INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il danno derivato da tale comportamento colposo corrisponde quanto meno alle<br />
spese di lite a cui I’Ente è stato condannato all’esito del giudizio di primo grado: di<br />
tale danno l’INPS, e proprio e per la SCCI, deve essere risarcito.<br />
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la N. va condannata a<br />
tenere indenne l’INPS delle spese di lite di primo grado da questo sostenute nei confronti<br />
della A. 2 Snc, come liquidate nella sentenza gravata.<br />
Quanto alle spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, la<br />
appellata N. va condannata, secondo iI principio della soccombenza, a rifonderle<br />
all’INPS; quest’ultimo va invece condannato, per II medesimo principio, a rifonderle<br />
alla A. 2 Snc. contro la quale ha proposto una impugnazione in parte inammissibile, in<br />
parte infondata.<br />
Ricorrono giusti motivi, considerate le ragioni della decisione, per la compensazione<br />
delle spese del grado nei confronti della M. Spa.<br />
(Omissis)<br />
Corte di Appello 741<br />
Lavoro (Rapporto di) - Lavoro subordinato a domicilio - Lavoro autonomo<br />
- Distinzione - Indici.<br />
Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro - 19.01/06.02.2007 n. 15 - Pres.<br />
Rel. Taglienti - INPS (Avv.ti Augelletta, Luzi, Pierdominici, Flori,<br />
Mazzaferri, Vittori) - B. s.p.a. più altri.<br />
Il lavoro a domicilio viene riconosciuto come tipica forma di lavoro subordinato<br />
decentrato, organizzato in funzione sostitutiva o complementare rispetto<br />
al lavoro svolto in fabbrica, con la conseguenza che la subordinazione assume<br />
un carattere prevalentemente tecnico per cui, in presenza dei requisiti<br />
posti dall’art. 2094 c.c., è riconducibile in tale nozione anche quel lavoro<br />
che, in altro ambiente, orbiterebbe nell’ambito della prestazione autonoma.<br />
FATTO — 1. — Ricorreva al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pesaro la<br />
Srl. B., società in liquidazione, in persona del liquidatore A. M., con atto depositato il<br />
2.7.2001.<br />
1.1 — Stando al suo assunto, con verbale di accertamento redatto dagli Ispettori<br />
dell’INPS. il 12.1.2000 era stata ad essa contestata l’avvenuta violazione delle norme<br />
in materia di assicurazioni sociali obbligatorie con riferimento ai rapporti contrattuali<br />
intercorsi con i due artigiani M. A. e P. N., sul presupposto della loro qualifica di lavoratori<br />
a domicilio, in base alla legge n° 877/1973.<br />
1.2 — Invocava viceversa la natura autonoma del relativo rapporto, chiedendone