INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
726 Sezioni Civili<br />
FATTO — 1. — Con sentenza resa nel contraddittorio delle parti il 26.1.2005 e<br />
depositata il 16.3 seguente, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Macerata:<br />
- revocava i decreti ingiuntivi, opposti dalla soc. Coop. a rl. G., emessi a richiesta<br />
dell’INPS. per il recupero dei contributi non versati all’AGO. per i propri soci artigiani<br />
in ordine al periodo 1.4 / 30.9.1996, e riduceva a complessivi €. 16.401,66, oltre le<br />
somme aggiuntive "determinate ex art. 4, comma 1, lett. b), DL. 30.12.1987 n. 536,<br />
convertito in L. 48/1988 sino al 12.1.1997 e successivamente ex art. 1, co. 218 L.<br />
662/1996", gli importi globali in esso portati, con gli interessi di legge;<br />
- annullava l’ordinanza ingiunzione emessa dall’INPS. ed opposta dalla stessa G.<br />
e dall’allora legale rappresentante della stessa M. G., per difetto dell’elemento soggettivo<br />
derivato dal contrasto giurisprudenziale sviluppatesi in ordine alla sussistenza o<br />
meno dell’obbligo della coperativa di corrispondere i contributi in argomento;<br />
- compensava integralmente le spese di causa e poneva a carico delle parti in<br />
egual misura gli oneri della CTU. contabile espletata.<br />
2. — Avverso tale decisione, non notificata, ha interposto rituale appello dinanzi<br />
a questa Corte la sc..a rl. G., in persona del nuovo Presidente G. N., con ricorso depositato<br />
il 19.5.2005.<br />
2.1 — Ha innanzi tutto chiesta la riforma della sentenza "nel capo in cui è stata<br />
ritenuta obbligata ...al versamento dei contributi previdenziali, per il periodo 1.4.96 -<br />
30.9.96, sui compensi figurativi dei soci, secondo le aliquote delle imprese artigiane",<br />
con conseguente declaratoria che nessuna somma è dovuta da essa appellante nei confronti<br />
dell’Istituto per le causali da questo invocate.<br />
Ciò perché:<br />
- un sistema contributivo siffatto determinerebbe un regime più oneroso rispetto<br />
agli artigiani titolari di impresa individuale e a quelli associati in forma non cooperativa;<br />
- il fatto che al contributo della società cooperativa si aggiunge anche il contributo<br />
dei singoli artigiani determina una doppia contribuzione "di impossibile comprensione<br />
e, soprattutto, priva di agganci normativi".<br />
2.2 — In subordine ha chiesto l’eliminazione delle somme aggiuntive proprio in<br />
base “dell’obiettiva incertezza interpretativa, ravvisata nel contrasto giurisprudenziale,<br />
manifestatesi nel corso degli anni e tutt’ora in essere, in ordine all’individuazione del<br />
regime previdenziale applicabile ai soci delle cooperative” che era servita per escludere<br />
l’elemento psicologico dell’illecito amministrativo oggetto di ordinanza ingiunzione.<br />
3. — Si è costituito l’INPS. nel termine previsto dall’art 436 CPC.<br />
3.1 — Ha concluso per il rigetto del gravame.<br />
3.2 — Ha quindi spiegato appello incidentale al fine di ottenere l’addebito delle<br />
spese di CTU. alla sola G., stante la sua soccombenza.<br />
4. — La causa è stata quindi decisa all’esito dell’odierna udienza di discussione,<br />
sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.<br />
DIRITTO — 5. — Come visto in narrativa, l’impugnazione è circoscritta alla<br />
parte della pronuncia del Tribunale che riguarda il conteggio dei contributi da corrispondere<br />
- da parte della cooperativa e secondo le aliquote delle imprese artigiane - sui<br />
compensi figurativi dei soci artigiani e non invece su quanto effettivamente versato ad<br />
essi, nonché sull’applicabilità delle somme aggiuntive, in considerazione nella situa-