INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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736 Sezioni Civili<br />
riferimento alla domanda di inquadramento nella qualifica rivendicata e, per conseguenza,<br />
anche alle domande risarcitorie ad essa collegate.<br />
4. — Ferme le considerazioni che precedono - e per completezza di motivazione<br />
- si osserva che anche i motivi di appello svolti, da esaminarsi congiuntamente siccome<br />
fra loro strettamente connessi, non possono essere condivisi.<br />
4.1 — Deve anzitutto rilevarsi che le qualifiche funzionali, nelle varie amministrazioni<br />
pubbliche, seguono una progressione ascendente, cosicché il problema dell’individuazione<br />
di quella corrispondente potrebbe porsi semmai in relazione a quella<br />
più alta dell’amministrazione di origine ove le qualifiche funzionali di quella di destinazione<br />
siano in numero inferiore, non già per quelle intermedie comuni ad entrambe.<br />
Al contempo, e più in generale, deve escludersi che, ai fini del trasferimento e del<br />
successivo inquadramento nell’amministrazione di destinazione, possa comunque<br />
essere preso in considerazione il contenuto delle mansioni effettivamente svolte nel<br />
comparto di provenienza, poiché, come osservato dal primo Giudice, la specifica normativa<br />
regolante la mobilità del personale fra diverse amministrazione prende in considerazione<br />
il dato formale della qualifica posseduta e non già l’individuazione delle<br />
mansioni espletate presso l’ente di origine (cfr, oltre al ricordato l’art. 5 dcpm n.<br />
325/88, l’art. 33, comma 1, dl.vo n. 29/93 e successive modificazioni, secondo cui "Le<br />
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto<br />
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,<br />
che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso<br />
dell’amministrazione di appartenenza"; anche il dcpm n. 716/94, poi abrogato,<br />
faceva riferimento alla "qualifica di appartenenza" del dipendente trasferito).<br />
4.2 — Deve altresì osservarsi che la normativa dettata per il trasferimento del<br />
personale tra diversi comparti del settore pubblico è speciale - e, come tale, derogatoria<br />
- rispetto a quella generale che disciplina i limiti dello ius variandi; e ciò, indipendentemente<br />
dal fatto che con il trasferimento si attui una prosecuzione dell’originario rapporto<br />
di lavoro, trova la sua intrinseca ragionevolezza nella considerazione che, presso<br />
l’amministrazione di destinazione, ben potrebbero non sussistere affatto posizioni<br />
lavorative contemplanti lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle espletate dal<br />
lavoratore presso l’amministrazione di provenienza (si pensi, a titolo di esempio, all’ipotesi<br />
in cui un infermiere venga trasferito presso una amministrazione ove non siano<br />
esplicati servizi sanitari, o di un docente che sia trasferito presso un’amministrazione<br />
alla quale siano estranee funzioni di insegnamento); da ciò, al contempo, la necessità<br />
di far riferimento al dato formale della qualifica funzionale posseduta dal dipendente<br />
trasferito, piuttosto che alla ricognizione delle mansioni concretamente svolte presso<br />
l’amministrazione di provenienza.<br />
Il sistema adottato, d’altra parte, non è suscettibile di incidere autoritativamente<br />
sui diritti del lavoratore trasferito, al quale deve essere comunicata (come avvenuto<br />
nella fattispecie - cfr doc. 3 appellante) l’area professionale di nuovo inquadramento e<br />
che è comunque in grado di rinunciare al trasferimento ove lo stesso non risponda alle<br />
sue aspettative (cfr doc. 4 appellante).<br />
5. — In definitiva, sulla scorta delle suddette assorbenti ragioni, tenuto conto<br />
della portata del gravame e rilevato che, evidentemente, non possono qui trovare<br />
ingresso le deduzioni e le richieste non ritualmente formulate, compresi i meri richiami