INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Appello 727<br />
zione di obiettiva e riconosciuta incertezza.<br />
Pertanto, secondo quanto correttamente rilevato dalla difesa dell’Istituto appellato,<br />
la controparte non ha censurato l’affermazione del primo Giudice in ordine all’esistenza,<br />
a proprio carico, del debito contributivo - sulla quale è perciò calato il giudicato interno.<br />
Del resto la questione è ormai stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione<br />
con la nota sentenza 26.7.2004 n° 13967 (1), secondo cui, ai fini della tutela previdenziale,<br />
la posizione dei soci lavoratori, anche per il periodo anteriore alla legge 3.4.2001<br />
n° 142 - come quello che si riferisce alla fattispecie oggetto di esame -, è regolata dalla<br />
disposizione dell’art 2, comma 3, RD. 28.8.1924, n. 1422, che è rimasta immutata nella<br />
formulazione letterale, ma trasformata nel significato normativo a causa dei profondi<br />
mutamenti del sistema in cui essa è inserita. Essa, in particolare, va letta tenendo conto<br />
degli artt. 38 e 45 Cost., degli artt. 1 e 4 L. n° 142/2001 e dell’art. 9 L. 14.2.2003, n. 30.<br />
Ne deriva che a ciascun socio lavoratore deve essere attribuita la tutela previdenziale<br />
propria del tipo di lavoro effettivamente prestato (conformi le successive Cass. Sez.<br />
Lav. 19.9.2005 n° 18481; 25.3.2005 n° 6432).<br />
6.1 — Ciò posto in premessa, va detto che anche il primo motivo dell’odierno<br />
gravame ha già trovato soluzione della giurisprudenza di legittimità.<br />
Infatti, in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi<br />
dell’assicurazione obbligatoria, la disposizione dell’art. 1, comma primo, del D.L.<br />
n. 338/1989 (convertito nella legge n. 389/1989) - secondo la quale: “la retribuzione da<br />
assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale<br />
non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,<br />
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base<br />
nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una<br />
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” - deve ritenersi<br />
applicabile, per la sua generalità, anche a tutte le società cooperative non comprese<br />
nell’elenco allegato al DPR. n. 209/1970 (per le quali dispone l’art. 4 dello stesso<br />
DPR) in quanto tali società, ai fini previdenziali, sono da considerare datrici di lavoro<br />
rispetto ai soci adibiti a lavori da esse assunti. Nè a diverse conclusioni possono indurre:<br />
a) l’assenza di una contrattazione collettiva tra organismi rappresentativi delle cooperative<br />
e organizzazioni rappresentative dei soci lavoratori (in quanto la disciplina collettiva<br />
richiamata dall’art. 1 del D.L. n. 338 cit. riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative<br />
per categorie di lavoratori e di datori di lavoro indipendentemente dalla<br />
forma giuridica degli enti datori di lavoro o equiparati);<br />
b) l’art. 6, comma settimo, del D.L.vo n. 314/1997 il quale, anzi, conferma la<br />
linea di tendenza di equiparazione, ai fini previdenziali, delle cooperative di lavoro alla<br />
generalità dei datori di lavoro, già in precedenza seguita sia dall’art 24 della legge n.<br />
196 del 1997 (in materia di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per<br />
il t.f.r. dei dipendenti di datori di lavoro insolventi) sia dall’art 9 del d.P.R. n.<br />
1124/1965 (in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)<br />
- così, univocamente, Cass. Sez. Lav. 2.5.2001 n° 6157 (2); conformi:<br />
24.11.2004 n° 22166; 13.2.2004 n° 2843; 5.3.2003 n° 3239.<br />
A tali persuasivi principi anche questo Collegio intende attenersi: con conseguente<br />
rigetto del mezzo.<br />
Del resto a rendere prive di rilievo ostativo ad essi le obbiezioni dell’appellante è