INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Appello 739<br />
101/2001 - di opposizione al verbale ispettivo - per mancata Integrazione del contraddittorio<br />
con la SCCI Spa;<br />
3 - errato rigetto della domanda di manleva svolta dall’INPS nei confronti della<br />
lavoratrice N.: questa, con le sue dichiarazioni poi ritrattate, aveva cagionato l’accertamento<br />
Ispettivo e quindi il giudizio, cagionando all’INPS un danno, consistente nell’onere<br />
delle spese di lite nei confronti della società opponente, nonché nel costo amministrativo<br />
della procedura di contestazione dell’eversione contributiva.<br />
Chiedeva pertanto che in (parziale) riforma della sentenza gravata, fosse dichiarato<br />
il difetto di legittimazione passiva del Concessionario, la Inammissibilità della<br />
domanda nel giudizio 101/2001 e che. stante la soccombenza dell’INPS, la N. fosse<br />
condannata a manlevare l’INPS dagli oneri dei giudizio nei confronti della società.<br />
Si costituiva la Società A. 2 di F. e C Snc e chiedeva il rigetto del gravame, evidenziando<br />
che non era stata impugnata la decisione sulla insussistenza del credito contributivo<br />
e riportandosi alle argomentazioni del primo Giudice in ordine ai motivi<br />
d’appello sulla legittimazione passiva del Concessionario e sulla inammissibilità della<br />
domanda di accertamento negativo del credito contributivo per difetto di integrità del<br />
contraddittorio.<br />
SI costituiva la M. Spa, succeduto alla S. Spa, ed aderiva al motivo di appello<br />
relativo al proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la riforma della sentenza<br />
in tal senso.<br />
Si costituiva infine N. L. e resisteva al gravame relativo alla propria posizione,<br />
deducendo che l’INPS, a fronte della sua denunzia, avrebbe dovuto approfondire le<br />
indagini, anziché procedere a contestazioni di evasione contributiva, soprattutto a<br />
seguito delle proprie rettifiche inviate nell’ottobre 1999 e nel febbraio 2000.<br />
All’odierna udienza le porti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunziava<br />
sentenza.<br />
DIRITTO - L’appello è in parte fondato.<br />
1. — Il primo motivo di gravame svolto dall’INPS è inammissibile per difetto di<br />
interesse: la decisione del primo Giudice, relativa alla legittimazione passivo del<br />
Concessionario alla riscossione S. (ora M. Spa), non investe in alcun modo la posizione<br />
dell’INPS, su cui non ha alcuna conseguenza economicamente valutabile il fatto<br />
che al giudizio sia stato chiomato a partecipare il Concessionario quale soggetto che ha<br />
emesso e notificato la cartella di pagamento opposta.<br />
Diviene di conseguenza inammissibile la richiesta della appellata M. Spa di riforma<br />
nel medesimo senso della sentenza di primo grado: Il Concessionario avrebbe<br />
dovuto impugnare autonomamente la decisione, come unico soggetto portatore di interesse<br />
ad impugnare il capo relativo alla affermata propria legittimazione passiva.<br />
2. — Non sussiste la lamentata incompletezza del contraddittorio nel giudizio di<br />
accertamento negativo del credito contributivo (procedimento di primo grado n,<br />
101/2001), rispetto alla SCCI Spa: come già correttamente osservato dal primo<br />
Giudice (ordinanza 12-6-2002, contro le cui argomentazioni non risulta svolta una specifica<br />
censura), la cessionaria del credito contributivo è stata convenuta nel giudizio di<br />
opposizione alla cartella esattoriale portante il credito in contestazione, giudizio comprendente<br />
anche l’accertamento dei presupposti sostanziali del credito stesso, ed ha ivi