INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
732 Sezioni Civili<br />
vari livelli contrattuali era, per il periodo di riferimento, quella del CCNL delle<br />
Istituzioni Socio Assistenziali, e non quella del Contratto Regionale, anche se quest’ultimo<br />
risultava ugualmente - nè il primo Giudice ha ritenuto il contrario - stipulato da<br />
una organizzazione sindacale rappresentativa su base nazionale.<br />
Per lo specifico caso dei soci lavoratori delle Cooperative, ed in relazione al motivo<br />
di gravame relativo alla inapplicabilità alla Coop. A. del CCNL indicato dall’INPS,<br />
va ricordata la condivisibile pronunzia n. 3491/2003 (2) della Suprema Corte, ribadita,<br />
quanto alla estensione del CCNL ai datori non aderenti ai sindacati stipulanti, da numerose<br />
pronunzia successive - fra cui v. Cass. 7842/2003, 2758/2006 cit. -, secondo cui<br />
"L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali<br />
non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato<br />
settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni<br />
sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"),<br />
secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale<br />
- dall’art, 1 D.L 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389),<br />
senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Costituzione<br />
(c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti<br />
si ricorre - con incidenze sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione<br />
della giusta retribuzione. Né a diverse conclusioni può indurre l’art. 39 della<br />
Costituzione, dato che la disposizione in esame si limita a determinare l’entità del contributo<br />
previdenziale utilizzando i parametri discrezionalmente ritenuti più’ opportuni<br />
dal legislatore, senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva un’impropria efficacia<br />
generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro. L’efficacia dell’autonomia collettiva<br />
nei confronti dei lavoratori non aderenti opera anche con riguardo alla determinazione<br />
dei contributi dovuti dalle imprese cooperative per il lavoro prestato dai soci, i<br />
quali, ai fini della tutela previdenziale, sono equiparati ai lavoratori subordinati".<br />
Per tutte le ragioni esposte, la sentenza gravata va integralmente confermata.<br />
Le spese del grado seguono fa soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />
(Omissis)<br />
(1) V. in q. Riv., 2004, p. 1110<br />
(2) Idem, 2003, p. 542<br />
Impiego pubblico - Dipendente INPS - Mobilità volontaria in entrata da<br />
altro Comparto del settore pubblico - Mansioni espletate presso l’Ente di origine<br />
- Corrispondenza nell’Ente di destinazione - Esclusione.<br />
Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro, 02/15.02.2007, n. 36 - Pres. Taglienti<br />
- Rel. Bandini - F. (Avv. Di Stasi) - INPS (Avv.ti Mazzaferri, Flori, Vittori).