INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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556 Capurso<br />
l’assicurazione generale obbligatoria che spetterebbe in relazione ai contributi omessi, o<br />
mediante l’azione risarcitoria di cui all’art. 2116, comma secondo, Cod. Civ. (30)<br />
L’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, comporta sia la facoltà, del datore<br />
di lavoro o del lavoratore, di ottenere la rendita presso l’<strong>Inps</strong>, che il diritto del lavoratore<br />
di esigere la costituzione della stessa mediante un’azione di condanna del medesimo<br />
datore a versare la riserva matematica, che ha la finalità economica di integrare la<br />
prestazione pensionistica maturata in misura inferiore proprio per effetto delle carenze<br />
contributive pregresse (31).<br />
Giurisprudenza unanime ritiene che alla rendita vitalizia non possa accedere il<br />
lavoratore autonomo, responsabile dell’inadempimento, né che tale violazione possa<br />
comportare alcuna violazione del principio di eguaglianza (32), ma l’ambito di efficacia<br />
soggettiva dell’istituto giuridico è stato esteso dalla Corte Costituzionale ai lavoratori<br />
familiari di impresa artigiana, sulla considerazione che la disposizione di cui al<br />
citato art. 13 “ha connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a<br />
tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione<br />
attiva nel determinismo contributivo” (33), e lo stesso argomento è stato poi utilizzato<br />
dalla giurisprudenza per riconoscere il diritto anche in favore dei collaboratori<br />
familiari dell’impresa agricola (34), e più in generale a tutti gli assicurati che non versino<br />
direttamente i contributi (35).<br />
Un altro fondamentale intervento della Corte Costituzionale ha poi consentito di<br />
mitigare il rigore dell’art. 13 in ordine ai requisiti costitutivi del diritto - fondato sulla<br />
esigenza di evitare che, a notevole distanza di tempo, si possano accampare posizioni<br />
assicurative fittizie, provando con testimoni fatti molto remoti - perchè la necessità<br />
della prova scritta è stata limitata alla sola esistenza del rapporto di lavoro, potendosi<br />
(30) Sul tema, G. PERA, La responsabilità del datore di lavoro per omesso versamento dei contributi<br />
previdenziale e l’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in Riv. It. Dir. lav., 1962, I, 310; G.<br />
GALLIGANI, L’omissione contributiva e il risarcimento del danno, in Lav. Prev. Oggi, 1991, 2137; G.<br />
GALLIGANI, Risarcimento del danno da omissioni contributive nell’attuale ordinamento italiano, in<br />
Lav. Prev. Oggi, 1992, 2113; R. VIANELLO, Omissione contributiva e tutela del prestatore di lavoro,<br />
in Quad. dir. lav. ind., 1992, II, 233.<br />
(31) Cass. 18 ottobre 2002, n. 14807, in Rep. Foro it., 2002, Previdenza sociale, n. 566. Sul tema<br />
v. anche A. SGROI, Itinerari giurisprudenziali in materia di previdenza sociale, Giappichelli, Torino,<br />
2007, 158.<br />
(32) Cass. 16 agosto 2001, n. 11140, in questa Rivista, 2003, 83, sottolinea anzi come “(...) sarebbe<br />
irragionevole, ossia contrastante con il principio di eguaglianza, parificare la situazione del lavoratore<br />
dipendente, che perde benefici previdenziali a causa delle omissioni contributive del datore di<br />
lavoro e perciò deve costituirsi la rendita o chiedere il risarcimento del danno, e la situazione del professionista<br />
che per un certo periodo della sua vita professionale omette di contribuire e più tardi vuole<br />
recuperare i benefici perduti”.<br />
(33) In questi termini, Corte Cost. 19 gennaio 1995, n. 18, in Foro It., 1997, I, 351, nonché in Dir.<br />
Lav., 1995, II, 327, con nota di V. M. MARINELLI, La Corte Costituzionale estende il riscatto dei contributi<br />
prescritti anche ai collaboratori dell’artigiano.<br />
(34) Cass. 19 agosto 2003, n. 12149, in Rep. Foro It., 2003, Previdenza sociale, n. 275<br />
(35) Cfr. Cass. 18 agosto 2004, n. 16147, in Rep. Foro It., 2004, Previdenza sociale, n. 680; Cass.<br />
13 aprile 2002, n. 5330, ivi, 2002, Previdenza sociale, n. 392; Cass. 15 giugno 2001, n. 8089, ivi,<br />
2001, Previdenza sociale, n. 225.