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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti<br />

giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo<br />

successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione<br />

alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo<br />

alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi,<br />

derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’art. 124, primo<br />

comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria;<br />

b) ... omissis ... ".<br />

Come si vede si tratta di poteri spettanti solo all’Autorità amministrativa.<br />

Per il resto il Tribunale ha fatto corretto governo dei principi affermati dalla più<br />

recente giurisprudenza espressasi sul tema della non applicabilità delle disposizioni<br />

contenute nella legge n° 388/2000 a situazioni insorte prima della sua vigenza - da<br />

disciplinarsi sulla base della normativa all’epoca vigente (v. Cass. Sez. Lav. 21.12.2005<br />

n° 28295; 12.8.2004 n° 15713; 5.8.2004 n° 15136; 17.12.2003 n° 19334).<br />

7. — Con l’appello incidentale l’INPS. ha chiesto di essere sgravato da qualsiasi<br />

onere in ordine alle spese di CTU., stante "la soccombenza di controparte".<br />

Sennonché l’Istituto non ha censurato in alcun modo le ragioni in forza delle<br />

quali il primo Giudice, pur nella soccombenza della parte privata, ha ritenuto - nell’esercizio<br />

dei poteri conferitigli dall’art 92 cpv. CPC. - di compensare le spese del giudizio<br />

e, per conseguenza, di suddividere fra le parti, in egual misura, l’onere dell’indagine<br />

tecnica - individuati nella "particolarità della fattispecie" e nella "necessità dello<br />

svolgimento di accurati accertamenti".<br />

Il che rende il gravame inammissibile, per difetto di specifici motivi a sostegno.<br />

8. — Tale statuizione, determinando una soccombenza reciproca delle parti, giustifica<br />

l’integrale compensazione anche delle spese del presente grado, considerando<br />

altresì che il comportamento dell’appellante poteva spiegarsi alla stregua dei contrastanti<br />

orientamenti espressi nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità fino alla<br />

rammentata pronuncia delle Sezioni Unite.<br />

(Omissis)<br />

(1) V. in q. Riv., 2005, p. 637<br />

(2) Idem, 2001, p. 1045<br />

Corte di Appello 729<br />

Contributi - Società cooperativa - Servizi socio-sanitari - Contrattazione<br />

collettiva nazionale - Derogabilità in melius.<br />

Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro, 16.02/20.03.2007, n. 57- Pres.<br />

Taglienti - Rel. Miconi - M. (Avv. Giusti) - INPS (Avv.ti Cimmino,<br />

Mazzaferri, Flori, Vittori).

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