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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Appello 731<br />

2. — Omessa considerazione del fatto che la Coop. A. non aderiva ad alcun sindacato<br />

stipulante, con conseguente inapplicabilità nei suoi confronti delle retribuzioni<br />

del CCNL indicato dall’INPS;<br />

3. — Omessa considerazione del fatto che l’INPS non aveva esposto alcuna motivazione<br />

in ordine alla applicabilità delle retribuzioni del Contratto Collettivo<br />

Nazionale, piuttosto che di quelle del Contratto Regionale; l’onere della prova di tale<br />

applicabilità gravava sull’Ente.<br />

Insisteva per l’accoglimento dell’opposizione.<br />

Si costituiva l’INPS e resisteva al gravame, ribadendo che la fonte contrattuale<br />

del minimale contributivo era quella più favorevole al lavoratore, e che ai fini contributivi<br />

era del tutto irrilevante la inapplicabilità al singolo datore di lavoro del Contratto<br />

Collettivo del settore.<br />

All’odierna udienza le parti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunziava<br />

sentenza.<br />

DIRITTO — L’appello è infondato.<br />

L’art. 1 DL 338/1989. conv. in L. 389/1989, dispone che "La retribuzione da<br />

assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e dì assistenza sociale<br />

non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti,<br />

contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base<br />

nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una<br />

retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".<br />

Secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, "L’importo della retribuzione<br />

da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell’art,<br />

1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre<br />

1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione<br />

dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati<br />

dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quella desumibile<br />

dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi<br />

prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo<br />

nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella<br />

stabilita dalla contrattazione nazionale di settore". (Cass. 14129/2004 (1); v. anche<br />

Cass. 140 /1999, Cass. 12122 / 1999, Cass. 3208 / 2001, Cass. 11199 /2002 ivi richiamate;<br />

in senso analogo, amplissima giurisprudenza successiva, fino a Cass. 2758/2006).<br />

In base alla legislazione vigente, dunque, la retribuzione da prendere a base per<br />

l’imposizione contributiva è - indipendentemente da quella effettivamente erogata,<br />

nonché dalla applicabilità o meno del Contratto Collettivo Nazionale ai lavoratori interessati<br />

- la retribuzione più favorevole al lavoratore fra quelle previste dal contratto<br />

individuale, dagli accordi collettivi o dal Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle<br />

organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale: ai fini contributivi, il<br />

minimale di retribuzione imponibile è quello del Contratto Collettivo Nazionale del<br />

settore (o di settore affine: v. Cass. 19308/2004) stipulato dalle organizzazioni sindacali<br />

rappresentative sul piano nazionale, oppure, ma solo se superiore al primo, quello di<br />

altri accordi collettivi (ad esempio di altro livello) o del contratto individuale.<br />

Nel caso in questione, la retribuzione più favorevole al lavoratore prevista dai

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