente B., sono stati dichiarati contumaci.<br />

7. — La controversia è stata quindi decisa all’esito dell’odierna udienza di<br />

discussione, sulle conclusioni del solo appellante riportate in epigrafe.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!