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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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734 Sezioni Civili<br />

- l’<strong>Inps</strong> fosse condannato al risarcimento del danno per demansionamento e<br />

dequalificazione, nonché a quello per la perdita di opportunità di progressione in carriera<br />

subita;<br />

- fosse dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità di ruolo<br />

dall’11.5.1987.<br />

L’<strong>Inps</strong> si costituì riconoscendo la fondatezza della pretesa inerente l’anzianità del<br />

ruolo dall’11.5.1987 e resistendo alle altre domande. Infine il Tribunale di Ancona -<br />

Giudice del Lavoro, con sentenza n. 910/2004 in data 22.10 - 23.12.2004, dichiarò il<br />

diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’anzianità di ruolo a decorrere<br />

dall’11.5.1987, con ogni consequenziale effetto giuridico ed economico; rigettò per il<br />

resto il ricorso e compensò le spese fra le parti.<br />

Avverso l’anzidetta sentenza, notificata il 17.2.2005, F. A. R., con ricorso depositato<br />

il 18.3.2005, ha interposto tempestivo appello, svolgendo le domande anche istruttorie<br />

nel senso in atti indicato e deducendo a sostegno che:<br />

1. — Erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che, essendo essa appellante,<br />

al momento del trasferimento, inquadrata nella 6° qualifica funzionale presso la AUSL<br />

di Bologna dovesse perciò essere inquadrata nella 6° qualifica professionale presso<br />

l’<strong>Inps</strong> di Ancona, non avendo considerato che le qualifiche nel comparto sanità sono 8<br />

e quelle del parastato sono 9, sicché non poteva farsi luogo ad una mera trasposizione<br />

numerica, ma occorreva far riferimento al contenuto delle rispettive declaratorie professionali<br />

e si sarebbe dovuto considerare che l’infermiere nel contratto del parastato è<br />

inquadrato nella 7° qualifica;<br />

2. — Ancora erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto non applicabile l’art.<br />

2103 cc (ovvero lo speculare art. 52 dl.vo n. 165/01, che ha sostituito l’art. 56 dl.vo n.<br />

29/93 e l’art. 25 dl.vo n. 80/98), non potendo condividersi l’assunto secondo cui con il<br />

passaggio da un’amministrazione ad un’altra si verifica una novazione soggettiva dal<br />

lato datoriale del rapporto di lavoro e non contemplando la mobilità tra pubbliche<br />

amministrazione la cessazione di un rapporto e la nascita di un altro, bensì la prosecuzione<br />

del medesimo rapporto.<br />

L’Istituto appellato si è costituito in giudizio resistendo al gravame.<br />

All’esito dell’udienza di discussione, la causa è stata decisa sulle conclusioni<br />

come sopra trascritte.<br />

DIRITTO — 1. — Per una migliore conoscenza del precedente svolgimento del<br />

processo e delle relative domande, eccezioni e deduzioni delle parti si fa rinvio alla<br />

esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che si dà per già nota.<br />

2. — Il primo Giudice ha disatteso la domanda di inquadramento della F. nell’area<br />

C ex CCNL Parastato e le connesse domande risarcitorie sulla base di tre considerazioni:<br />

- l’immissione dei dipendenti trasferiti nei ruoli dell’ente di destinazione avviene<br />

attraverso l’inserimento di detti dipendenti nel sistema classificatorio dell’ente, sulla<br />

base del dato formale della qualifica posseduta nell’ambito dell’amministrazione di<br />

provenienza, senza poter apportare modifiche alle dotazioni organiche, e, nel caso di<br />

specie, la F. non poteva essere inquadrata nell’area C del CCNL enti pubblici non economici,<br />

poiché non possedeva i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva, vale a

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