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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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740 Sezioni Civili<br />

svolto, insieme all’INPS, domanda riconvenzionale di manleva verso una delle parti<br />

già convenute (la N.), con la conseguenza che. una volta riuniti i due giudizi, la SCCI<br />

Spa è stata pienamente partecipe al giudizio di accertamento del diritto.<br />

3. — Nel corso dell’atto di appello l’INPS sostiene che "...comunque è infondata<br />

l’eccezione di tardiva iscrizione a ruolo perché questa è avvenuta prima dell’instaurazione<br />

del giudizio”.<br />

Il motivo di gravame - se tale la suddetta argomentazione dovesse essere intesa -<br />

è inammissibile, poiché la decisione di primo grado non è affatto fondata sullatardività<br />

della iscrizione a ruolo, essendo anzi stata la relativa eccezione espressamente disattesa<br />

(v. pagg. 7 e 8 della sentenza).<br />

4. — È invece fondato il gravame in ordine alla domanda riconvenzionale di<br />

manleva svolta nei confronti della N.<br />

Come risulta dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, la N. formulò,<br />

il 18-12-1998, denunzia di lavoro dipendente all’INPS. dichiarando - come poi ulteriormente<br />

precisato in sede di audizione il 15-1-1999 - di essere stata alle dipendenze<br />

della A. 2 Snc. oltre che per un periodo precedente, anche dal gennaio al luglio 1994 e<br />

dall’ottobre 1994 all’aprile 1995; la sua dichiarazione fu confermata dalla sua collega<br />

P. F. il 18-1-1999.<br />

Da questa denunzia derivò l’ispezione INPS del 22-1-1999, con relativo accertamento.<br />

Solo nell’ottobre 1999. e di nuovo nel febbraio 2000, la N. inviava all’INPS le<br />

sue missive di "ritrattazione" della denunzia, con le quali allegava un errore nelle precedenti<br />

dichiarazioni derivato da "un grave e persistente stato ansioso depressivo<br />

determinato da minaccia di aborto in gravidanza": rettifiche che non potevano ormai,<br />

come è ovvio, eliminare gli effetti dell’accertamento ispettivo del gennaio precedente,<br />

contro i quali la società A. era comunque costretta a proporre un giudizio.<br />

Le certificazioni mediche allegate a sostegno del presunto errore nella denunzia<br />

erano all’epoca - e sono tuttora - ampiamente generiche (il certificato 27-8-1998 menziona<br />

solo lo stato di gravidanza alla 16° settimana e di minaccia di aborto; il certificato<br />

3-9-1999, coevo alla "ritrattazione", parla di “successivo stato ansioso depressivo"<br />

senza indicare nè l’epoca precisa dell’insorgenza di tale patologia, nè il grado della stessa),<br />

e tali da non giustificare in nessun caso uno stato di incapacità naturale al momento<br />

della denunzia. idoneo ad invalidare la denunzia stessa. Nè l’INPS era all’epoca in possesso<br />

di significative dichiarazioni testimoniali contrarie alla predetta denunzia e<br />

conformi, invece, alla ritrattazione, avendo raccolto solo la conferma della P.<br />

In tale situazione, la prosecuzione dello procedura di recupero del credito contributivo,<br />

e cioè la emissione del ruolo e della cartella di pagamento, era del tutto giustificata,<br />

e necessitato il relativo giudizio di opposizione, nel corso del quale soltanto sono<br />

state raccolte testimonianze contrarie alla esistenza del (nuovo) rapporto di lavoro<br />

dipendente non regolarizzato.<br />

La responsabilità delle spese di giudizio sostenute dall’INPS risultato soccombente<br />

nei confronti della A. 2 Snc, ricade dunque sulla N., per avere la stessa proposto<br />

a suo tempo, e confermato agli ispettori, una denunzia infondata, poi ritrattata quando<br />

l’accertamento ispettivo era già avvenuto, senza ragioni giustificatrici ed in articolare<br />

senza dimostrare lo stato di incolpevole incapacità naturale.

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