INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Appello 733<br />
Deve escludersi che, ai fini del trasferimento e del successivo inquadramento<br />
nell’Amministrazione di destinazione del personale transitato a seguito<br />
delle procedure di mobilità volontaria da Comparti del settore pubblico,<br />
possa comunque essere preso in considerazione il contenuto delle mansioni<br />
effettivamente svolte nel Comparto di provenienza poiché la specifica normativa<br />
che regola la mobilità del personale tra diverse Amministrazioni<br />
prende in considerazione il dato formale della qualifica posseduta e non già<br />
l’individuazione delle mansioni espletate presso l’Ente di origine.<br />
FATTO — Con ricorso depositato il 26.4.2002 avanti al Tribunale di Ancona -<br />
Giudice del Lavoro, F. A. R. convenne in giudizio l’<strong>Inps</strong> e premesso che:<br />
- già dipendente della AUSL di Bologna con inquadramento "operatore professionale<br />
collaboratore assistente sanitaria", qualifica funzionale 6, poi categoria C, fascia<br />
1, a seguito di sua domanda era stata trasferita presso la Sede provinciale <strong>Inps</strong> di<br />
Ancona, con inquadramento nella ex qualifica funzionale 6 dell’<strong>Inps</strong>, ora area B2;<br />
- era stata assegnata presso l’Ente di destinazione al reparto riscossione contributi<br />
per svolgere compiti di impiegata amministrativa;<br />
- aveva chiesto di poter partecipare ad una selezione concorsuale interna per la<br />
posizione ordinamentale di C3 (infermiere professionale), ma le era stato comunicato<br />
che non avrebbe potuto parteciparvi perché non appartenente al ruolo sanitario;<br />
- inutilmente aveva comunque richiesto l’inquadramento in precedenza goduto<br />
presso la AUSL e quindi quello in C1 anziché in B2;<br />
- presso l’<strong>Inps</strong> non le era stata riconosciuta neppure l’effettiva anzianità di ruolo<br />
dall’11.5.1987;<br />
- al momento del suo inquadramento l’<strong>Inps</strong> avrebbe dovuto effettuare non già una<br />
mera trasposizione formale tra la 6° qualifica funzionale CCNL sanità e la 6° qualifica<br />
funzionale CCNL parastato, bensì considerare il contenuto professionale della qualifica<br />
funzionale goduta presso l’Amministrazione di provenienza e verificare in quale<br />
qualifica funzionale del CCNL parastato avrebbe dovuto essere inquadrata, tanto più<br />
che il comparto sanità prevedeva soltanto 8 livelli di inquadramento (rectius: qualifiche<br />
funzionali) e il comparto parastato 9;<br />
- poiché il contenuto professionale di infermiera rientrava nella 7° qualifica funzionale<br />
secondo il CCNL parastato, in detta qualifica (trasformata in Area C) e non<br />
nella 6° (trasformata in Area B) avrebbe dovuto essere disposto il suo inquadramento<br />
nell’Ente di destinazione;<br />
- attraverso il nuovo inquadramento operato, non contemplando la 6° qualifica<br />
funzionale del parastato il profilo sanitario, le erano state modificate le mansioni, adibendola<br />
ad attività amministrative;<br />
tutto ciò premesso chiese che:<br />
- fosse dichiarato il suo diritto ad essere inquadrata a far data dal 16.9.1999 nella<br />
7° qualifica funzionale, ruolo sanitario, CCNL parastato e, quindi, nell’Area C, livello<br />
1, con conseguente condanna dell’<strong>Inps</strong> a tale inquadramento, con ogni discendente<br />
conseguenza giuridica ed economica, ivi inclusa la condanna al pagamento delle differenze<br />
retributive;