INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
724 Sezioni Civili<br />
tuata; In ogni caso, deduceva che la pretesa restitutoria era infondata, in quanto il credito<br />
era contenuto in una cartella esattoriale che, non essendo stata opposta nei termini,<br />
era divenuta definitiva ed incontestabile.<br />
All’odierna udienza le parti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunziava<br />
sentenza.<br />
DIRITTO — L’appello è infondato.<br />
La circostanza dell’avvenuto pagamento del credito contributivo INPS accertato<br />
con il verbale ispettivo impugnato - seppure implicitamente allegata nel ricorso introduttivo<br />
dinanzi al Tribunale, perché necessariamente sottintesa alla domanda di restituzione<br />
della somma di € 1.317 - non era in primo grado sorretta da alcun elemento di<br />
prova: la parte non aveva articolato in proposito capitoli testimoniali, nè aveva indicato<br />
o prodotto documenti; quanto all’onere di allegazione, non aveva esposto - come ha<br />
invece fatto (per la prima volta) con l’atto di appello - di aver effettuato il pagamento<br />
in data 22-3-2003, a seguito di notificazione (evidentemente, in data precedente) di<br />
cartella esattoriale.<br />
D’altra parte, la proposizione da parte dell’INPS, in primo grado, di apposita<br />
domanda riconvenzionale per la condanna della società al pagamento dei contributi<br />
oltre somme aggiuntive ha comportato la contestazione dell’avvenuto pagamento, e<br />
dunque la necessità da parte del ricorrente di fornire la prova.<br />
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha respinto la domanda di restituzione,<br />
in difetto di qualsiasi sostegno probatorio del relativo fatto costitutivo, e cioè del pagamento<br />
(rimasto senza titolo, una volta dichiarata illegittima la pretesa creditoria<br />
dell’Ente previdenziale).<br />
La produzione soltanto in grado di appello di documenti - la cartella esattoriale e<br />
la attestazione del suo pagamento in data 22-3-2003 - relativi a fatti (la notifica della<br />
cartella ed il suo pagamento nella predetta data) non allegati in primo grado e non<br />
emersi in alcun modo nel giudizio, sui quali mai si era attuato il contraddittorio delle<br />
parti (ed infatti solo in grado di appello l’INPS ha potuto eccepire la definitività della<br />
cartella per mancata tempestiva impugnazione), è inammissibile, per tardività.<br />
Da un lato, infatti, i predetti documenti erano già formati al momento del deposito<br />
del ricorso di primo grado e la loro necessità di produzione non è sorta a seguito delle<br />
difese della controparte, ma sarebbe stata indispensabile (e possibile) fin dall’origine;<br />
dall’altro, i poteri istruttori officiosi del Giudice di appello, nella specie di acquisizione<br />
dei documenti "indispensabili ai fini della decisione della causa", trova il suo limite<br />
nella avvenuta allegazione delle circostanze da provare e può essere esercitato solo<br />
"allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine" (Cass. SU<br />
8205/2005): e perciò non nel caso in cui i fatti da provare non siano neppure compiutamente<br />
esposti e non sia stato tempestivamente fornito alcun dato probatorio su di essi.<br />
Quanto al giuramento decisorio deferito in udienza dalla società appellante (con<br />
atto sottoscritto dal suo legale rappresentante) all’INPS, osserva la Corte che secondo<br />
l’insegnamento consolidato della giurisprudenza del Supremo Collegio "il giuramento<br />
decisorio deferito al legale rappresentante di una persona giuridica su fatti inerenti<br />
all’attività della stessa non può configurarsi come giuramento "de veritate" se non<br />
quando verta su fatti propri della persona fisica che nella detta qualità è chiamato a