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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Appello 739<br />

101/2001 - di opposizione al verbale ispettivo - per mancata Integrazione del contraddittorio<br />

con la SCCI Spa;<br />

3 - errato rigetto della domanda di manleva svolta dall’INPS nei confronti della<br />

lavoratrice N.: questa, con le sue dichiarazioni poi ritrattate, aveva cagionato l’accertamento<br />

Ispettivo e quindi il giudizio, cagionando all’INPS un danno, consistente nell’onere<br />

delle spese di lite nei confronti della società opponente, nonché nel costo amministrativo<br />

della procedura di contestazione dell’eversione contributiva.<br />

Chiedeva pertanto che in (parziale) riforma della sentenza gravata, fosse dichiarato<br />

il difetto di legittimazione passiva del Concessionario, la Inammissibilità della<br />

domanda nel giudizio 101/2001 e che. stante la soccombenza dell’INPS, la N. fosse<br />

condannata a manlevare l’INPS dagli oneri dei giudizio nei confronti della società.<br />

Si costituiva la Società A. 2 di F. e C Snc e chiedeva il rigetto del gravame, evidenziando<br />

che non era stata impugnata la decisione sulla insussistenza del credito contributivo<br />

e riportandosi alle argomentazioni del primo Giudice in ordine ai motivi<br />

d’appello sulla legittimazione passiva del Concessionario e sulla inammissibilità della<br />

domanda di accertamento negativo del credito contributivo per difetto di integrità del<br />

contraddittorio.<br />

SI costituiva la M. Spa, succeduto alla S. Spa, ed aderiva al motivo di appello<br />

relativo al proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la riforma della sentenza<br />

in tal senso.<br />

Si costituiva infine N. L. e resisteva al gravame relativo alla propria posizione,<br />

deducendo che l’INPS, a fronte della sua denunzia, avrebbe dovuto approfondire le<br />

indagini, anziché procedere a contestazioni di evasione contributiva, soprattutto a<br />

seguito delle proprie rettifiche inviate nell’ottobre 1999 e nel febbraio 2000.<br />

All’odierna udienza le porti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunziava<br />

sentenza.<br />

DIRITTO - L’appello è in parte fondato.<br />

1. — Il primo motivo di gravame svolto dall’INPS è inammissibile per difetto di<br />

interesse: la decisione del primo Giudice, relativa alla legittimazione passivo del<br />

Concessionario alla riscossione S. (ora M. Spa), non investe in alcun modo la posizione<br />

dell’INPS, su cui non ha alcuna conseguenza economicamente valutabile il fatto<br />

che al giudizio sia stato chiomato a partecipare il Concessionario quale soggetto che ha<br />

emesso e notificato la cartella di pagamento opposta.<br />

Diviene di conseguenza inammissibile la richiesta della appellata M. Spa di riforma<br />

nel medesimo senso della sentenza di primo grado: Il Concessionario avrebbe<br />

dovuto impugnare autonomamente la decisione, come unico soggetto portatore di interesse<br />

ad impugnare il capo relativo alla affermata propria legittimazione passiva.<br />

2. — Non sussiste la lamentata incompletezza del contraddittorio nel giudizio di<br />

accertamento negativo del credito contributivo (procedimento di primo grado n,<br />

101/2001), rispetto alla SCCI Spa: come già correttamente osservato dal primo<br />

Giudice (ordinanza 12-6-2002, contro le cui argomentazioni non risulta svolta una specifica<br />

censura), la cessionaria del credito contributivo è stata convenuta nel giudizio di<br />

opposizione alla cartella esattoriale portante il credito in contestazione, giudizio comprendente<br />

anche l’accertamento dei presupposti sostanziali del credito stesso, ed ha ivi

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