04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

726 Sezioni Civili<br />

FATTO — 1. — Con sentenza resa nel contraddittorio delle parti il 26.1.2005 e<br />

depositata il 16.3 seguente, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Macerata:<br />

- revocava i decreti ingiuntivi, opposti dalla soc. Coop. a rl. G., emessi a richiesta<br />

dell’INPS. per il recupero dei contributi non versati all’AGO. per i propri soci artigiani<br />

in ordine al periodo 1.4 / 30.9.1996, e riduceva a complessivi €. 16.401,66, oltre le<br />

somme aggiuntive "determinate ex art. 4, comma 1, lett. b), DL. 30.12.1987 n. 536,<br />

convertito in L. 48/1988 sino al 12.1.1997 e successivamente ex art. 1, co. 218 L.<br />

662/1996", gli importi globali in esso portati, con gli interessi di legge;<br />

- annullava l’ordinanza ingiunzione emessa dall’INPS. ed opposta dalla stessa G.<br />

e dall’allora legale rappresentante della stessa M. G., per difetto dell’elemento soggettivo<br />

derivato dal contrasto giurisprudenziale sviluppatesi in ordine alla sussistenza o<br />

meno dell’obbligo della coperativa di corrispondere i contributi in argomento;<br />

- compensava integralmente le spese di causa e poneva a carico delle parti in<br />

egual misura gli oneri della CTU. contabile espletata.<br />

2. — Avverso tale decisione, non notificata, ha interposto rituale appello dinanzi<br />

a questa Corte la sc..a rl. G., in persona del nuovo Presidente G. N., con ricorso depositato<br />

il 19.5.2005.<br />

2.1 — Ha innanzi tutto chiesta la riforma della sentenza "nel capo in cui è stata<br />

ritenuta obbligata ...al versamento dei contributi previdenziali, per il periodo 1.4.96 -<br />

30.9.96, sui compensi figurativi dei soci, secondo le aliquote delle imprese artigiane",<br />

con conseguente declaratoria che nessuna somma è dovuta da essa appellante nei confronti<br />

dell’Istituto per le causali da questo invocate.<br />

Ciò perché:<br />

- un sistema contributivo siffatto determinerebbe un regime più oneroso rispetto<br />

agli artigiani titolari di impresa individuale e a quelli associati in forma non cooperativa;<br />

- il fatto che al contributo della società cooperativa si aggiunge anche il contributo<br />

dei singoli artigiani determina una doppia contribuzione "di impossibile comprensione<br />

e, soprattutto, priva di agganci normativi".<br />

2.2 — In subordine ha chiesto l’eliminazione delle somme aggiuntive proprio in<br />

base “dell’obiettiva incertezza interpretativa, ravvisata nel contrasto giurisprudenziale,<br />

manifestatesi nel corso degli anni e tutt’ora in essere, in ordine all’individuazione del<br />

regime previdenziale applicabile ai soci delle cooperative” che era servita per escludere<br />

l’elemento psicologico dell’illecito amministrativo oggetto di ordinanza ingiunzione.<br />

3. — Si è costituito l’INPS. nel termine previsto dall’art 436 CPC.<br />

3.1 — Ha concluso per il rigetto del gravame.<br />

3.2 — Ha quindi spiegato appello incidentale al fine di ottenere l’addebito delle<br />

spese di CTU. alla sola G., stante la sua soccombenza.<br />

4. — La causa è stata quindi decisa all’esito dell’odierna udienza di discussione,<br />

sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.<br />

DIRITTO — 5. — Come visto in narrativa, l’impugnazione è circoscritta alla<br />

parte della pronuncia del Tribunale che riguarda il conteggio dei contributi da corrispondere<br />

- da parte della cooperativa e secondo le aliquote delle imprese artigiane - sui<br />

compensi figurativi dei soci artigiani e non invece su quanto effettivamente versato ad<br />

essi, nonché sull’applicabilità delle somme aggiuntive, in considerazione nella situa-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!