04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il danno derivato da tale comportamento colposo corrisponde quanto meno alle<br />

spese di lite a cui I’Ente è stato condannato all’esito del giudizio di primo grado: di<br />

tale danno l’INPS, e proprio e per la SCCI, deve essere risarcito.<br />

Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la N. va condannata a<br />

tenere indenne l’INPS delle spese di lite di primo grado da questo sostenute nei confronti<br />

della A. 2 Snc, come liquidate nella sentenza gravata.<br />

Quanto alle spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, la<br />

appellata N. va condannata, secondo iI principio della soccombenza, a rifonderle<br />

all’INPS; quest’ultimo va invece condannato, per II medesimo principio, a rifonderle<br />

alla A. 2 Snc. contro la quale ha proposto una impugnazione in parte inammissibile, in<br />

parte infondata.<br />

Ricorrono giusti motivi, considerate le ragioni della decisione, per la compensazione<br />

delle spese del grado nei confronti della M. Spa.<br />

(Omissis)<br />

Corte di Appello 741<br />

Lavoro (Rapporto di) - Lavoro subordinato a domicilio - Lavoro autonomo<br />

- Distinzione - Indici.<br />

Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro - 19.01/06.02.2007 n. 15 - Pres.<br />

Rel. Taglienti - INPS (Avv.ti Augelletta, Luzi, Pierdominici, Flori,<br />

Mazzaferri, Vittori) - B. s.p.a. più altri.<br />

Il lavoro a domicilio viene riconosciuto come tipica forma di lavoro subordinato<br />

decentrato, organizzato in funzione sostitutiva o complementare rispetto<br />

al lavoro svolto in fabbrica, con la conseguenza che la subordinazione assume<br />

un carattere prevalentemente tecnico per cui, in presenza dei requisiti<br />

posti dall’art. 2094 c.c., è riconducibile in tale nozione anche quel lavoro<br />

che, in altro ambiente, orbiterebbe nell’ambito della prestazione autonoma.<br />

FATTO — 1. — Ricorreva al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pesaro la<br />

Srl. B., società in liquidazione, in persona del liquidatore A. M., con atto depositato il<br />

2.7.2001.<br />

1.1 — Stando al suo assunto, con verbale di accertamento redatto dagli Ispettori<br />

dell’INPS. il 12.1.2000 era stata ad essa contestata l’avvenuta violazione delle norme<br />

in materia di assicurazioni sociali obbligatorie con riferimento ai rapporti contrattuali<br />

intercorsi con i due artigiani M. A. e P. N., sul presupposto della loro qualifica di lavoratori<br />

a domicilio, in base alla legge n° 877/1973.<br />

1.2 — Invocava viceversa la natura autonoma del relativo rapporto, chiedendone

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!