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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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736 Sezioni Civili<br />

riferimento alla domanda di inquadramento nella qualifica rivendicata e, per conseguenza,<br />

anche alle domande risarcitorie ad essa collegate.<br />

4. — Ferme le considerazioni che precedono - e per completezza di motivazione<br />

- si osserva che anche i motivi di appello svolti, da esaminarsi congiuntamente siccome<br />

fra loro strettamente connessi, non possono essere condivisi.<br />

4.1 — Deve anzitutto rilevarsi che le qualifiche funzionali, nelle varie amministrazioni<br />

pubbliche, seguono una progressione ascendente, cosicché il problema dell’individuazione<br />

di quella corrispondente potrebbe porsi semmai in relazione a quella<br />

più alta dell’amministrazione di origine ove le qualifiche funzionali di quella di destinazione<br />

siano in numero inferiore, non già per quelle intermedie comuni ad entrambe.<br />

Al contempo, e più in generale, deve escludersi che, ai fini del trasferimento e del<br />

successivo inquadramento nell’amministrazione di destinazione, possa comunque<br />

essere preso in considerazione il contenuto delle mansioni effettivamente svolte nel<br />

comparto di provenienza, poiché, come osservato dal primo Giudice, la specifica normativa<br />

regolante la mobilità del personale fra diverse amministrazione prende in considerazione<br />

il dato formale della qualifica posseduta e non già l’individuazione delle<br />

mansioni espletate presso l’ente di origine (cfr, oltre al ricordato l’art. 5 dcpm n.<br />

325/88, l’art. 33, comma 1, dl.vo n. 29/93 e successive modificazioni, secondo cui "Le<br />

amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto<br />

di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,<br />

che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso<br />

dell’amministrazione di appartenenza"; anche il dcpm n. 716/94, poi abrogato,<br />

faceva riferimento alla "qualifica di appartenenza" del dipendente trasferito).<br />

4.2 — Deve altresì osservarsi che la normativa dettata per il trasferimento del<br />

personale tra diversi comparti del settore pubblico è speciale - e, come tale, derogatoria<br />

- rispetto a quella generale che disciplina i limiti dello ius variandi; e ciò, indipendentemente<br />

dal fatto che con il trasferimento si attui una prosecuzione dell’originario rapporto<br />

di lavoro, trova la sua intrinseca ragionevolezza nella considerazione che, presso<br />

l’amministrazione di destinazione, ben potrebbero non sussistere affatto posizioni<br />

lavorative contemplanti lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle espletate dal<br />

lavoratore presso l’amministrazione di provenienza (si pensi, a titolo di esempio, all’ipotesi<br />

in cui un infermiere venga trasferito presso una amministrazione ove non siano<br />

esplicati servizi sanitari, o di un docente che sia trasferito presso un’amministrazione<br />

alla quale siano estranee funzioni di insegnamento); da ciò, al contempo, la necessità<br />

di far riferimento al dato formale della qualifica funzionale posseduta dal dipendente<br />

trasferito, piuttosto che alla ricognizione delle mansioni concretamente svolte presso<br />

l’amministrazione di provenienza.<br />

Il sistema adottato, d’altra parte, non è suscettibile di incidere autoritativamente<br />

sui diritti del lavoratore trasferito, al quale deve essere comunicata (come avvenuto<br />

nella fattispecie - cfr doc. 3 appellante) l’area professionale di nuovo inquadramento e<br />

che è comunque in grado di rinunciare al trasferimento ove lo stesso non risponda alle<br />

sue aspettative (cfr doc. 4 appellante).<br />

5. — In definitiva, sulla scorta delle suddette assorbenti ragioni, tenuto conto<br />

della portata del gravame e rilevato che, evidentemente, non possono qui trovare<br />

ingresso le deduzioni e le richieste non ritualmente formulate, compresi i meri richiami

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