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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Appello 733<br />

Deve escludersi che, ai fini del trasferimento e del successivo inquadramento<br />

nell’Amministrazione di destinazione del personale transitato a seguito<br />

delle procedure di mobilità volontaria da Comparti del settore pubblico,<br />

possa comunque essere preso in considerazione il contenuto delle mansioni<br />

effettivamente svolte nel Comparto di provenienza poiché la specifica normativa<br />

che regola la mobilità del personale tra diverse Amministrazioni<br />

prende in considerazione il dato formale della qualifica posseduta e non già<br />

l’individuazione delle mansioni espletate presso l’Ente di origine.<br />

FATTO — Con ricorso depositato il 26.4.2002 avanti al Tribunale di Ancona -<br />

Giudice del Lavoro, F. A. R. convenne in giudizio l’<strong>Inps</strong> e premesso che:<br />

- già dipendente della AUSL di Bologna con inquadramento "operatore professionale<br />

collaboratore assistente sanitaria", qualifica funzionale 6, poi categoria C, fascia<br />

1, a seguito di sua domanda era stata trasferita presso la Sede provinciale <strong>Inps</strong> di<br />

Ancona, con inquadramento nella ex qualifica funzionale 6 dell’<strong>Inps</strong>, ora area B2;<br />

- era stata assegnata presso l’Ente di destinazione al reparto riscossione contributi<br />

per svolgere compiti di impiegata amministrativa;<br />

- aveva chiesto di poter partecipare ad una selezione concorsuale interna per la<br />

posizione ordinamentale di C3 (infermiere professionale), ma le era stato comunicato<br />

che non avrebbe potuto parteciparvi perché non appartenente al ruolo sanitario;<br />

- inutilmente aveva comunque richiesto l’inquadramento in precedenza goduto<br />

presso la AUSL e quindi quello in C1 anziché in B2;<br />

- presso l’<strong>Inps</strong> non le era stata riconosciuta neppure l’effettiva anzianità di ruolo<br />

dall’11.5.1987;<br />

- al momento del suo inquadramento l’<strong>Inps</strong> avrebbe dovuto effettuare non già una<br />

mera trasposizione formale tra la 6° qualifica funzionale CCNL sanità e la 6° qualifica<br />

funzionale CCNL parastato, bensì considerare il contenuto professionale della qualifica<br />

funzionale goduta presso l’Amministrazione di provenienza e verificare in quale<br />

qualifica funzionale del CCNL parastato avrebbe dovuto essere inquadrata, tanto più<br />

che il comparto sanità prevedeva soltanto 8 livelli di inquadramento (rectius: qualifiche<br />

funzionali) e il comparto parastato 9;<br />

- poiché il contenuto professionale di infermiera rientrava nella 7° qualifica funzionale<br />

secondo il CCNL parastato, in detta qualifica (trasformata in Area C) e non<br />

nella 6° (trasformata in Area B) avrebbe dovuto essere disposto il suo inquadramento<br />

nell’Ente di destinazione;<br />

- attraverso il nuovo inquadramento operato, non contemplando la 6° qualifica<br />

funzionale del parastato il profilo sanitario, le erano state modificate le mansioni, adibendola<br />

ad attività amministrative;<br />

tutto ciò premesso chiese che:<br />

- fosse dichiarato il suo diritto ad essere inquadrata a far data dal 16.9.1999 nella<br />

7° qualifica funzionale, ruolo sanitario, CCNL parastato e, quindi, nell’Area C, livello<br />

1, con conseguente condanna dell’<strong>Inps</strong> a tale inquadramento, con ogni discendente<br />

conseguenza giuridica ed economica, ivi inclusa la condanna al pagamento delle differenze<br />

retributive;

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