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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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per relationem alle difese di prime cure, l’appello va respinto (risultando superflue le<br />

istanze istruttorie svolte), con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.<br />

6. — Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti<br />

motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite relative al<br />

presente grado di giudizio.<br />

(Omissis)<br />

Corte di Appello 737<br />

Processo civile - Spese di lite - Lavoratore denunciante che ritratta immotivatamente<br />

ad accertamento ispettivo avvenuto - Danno - Risarcimento -<br />

Equivalenza alle spese di lite cui l’INPS è stato condannato.<br />

Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro - 19.01/20.02.2007, n. 24 - Pres.<br />

Rel. Taglienti - INPS (Avv.ti Pierdominici, Flori, Mazzaferri, Vittori) -<br />

N. (Avv. Moretti) più altri.<br />

La responsabilità per le spese di giudizio sostenute dall’INPS, risultato soccombente<br />

nella controversia di opposizione a cartella di pagamento, ricade<br />

sul lavoratore qualora lo stesso abbia a suo tempo proposto, e successivamente<br />

confermato agli ispettori verbalizzanti, una denunzia infondata poi<br />

ritrattata senza ragioni giustificatrici ed, in particolare, senza dimostrare il<br />

proprio stato di incolpevole incapacità naturale al momento in cui la stessa<br />

denunzia è stata presentata o la dichiarazione resa.<br />

Il danno derivante dal comportamento colposo del lavoratore il quale abbia<br />

proposto una denunzia infondata, poi ritrattata, corrisponde quantomeno<br />

alle spese di lite cui l’INPS è stato condannato all’esito del giudizio di<br />

primo grado.<br />

FATTO — Con un primo ricorso, depositato il 26.1.2001 dinanzi ai giudice del<br />

Lavoro di Macerata, la S.N.C. A. 2 di F. e C. impugnava il verbale di accertamento del<br />

22.1.1999. con il quale le era stato richiesto i) pagamento a favore dell’INPS della<br />

somma di £, 29.986.000, di cui £. 10.904.000 per contributi e £. 19.062.000 per sanzioni.<br />

La ricorrente esponeva che la ex dipendente L. N. aveva dichiarato all’INPS. nel<br />

corso dell’anno 1998. di avere lavorato "in nero" alle dipendenze di essa società dal 2<br />

gennaio 1994 al 25 luglio 1994 e dal 1° ottobre 1994 al 30 aprile 1995 e che su tale<br />

presupposto l’INPS le aveva notificato l’anzidetto verbale di accertamento; aggiungeva<br />

che tale presupposto non rispondeva alla realtà, poiché la società aveva avuto alla<br />

proprie dipendenze la N. soltanto nel precedente periodo 2 maggio 1991 - 6 ottobre

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