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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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724 Sezioni Civili<br />

tuata; In ogni caso, deduceva che la pretesa restitutoria era infondata, in quanto il credito<br />

era contenuto in una cartella esattoriale che, non essendo stata opposta nei termini,<br />

era divenuta definitiva ed incontestabile.<br />

All’odierna udienza le parti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunziava<br />

sentenza.<br />

DIRITTO — L’appello è infondato.<br />

La circostanza dell’avvenuto pagamento del credito contributivo INPS accertato<br />

con il verbale ispettivo impugnato - seppure implicitamente allegata nel ricorso introduttivo<br />

dinanzi al Tribunale, perché necessariamente sottintesa alla domanda di restituzione<br />

della somma di € 1.317 - non era in primo grado sorretta da alcun elemento di<br />

prova: la parte non aveva articolato in proposito capitoli testimoniali, nè aveva indicato<br />

o prodotto documenti; quanto all’onere di allegazione, non aveva esposto - come ha<br />

invece fatto (per la prima volta) con l’atto di appello - di aver effettuato il pagamento<br />

in data 22-3-2003, a seguito di notificazione (evidentemente, in data precedente) di<br />

cartella esattoriale.<br />

D’altra parte, la proposizione da parte dell’INPS, in primo grado, di apposita<br />

domanda riconvenzionale per la condanna della società al pagamento dei contributi<br />

oltre somme aggiuntive ha comportato la contestazione dell’avvenuto pagamento, e<br />

dunque la necessità da parte del ricorrente di fornire la prova.<br />

Correttamente, dunque, il primo Giudice ha respinto la domanda di restituzione,<br />

in difetto di qualsiasi sostegno probatorio del relativo fatto costitutivo, e cioè del pagamento<br />

(rimasto senza titolo, una volta dichiarata illegittima la pretesa creditoria<br />

dell’Ente previdenziale).<br />

La produzione soltanto in grado di appello di documenti - la cartella esattoriale e<br />

la attestazione del suo pagamento in data 22-3-2003 - relativi a fatti (la notifica della<br />

cartella ed il suo pagamento nella predetta data) non allegati in primo grado e non<br />

emersi in alcun modo nel giudizio, sui quali mai si era attuato il contraddittorio delle<br />

parti (ed infatti solo in grado di appello l’INPS ha potuto eccepire la definitività della<br />

cartella per mancata tempestiva impugnazione), è inammissibile, per tardività.<br />

Da un lato, infatti, i predetti documenti erano già formati al momento del deposito<br />

del ricorso di primo grado e la loro necessità di produzione non è sorta a seguito delle<br />

difese della controparte, ma sarebbe stata indispensabile (e possibile) fin dall’origine;<br />

dall’altro, i poteri istruttori officiosi del Giudice di appello, nella specie di acquisizione<br />

dei documenti "indispensabili ai fini della decisione della causa", trova il suo limite<br />

nella avvenuta allegazione delle circostanze da provare e può essere esercitato solo<br />

"allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine" (Cass. SU<br />

8205/2005): e perciò non nel caso in cui i fatti da provare non siano neppure compiutamente<br />

esposti e non sia stato tempestivamente fornito alcun dato probatorio su di essi.<br />

Quanto al giuramento decisorio deferito in udienza dalla società appellante (con<br />

atto sottoscritto dal suo legale rappresentante) all’INPS, osserva la Corte che secondo<br />

l’insegnamento consolidato della giurisprudenza del Supremo Collegio "il giuramento<br />

decisorio deferito al legale rappresentante di una persona giuridica su fatti inerenti<br />

all’attività della stessa non può configurarsi come giuramento "de veritate" se non<br />

quando verta su fatti propri della persona fisica che nella detta qualità è chiamato a

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