INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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prestarlo" (Cass. 21080/2005; 4365/1995 e molte altre precedenti). Quando i fatti<br />
oggetto del giuramento non siano propri del legale rappresentante, il giuramento deve<br />
necessariamente essere deferito con la formula de scientia, essendo altrimenti inammissibile:<br />
infatti, poiché a norma dell’art. 238 cpc il giuramento deve essere prestato ripetendo<br />
le parole della formula, nel giuramento de veritate la risposta di ignorare i fatti<br />
deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale è<br />
deferito, mentre nel giuramento de scientia la medesima dichiarazione di ignoranza<br />
non importa rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante.<br />
Dal che discende la indispensabilità della correttezza della formula, nel senso della<br />
"verità" o della "conoscenza".<br />
Nel caso in discussione il giuramento, come formulato nel foglio allegato al verbale<br />
di udienza, va dichiarato inammissibile, perché deferito al legale rappresentante<br />
dell’Ente con la formula "de veritate" e non con la formula " de scientia", nonostante il<br />
fatto su cui il giuramento dovrebbe essere prestato non riguardi direttamente la persona<br />
fisica del legale rappresentante dell’INPS (il quale non è certamente stato l’operatore<br />
personalmente impegnato nella riscossione del credito contributivo, ma può tutt’al più<br />
essere venuto a conoscenza, tramite la consultazione di atti e documenti dell’Ente rappresentato,<br />
del fatto stesso).<br />
Per tutte le ragioni esposte, la sentenza gravata deve essere confermata.<br />
La peculiarità del caso e le ragioni della decisione rendono equa la compensazione<br />
delle spese del presente grado.<br />
(Omissis)<br />
Corte di Appello 725<br />
Contributi - Società cooperativa - Soci artigiani - Contribuzione - Criteri.<br />
Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro - 09/15.03.2007, n. 71 - Pres.<br />
Rel. Taglienti - G. s.c. a r.l. (Avv. Leonardi) - INPS (Avv.ti Pierdominici,<br />
Fiori, Mazzaferri, Vittori).<br />
Con riguardo alla posizione dei soci-lavoratori, in materia di determinazione<br />
della base imponibile per il calcolo dei contributi dell’AGO, la disposizione<br />
dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989 (convertito in l. n. 389/1989)<br />
deve ritenersi applicabile a tutte le società cooperative non comprese nell’elenco<br />
allegato al d.P.R. n. 209/1970 in quanto tali società, ai fini previdenziali,<br />
sono da considerare datrici di lavoro rispetto ai soci adibiti a lavori da<br />
esse assunti, a nulla rilevando l’assenza di una contrattazione collettiva tra<br />
organismi rappresentativi delle cooperative ed organizzazioni rappresentative<br />
dei soci-lavoratori.