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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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738 Sezioni Civili<br />

1992, in relazione al quale aveva adempiuto a tutti i propri obblighi, ivi compresi quelli<br />

contributivi; che la stessa N. aveva da ultimo ritrattato la primitiva dichiarazione con<br />

apposita dichiarazione rettificativa, ricevuta dallo stesso INPS.<br />

Chiedeva pertanto che venisse accertato che il rapporto di lavoro intercorso con<br />

l’anzidetta lavoratrice era definitivamente cessato il 6 ottobre 1992 e che venisse<br />

dichiarata l’infondatezza di quanto contenuto nel richiamato verbale di accertamento<br />

INPS e quindi non dovuto tutto quanto richiesto a titolo di contributi e sanzioni.<br />

Si costituiva l’INPS contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni ed argomentazioni,<br />

chiedendo il rigetto della domanda ed avanzando domanda di condanna<br />

della ricorrente al risarcimento dei danni ex art.96 C.P.C., nonché della chiamata in<br />

garanzia della N..<br />

Si costituiva altresì L. N. la quale aderiva a quanto sostenuto dalla società ricorrente<br />

nulla eccependo o contestando in ordine all’accoglimento della domanda proposta<br />

dalla stessa società e chiedendo il rigetto dello domanda in garanzia proposta<br />

dall’INPS nei suoi confronti.<br />

Con un secondo distinto ricorso, depositato il 3.4.2001 la A. 2 di F. e C. snc proponeva<br />

opposizione avverso la cartella di pagamento della somma complessiva di £.<br />

23.694.000. a titolo di contributi e somme aggiuntive, riferiti agli anni 1994 e 1995.<br />

L’opponente deduceva la nullità del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento<br />

sotto diversi profili, la prescrizione di tutte le somme richieste, la nullità dell’iscrizione<br />

a ruolo effettuato in costanza di procedimento giudiziario, l’infondatezza della<br />

pretesa creditoria, l’erroneità nella quantificazione del credito.<br />

Si costituiva l’INPS contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo<br />

il rigetto in toto del ricorso.<br />

Si costituiva la S. eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione<br />

passiva e ribadendo fa legittimità del ruoto e della cartella e chiedendo il rigetto dell’opposizione.<br />

Si costituivo altresì la N. la quale ribadiva le deduzioni già svolte in relazione<br />

all’altro giudizio in ordine all’insussistenza di periodi di lavorativi "in nero", in seguito<br />

a sue rettifiche del 1.10.1999 e 28.2.2000.<br />

Il Tribunale, disposta la riunione dei procedimenti ed espletata istruttoria testimoniale,<br />

con sentenza del 2-2-2005 accoglieva entrambe le opposizioni, ritenendo che<br />

non vi fosse la prova della avvenuta riassunzione come dipendente della lavoratrice N.,<br />

considerato che la rettifica della sua originaria denunzia aveva trovato conferma in<br />

sede testimoniale; affermava la legittimazione passiva della società esattrice; respingeva<br />

la domanda di manleva proposta dall’INPS, in proprio e per la SCCI, nei confronti<br />

della N., ritenendo insussistente la prova che dalla condotta di quest’ultimo fossero<br />

derivati danni ai due enti; condannava l’INPS olle spese nei confronti della società<br />

opponente compensando quelle nei confronti della altre parti.<br />

Avverso lo sentenza proponeva appello l’INPS, in proprio e quale mandatario<br />

della SCCI Spa. con ricorso depositato il 5-5-2005 e ne chiedevo la parziale riforma;<br />

svolgeva i seguenti motivi:<br />

1 - errata decisione sulla legittimazione passiva del concessionario alla riscossione;<br />

2 - omessa dichiarazione della inammissibilità della domanda nel giudizio n.

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