INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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730 Sezioni Civili<br />
La retribuzione da prendere a base per l’imposizione contributiva è - indipendentemente<br />
da quella effettivamente erogata nonché dalla applicabilità o<br />
meno del CCNL ai lavoratori interessati- la retribuzione più favorevole al<br />
lavoratore fra quelle previste dal contratto individuale, dagli Accordi collettivi<br />
o dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative<br />
su base nazionale: ai fini contributivi, il minimale di retribuzione imponibile<br />
è quello del CCNL del settore stipulato dalle organizzazioni sindacali più<br />
rappresentative su base nazionale oppure, ma solo se superiore al primo,<br />
quello di altri accordi collettivi o del contratto individuale.<br />
FATTO — Con ricorso depositato il 7-5-1999 dinanzi al Giudice del Lavoro di<br />
Ascoli Piceno M. D., in proprio e quale legale rappresentante della A. Sc. a rl., proponeva<br />
opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dall’INPS per il pagamento di sanzioni<br />
amministrative, accessorie a omissioni contributive per i soci lavoratori contestate<br />
dall’Ente per gli anni dal 1993 al 1998 e relative a pretese errate applicazioni del minimale<br />
contributivo; deduceva l’opponente di aver correttamente applicato, per gli anni<br />
dal 1993 al 1996, la retribuzione imponibile dedotta dal Contratto Collettivo Regionale<br />
per i dipendenti e soci delle aziende o cooperative esercenti servizi di assistenza sociosanitaria<br />
stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale<br />
e, per il periodo 1997-1998, il CCNL relativo alle cooperative sociali; affermava pertanto<br />
di aver rispettato il disposto dell’ari. 1 DL 338/1989 e chiedeva l’annullamento della<br />
ordinanza opposta per insussistenza dell’illecito amministrativo contestato.<br />
Si costituiva l’INPS e chiedeva il rigetto dell’opposizione, deducendo che, sulla<br />
base della normativa vigente in materia di minimale contributivo, la cooperativa avrebbe<br />
dovuto applicare la retribuzione imponibile prevista dal CCNL delle Istituzioni<br />
socio assistenziali.<br />
Il Tribunale con sentenza del 18-5-2004 respingeva il ricorso e compensava le<br />
spese di lite; riteneva il Giudice che, per il periodo fino al 31-12-1996, la Cooperativa<br />
avrebbe dovuto applicare non il Contratto Collettivo Regionale, ma il Contratto<br />
Collettivo Nazionale delle Istituzioni Socio- Sanitarie, secondo il disposto dell’art. 1<br />
DL 338/1989, avendo l’accordo collettivo di livello inferiore (regionale) rilievo solo in<br />
caso di trattamento economico migliorativo rispetto a quello della contrattazione<br />
nazionale; che invece, per il periodo successivo, correttamente la società aveva applicato<br />
il CCNL delle Cooperative Sociali; che in ogni caso, sussistendo le omissioni contributive<br />
contestate dall’INPS per l’arco di tempo più lungo, la sanzione fosse comunque<br />
applicabile e fosse congrua, con conseguente validità della ordinanza ingiunzione.<br />
Avverso la sentenza proponeva appello il M., in proprio e nella qualifica di legale<br />
rappresentante della A. Sc. a rl., e ne chiedeva la riforma; svolgeva i seguenti motivi:<br />
1. — Errata valutazione, da parte del Giudice, della rappresentatività sul piano<br />
nazionale del sindacato CISL, firmatario del Contratto Collettivo Regionale applicato<br />
dalla opponente: la legge richiamata dall’INPS non obbligava all’applicazione de!<br />
minimale retributivo ai fini della contribuzione contenuto nella Contrattazione<br />
Nazionale, ma a quello della Contrattazione Collettiva di qualsiasi livello, purché stipulata<br />
dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative sul piano nazionale;