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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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prestarlo" (Cass. 21080/2005; 4365/1995 e molte altre precedenti). Quando i fatti<br />

oggetto del giuramento non siano propri del legale rappresentante, il giuramento deve<br />

necessariamente essere deferito con la formula de scientia, essendo altrimenti inammissibile:<br />

infatti, poiché a norma dell’art. 238 cpc il giuramento deve essere prestato ripetendo<br />

le parole della formula, nel giuramento de veritate la risposta di ignorare i fatti<br />

deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale è<br />

deferito, mentre nel giuramento de scientia la medesima dichiarazione di ignoranza<br />

non importa rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante.<br />

Dal che discende la indispensabilità della correttezza della formula, nel senso della<br />

"verità" o della "conoscenza".<br />

Nel caso in discussione il giuramento, come formulato nel foglio allegato al verbale<br />

di udienza, va dichiarato inammissibile, perché deferito al legale rappresentante<br />

dell’Ente con la formula "de veritate" e non con la formula " de scientia", nonostante il<br />

fatto su cui il giuramento dovrebbe essere prestato non riguardi direttamente la persona<br />

fisica del legale rappresentante dell’INPS (il quale non è certamente stato l’operatore<br />

personalmente impegnato nella riscossione del credito contributivo, ma può tutt’al più<br />

essere venuto a conoscenza, tramite la consultazione di atti e documenti dell’Ente rappresentato,<br />

del fatto stesso).<br />

Per tutte le ragioni esposte, la sentenza gravata deve essere confermata.<br />

La peculiarità del caso e le ragioni della decisione rendono equa la compensazione<br />

delle spese del presente grado.<br />

(Omissis)<br />

Corte di Appello 725<br />

Contributi - Società cooperativa - Soci artigiani - Contribuzione - Criteri.<br />

Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro - 09/15.03.2007, n. 71 - Pres.<br />

Rel. Taglienti - G. s.c. a r.l. (Avv. Leonardi) - INPS (Avv.ti Pierdominici,<br />

Fiori, Mazzaferri, Vittori).<br />

Con riguardo alla posizione dei soci-lavoratori, in materia di determinazione<br />

della base imponibile per il calcolo dei contributi dell’AGO, la disposizione<br />

dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989 (convertito in l. n. 389/1989)<br />

deve ritenersi applicabile a tutte le società cooperative non comprese nell’elenco<br />

allegato al d.P.R. n. 209/1970 in quanto tali società, ai fini previdenziali,<br />

sono da considerare datrici di lavoro rispetto ai soci adibiti a lavori da<br />

esse assunti, a nulla rilevando l’assenza di una contrattazione collettiva tra<br />

organismi rappresentativi delle cooperative ed organizzazioni rappresentative<br />

dei soci-lavoratori.

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